Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3677 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3677

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23901/2014 proposto da:

CEP CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 45,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO GABRIELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE GIGLIOTTI,

GABRIELLA FEDERICI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., G.D.L., G.D.T.,

G.D.S., quali eredi di G.D.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli Avvocati TINA CHIARELLI,

MASSIMO PIZZUTI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Comune di Gallicano nel Lazio;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1089/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/12/2013, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1089/01/14, depositata il 24 febbraio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto da C.E.P. (Consorzio enti pubblici) S.p.A., concessionario della riscossione per il Comune di Gallicano nel Lazio, nei confronti del sig. G.D.L. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2005 per area fabbricabile. La sentenza della CTR, pur ritenendo, diversamente dalla pronuncia di primo grado, l’area in oggetto fabbricabile alla stregua dei principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25506 del 30 novembre 2006, confermò la pronuncia di annullamento dell’atto impositivo, in quanto ritenuto carente sotto il profilo motivazionale.

Avverso detta pronuncia C.E.P. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso gli eredi dell’originario contribuente indicati in epigrafe.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando l’erroneità della pronuncia impugnata, che ha sostanzialmente riferito l’insufficienza dell’atto impositivo, in relazione al requisito motivazionale, alla circostanza che la quantificazione del valore attribuito sarebbe stata frutto di una stima indifferenziata contenuta nella perizia estimativa, che non avrebbe distinto tra suoli effettivamente edificabili e suoli solo potenzialmente edificabili in quanto interessati dalla variante del PRG adottato ed allora in corso di approvazione presso gli uffici regionali.

In primo luogo deve ritenersi infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, atteso che risulta adeguatamente riportata l’esposizione sommaria dei fatti di causa rilevanti per la decisione, contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente.

Risulta poi incontestato, con specifico riferimento alla natura del tributo in oggetto, che l’avviso di accertamento impugnato contenesse il puntuale riferimento alla Delib. comunale di determinazione dei valori per aree omogenee e che a sua volta quest’ultima avesse recepito la stima operata da perizia demandata dal comune medesimo all’arch. P., il cui contenuto il contribuente è stato posto in condizione di conoscere.

A ciò consegue che è dato rilevare, diversamente da quanto statuito dalla CTR, che l’avviso di accertamento contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in grado di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 24 luglio 2014, n. 16836).

Ciò è sufficiente ad integrare le condizioni di legittimità dell’atto in relazione all’osservanza dell’obbligo di motivazione, ed a consentire, quindi, la puntuale delimitazione del thema decidendum quanto alla pretesa impositiva dell’Amministrazione.

Altro, invece, ed attinente propriamente al merito della stessa, è il tema della dedotta, da parte dei controricorrenti, incongruità della perizia di stima ai fini della determinazione del valore dell’area, che peraltro la sentenza impugnata ha desunto da un presupposto di fatto contestato dal concessionario, cioè che la perizia avesse attribuito valori identici tra suoli effettivamente edificabili e terreni astrattamente edificabili, in quanto interessati dalla variante di PRG ancora in corso di istruttoria presso gli uffici regionali.

Il motivo è, pertanto, da ritenersi manifestamente fondato.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio a diversa sezione della CTR del Lazio per nuovo esame, quanto alla fondatezza o meno nel merito della pretesa impositiva relativamente alla determinazione della base imponibile del tributo richiesto per l’annualità in oggetto.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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