Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3676 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 15/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22370/2006 proposto da:

V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SMEDILE

Sergio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VILLA

FULVIO, DALLA VOLTA SERGIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA S.C.R.L. (OMISSIS) in persona

del suo Vicepresidente B.R., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato DANTE ENRICO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BANCHINI

FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CREDITO ITALIANO S.P.A., INTESA B.C.I. GESTIONE CREDITI S.P.A.

(OMISSIS), S.P. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 721/2005 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Terza Civile, emessa l’H/3/2005, depositata il 23/06/2005,

R.G.N. 674/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/11/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato FULVIO VILLA; udito l’Avvocato ENRICO DANTE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 11 marzo-23 giugno 2005 la Corte d’appello di Bologna – per quanto ancora interessa – rigettava, tra l’altro, l’appello proposto da V.S. avverso la decisione del Tribunale di Parma del 6 marzo 2001, che aveva dichiarato l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di compravendita di un immobile in Parma effettuato da S.R., S., P., M. (venditori) a V.S. (acquirente), tutti fideiussori di una obbligazione contratta dalla s.r.l. Semiori, dei quali i convenuti erano soci e membri del consiglio di amministrazione.

Rilevavano i giudici di appello che la vendita posta in essere dai S. era stata disposta in frode ai creditori. Dopo aver consegnato alla parte venditrice alcuni assegni circolari, la V. si era recata con la propria madre in banca, dove aveva cambiato gli assegni in denaro contante.

Rilevava la Corte territoriale “non è stato chiarito quando la venditrice rifiutò gli assegni circolari; non vi è traccia di ricevuta di versamento della somma in contanti; la richiesta di conversione degli assegni avrebbe messo in allarme chiunque, specie la V. e la madre, già impiegata di banca, la V. non aveva alcun obbligo di convertire gli assegni in contanti.

I giudici di appello hanno concluso che “la V. si riprese i soldi che il giorno prima aveva dichiarato di consegnare (con assegni) alla venditrice; da ciò si può desumere che la somma non venne effettivamente conferita dalla compratrice alla venditrice”.

Condividendo il ragionamento seguito dal giudice di primo grado, pertanto, la Corte territoriale ha concluso che una serie di circostanze ed indizi, unitariamente considerati, faceva concludere che il contratto con la V. era stato stipulato in frode ai creditori, accogliendo la domanda proposta ex art. 2901 c.c., dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

I giudici di appello, respingendo la domanda subordinata proposta dalla V., la quale aveva chiesto che S.P. fosse condannata a restituire il prezzo ricevuto ovvero che fosse dichiarato risolto il contratto per inadempimento della venditrice, hanno sottolineato che l’appellante non aveva svolto specifici motivi di impugnazione avverso la decisione di primo grado che aveva già respinto queste domande. Donde la inammissibilità dei motivi di appello.

Avverso tale decisione la V. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Resiste con controricorso la Banca Popola dell’Emilia Romagna.

Gli altri intimati non hanno svolto difese. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2727, 2729 e 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su uno dei punti decisivi della controversia.

L’art. 2901 c.c., disciplina la azione revocatoria ordinaria, indicando i presupposti necessari affinchè un atto di disposizione del patrimonio compiuto da un soggetto (debitore) possa essere dichiarato su iniziativa di un terzo creditore, nei confronti di un terzo estraneo che ha contrattato con il debitore.

I presupposti che devono ricorrere sono tradizionalmente indicati nel requisito oggettivo dell'”eventus damni” e nel requisito soggettivo della “scientia damni”.

I giudici di appello avevano ritenuto provata la “scientia damni” con riferimento alla V., sulla base di alcune circostanze del tutto inidonee a provare il requisito di legge.

Con una serie di presunzioni, la Corte Bolognese aveva ritenuto che la richiesta di conversione di assegni circolari in denaro contante – proveniente dalla V. – consentiva di ritenere che, già prima dell’acquisto, la V. fosse ben consapevole che l’atto di vendita posto in essere da S. fosse tale da pregiudicare le ragioni dei creditori.

I giudici di appello avevano desunto, da questa sola circostanza, senza adeguata motivazione, che la somma non fosse effettivamente passata dalla compratrice alla venditrice.

La violazione degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c., da parte dei giudici di appello appariva, pertanto, di tutta evidenza.

Tra l’altro, la Corte bolognese non aveva tenuto conto del fatto che l’incontro tra le parti contraenti era avvenuto solamente grazie alla intermediazione di un agente immobiliare e aveva dato rilevanza ad una circostanza del tutto ininfluente, quale la posizione della madre della V. (ex – impiegata di banca) che avrebbe accompagnato la figlia in tutte le operazioni svolte presso la banca, richiedendo anche consigli ad alcuni colleghi sulle modalità di pagamento da adottare.

Da tutti questi elementi, i giudici di appello avevano tratto la conclusione che le parti si erano, già in precedenza, accordate segretamente per far figurare i titoli come “finto mezzo di pagamento”.

In tal modo, ad avviso della ricorrente, la sentenza impugnata aveva finito per dare rilievo ad una situazione soggettiva relativa a persona diversa dalla persona dell’acquirente: tutto ciò in contrasto con quanto espressamente previsto dalla legge.

La circostanza che la V. non conoscesse affatto la S. prima della stipulazione dell’atto era stata messa in dubbio senza alcun elemento di prova, fino a giungere alla – indimostrata – conclusione che la V. avesse piena consapevolezza del pregiudizio derivante dalla vendita dell’immobile, e che l’atto benchè voluto (infatti era risultato che la stessa occupava l’appartamento) fosse diretto a rendere difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

La Corte territoriale non aveva neppure ritenuto opportuno disporre una consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare il valore reale dell’immobile e la eventuale sproporzione del prezzo dichiarato e versato, rispetto ad esso.

I giudici di appello avevano elencato una serie di elementi del tutto ininfluenti ai fini della decisione (quali la mancanza di un contratto preliminare, i tempi dell’acquisto e della trascrizione dell’atto di vendita, la mancanza di una ricevuta del prezzo) per sorreggere il giudizio presuntivo relativamente alla esistenza della “scientia damni” da parte della V..

Osserva il Collegio:

Le censure formulate con il primo mezzo di impugnazione sono infondate.

Il giudice di appello, richiamando la decisione di primo grado, ha elencato tutta una serie di circostanze che, unitariamente considerate, facevano ritenere che il contratto in questione fosse stato stipulato in frode ai creditori.

La Corte territoriale ha indicato, quali circostanze rilevanti, il fatto che non venne stipulato alcun preliminare di vendita, che non vi fosse prova che fosse stato pagato un importo superiore a quello indicato nel rogito e che il danaro ottenuto dal versamento in banca degli assegni circolari fosse stato effettivamente consegnato a S.P., con il rilascio di una ricevuta.

Queste circostanze, ha sottolineato la Corte, erano tali da indicare che l’atto – sebbene voluto (risultava infatti che la V. occupasse l’immobile) – era stato rivolto a rendere difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello si pongono sulla scia del consolidato insegnamento di questa Corte.

Ai sensi dell’art. 2901 c.c., il creditore può conseguire la declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, degli atti di disposizione pregiudizievoli posti in essere dal debitore, così conservando integra la garanzia offerta dal patrimonio di quest’ultimo.

L’azione revocatoria (ex art. 2901 c.c.) e quella di simulazione – assoluta o relativa – sono del tutto diverse per contenuto e finalità.

Infatti,mentre il negozio impugnato con la revocatoria è esistente e realmente voluto, e con l’azione si tende soltanto ad ottenerne la declaratoria d’inefficacia al fine, unico e specifico, di ricostruire la garanzia generica assicurativa al creditore dal patrimonio del debitore (onde i requisiti dell'”eventus damni” e, per i negozi a titolo oneroso, del “consilium fraudis”, quello impugnato per simulazione esiste, invece, solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta) ovvero il negozio voluto è diverso da quello apparente (simulazione relativa), e l’azione, esclusivamente diretta ad ottenere l’accertamento di questa situazione di apparenza, può essere proposta da chiunque abbia interesse all’eliminazione della medesima.

L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”).

In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, in tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se, in effetti, l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito. (Cass. 19 ottobre 2006 n. 22465).

Per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all’insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l’elemento soggettivo l’intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, ed èinvece sufficiente che le parti abbiano piena consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento. La prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

(Cass. 21 aprile 2006 n. 9367, 18 gennaio 2007 n. 1068, 27 marzo 2007 n. 7507, 22 agosto 2007 n. 17867, 16 aprile 2008 n. 9970, 9 maggio 2008 n. 11577, 23 maggio 2008 n. 13404, 5 marzo 2009 n. 5359; in generale: cfr. Cass. 19 febbraio 2004 n. 3321).

Nel caso di specie, con motivazione che sfugge a qualsiasi censura, i giudici di appello hanno osservato che era sufficiente l’accertamento della consapevolezza di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore da parte del terzo ad integrare la fattispecie legale (art. 2901 c.c., comma 1, n. 2) ed hanno desunto tale consapevolezza da una serie di circostanze ed elementi che, unitariamente considerati, facevano ritenere che il contratto era stipulato in frode ai creditori.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell’azione dall’art. 2901 c.c., comma 1, n. 2, prima ipotesi, consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (Cass. 27 marzo 2007 n. 7507, 23 maggio 2008 n. 13404).

La valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d’appello, appare conforme ai suindicati principi, e resiste pertanto alle censure formulate dalla ricorrente, che si risolvono, in definitiva, in una inammissibile sollecitazione a procedere, in sede di legittimità, all’integrale riesame delle risultanze istruttorie.

Con motivazione adeguata che sfugge alle censure di violazione di norme di legge e di vizi della motivazione, la Corte territoriale ha indicato tutti gli elementi che portavano a ritenere che la V. fosse pienamente conoscenza dello stato di grave difficoltà economica dell’alienante, ed ha richiamato analiticamente condividendoli – tutti gli argomenti esposti dal primo giudice a sostegno della propria decisione.

Tra l’altro, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi “in re ipsa” non solo l’esistenza del pregiudizio che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio, da parte sua e del terzo acquirente. (Cass. 10 aprile 1997 n. 3113, 21 giugno 1999 n. 6248, 6 aprile 2005 n. 7104, 18 maggio 2005 n. 10430, 16 aprile 2008 n. 9970).

Nel caso di specie era risultato che i S. si erano spogliati di quattro immobili nel periodo tra il 21 aprile ed il 6 maggio 1993, due immobili in Parma risultavano venduti lo stesso giorno 21 aprile ed un terzo, sempre in Parma, il 23 aprile 1993.

Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato.

Non rispetta il principio di autosufficienza il ricorso per cassazione che, denunciando l’omessa pronuncia da parte del giudice di secondo grado, sulle doglianze mosse in appello “per relationem” alle ragioni esposte davanti al Tribunale, non esponga quelle specifiche circostanze di merito che avrebbero portato all’accoglimento del gravame, così impedendo al giudice di legittimità una completa cognizione dell’oggetto, sul quale, peraltro, ove non fossero necessari ulteriori accertamenti,. potrebbe decidere nel merito, pur trattandosi di “error in procedendo”; nè al principio di autosufficienza può ottemperarsi “per relationem”, mediante il richiamo ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, rilevando che la V. non aveva proposto specifici motivi di censura avverso la sentenza del Tribunale che pure aveva respinto le sue domande subordinate (svolte in via riconvenzionale) di restituzione del prezzo e di risoluzione per inadempimento.

In questa sede, la ricorrente si limita a riproporre le conclusioni già formulate con l’atto di appello e le difese svolte nel giudizio di primo grado deducendo che i giudici di appello non avevano motivato in ordine alle censure proposte avverso la decisione di primo grado.

E’ appena il caso di ricordare, sul punto, che la specificità dei motivi di appello (richiesta dall’art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità) implica la necessità che la esposizione dell’appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad essa rivolte.

In altre parole, non è sufficiente, ad integrare tale requisito, un generico richiamo alle difese proposte nel giudizio di primo grado che non prenda in esame la specifica ricostruzione operata dal Tribunale.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte: “ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. S.U. 25 novembre 2008 n. 28057; Cass. 17960 del 2007).

In base a tale insegnamento, le difese e le osservazioni proposte in primo grado devono essere richiamate integralmente nell’atto di impugnazione e poste in relazione con i punti della decisione impugnata, sottoposte a censura.

Infatti, un semplice richiamo a tali difese contenuto nell’atto di appello obbligherebbe il giudice “ad quem”, al fine di identificare i motivi sui quali deve pronunciarsi, ad un’opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non gli affida. Anzi, una simile ricostruzione, da parte del giudice, delle censure della parte, si tradurrebbe in una sostanziale violazione dei principi del contraddittorio, giacchè, per l’inevitabile soggettività dei criteri che a tal fine il giudice impiegherebbe, l’altra parte sarebbe posta nell’incertezza delle domande dalle quali difendersi, potendo accertare solo dalla lettura della sentenza – e dunque “a posteriori” – i motivi sui quali, secondo la ricostruzione operata dal giudice del gravame, era stata chiamata a contraddire.

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la decisione della Corte di appello che ha ritenuto inammissibile l’impugnazione proposta, sul punto, dalla V., per mancanza di motivi specifici di critica avverso la decisione di primo grado.

Sotto un profilo di carattere più generale, deve ricordarsi – quanto già esposto in premessa – cioè che l’accoglimento dell’azione revocatoria, così come si desume degli artt. 2901 e 2902 cod. civ., non comporta affatto l’invalidità dell’atto di disposizione sui beni ed il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l’inefficacia dell’atto stesso soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla, con conseguente possibilità per quest’ultimo – e solo per lui – di promuovere azioni esecutive o conservative su quei beni contro i terzi acquirenti, pur divenutine validamente proprietari (Cass. 19 maggio 2006 n. 11763, 10 febbraio 1997 n. 1227).

Appare opportuno rilevare che la Banca aveva proposto la azione revocatoria ordinaria. E che la V., costituendosi in giudizio aveva chiesto il rigetto della domanda.

Solo in via subordinata e riconvenzionale, per il caso di accoglimento della domanda della Banca, aveva richiesto che la venditrice fosse condannata a restituire il prezzo pagato, previa, se del caso, la risoluzione del contratto di vendita.

Anche sotto questo aspetto, pertanto, deve rilevarsi che le due domande subordinate proposte dalla V. – se pur teoricamente compatibili tra di loro e con la domanda svolta in via principale (cfr. Cass. 16 gennaio 1987 n. 294) – in punto di fatto si ponevano in contrasto con l’azione revocatoria ordinaria, proposta dalla Banca ed accolta dai giudici di merito e con le argomentazioni svolte dalla Corte di appello relativamente all’effettivo passaggio di danaro dall’acquirente alla venditrice.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, in considerazione delle varie questioni dibattute, per disporre la compensazione integrale delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corre rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA