Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3677 del 14/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 3677 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA
sul ricorso 29968-2010 proposto da:
PRIXA

GIUSEPPE

FRXGPP44S03C351V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO l, presso lo studio
degli avvocati PROSPERI MANGILI LORENZO e CARLINO
ROBERTO, che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
136

contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078150587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

Data pubblicazione: 14/02/2013

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,
PULII CLEMENTINA, PATTERI ANTONELLA, giusta delega in
atti;

controricorrente

di ROMA, depositata il 30/04/2010 r.g.n. 2396/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;
udito l’Avvocato CARLINO ROBERTO;
udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;
udito il P.M. in persona de] Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per rimessione alle SS.UU.

avverso la sentenza n. 2833/2010 della CORTE D’APPELLO

r.g.n. 29968/2010 Frixa Giuseppe c/INPS
ud 17 gennaio 2013

Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 30 aprile 2010, in
accoglimento del gravame incidentale svolto da Frixa Giuseppe ha
riformato la sentenza di primo grado e accolto parzialmente la domanda
avanzata dall’odierno ricorrente per ottenere che la quota in capitale della
pensione erogata, con decorrenza successiva al luglio 1997, ai sensi
dell’art. 34 della legge n.859 del 1965, venisse computata applicando i
coefficienti stabili nella tabella pubblicata dal Ministero del lavoro con
decreto ministeriale 19 febbraio 1981, la cui corretta applicazione avrebbe
comportato una somma capitalizzata maggiore rispetto a quella
effettivamente erogata dall’Istituto.
2. Con il gravame incidentale il Frixa aveva chiesto l’applicazione delle
tabelle allegate alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’INPS 4
agosto 2005, n.302, all’uopo allegando un conteggio utilizzando la quota
capitalizzata originaria, l’età del pensionato, le nuove tabelle con il relativo
coefficiente e la Corte di merito, accogliendo il gravame incidentale, ha
emesso le relative statuizioni di condanna.
3. Il ricorrente, articolando ora due motivi di ricorso per cassazione, si duole
che la Corte di merito abbia deciso la controversia aderendo ai principi
stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22156 del 2009, emessa in
controversia analoga alla presente ed abbia reputato applicabili, nella
specie, i coefficienti stabiliti con la predetta deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell’Inps n.302 del 2005.

4. L’INPS ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato
memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione
5. Dal descritto storico di lite emerge, all’evidenza, la distonia tra il decisum,
di accoglimento del gravame incidentale svolto dal pensionato, invocando
Rossana Mancino estr.g.n. 29968 2010 Frixa Giuseppe c/INPS

i.

6. Il ricorrente non contesta, pertanto, specificamente la sentenza impugnata
o si duole dell’esito decisorio del proposto appello incidentale, ma
propone pedissequamente censure, nella specie inconferenti, svolte in
plurimi ricorsi proposti avverso decisioni rese in tema di prestazioni per
gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo,
dipendente da aziende di navigazione aerea, delle quali, in questo giudizio,
la Corte di legittimità non può saggiare la fondatezza.
7. Invero, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, il motivo
d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema
normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni
per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è
erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore
bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del
diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi
avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato
si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi,
nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le
quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare
le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere,
dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi
nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.
8.

in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella
proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con
l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4 c.p.c., (cfr., ex plurimis, Cass.
359/2005).

l’applicazione delle tabelle allegate alla delibera del Consiglio di
amministrazione dell’INPS 4 agosto 2005, n.302, e le censure articolate
con i mezzi d’impugnazione avverso l’applicazione di quei medesimi
coefficienti stabiliti, dall’INPS, nel 2005.

9.

Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

2
Rossana Mancino est

r.g.n. 29968 2010 Frixa Giuseppe c/INPS

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in euro 50,00 per esborsi, oltre euro
2.500,00 per compensi professionali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA