Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3676 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3676 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 28780-2016 proposto da:
BBC DEL GARDA BANCA CREDITO COOPERATIVO COLLI
MORENICI DITh GARDA SOC COOP, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO INGENITO, rappresentata e difesa dagli avvocati
ANDREA PAOLO PERRONE, BENITO PERRONE.,

ricorrente

contro
RENZO AGUZZI, nella eitialit:t di Amministratore di Sostegno di
ROSALIA PROSPER, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 140, presso lo studio dell’avvocato SAUL GUERRA,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MAURELLI;

– controricorrente –

iz

1

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 400/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 04/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

Rilevato che:
in relazione a un acquisito di obbligazioni della Repubblica
argentina, il tribunale di Brescia respingeva le domande di
condanna proposte da Salvatore Catalano nei confronti della
Banca del credito cooperativo di Colli Morenici del Garda (hinc
solo BCC) per la restituzione delle somme investite; domande
basate sull’accertamento della nullità del contratto di
negoziazione (in quanto non sottoscritto dall’intermediario che
lo aveva predisposto) e comunque sull’inadempimento da parte
della banca agli obblighi informativi circa i profili di rischio degli
strumenti finanziari;
Catalano proponeva appello e il relativo giudizio veniva
riassunto, in sua morte, dalla moglie, Rosalia Prosper, in
persona dell’amministratore di sostegno;
la corte d’appello di Brescia accoglieva il gravame sia in merito
alla dedotta nullità del contratto-quadro, sia in merito alla
risoluzione dell’ordine di acquisto per inadempimento
dell’intermediaria agli obblighi informativi, sicché condannava
la BCC alla restituzione degli importi ricevuti, detratte le cedole
percette e le somme già incassate a seguito della vendita dei
titoli;
per la cassazione della sentenza, depositata il 4-5-2016, la
BCC ha proposto ricorso affidato a tre motivi, ai quali l’intimata
ha replicato con controricorso;

Ric. 2016 n. 28780 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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TERRUSI.

la ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
il primo motivo denunzia la nullità della sentenza e del
procedimento per difetto di legitimatio ad processum in sede di
riassunzione del giudizio di appello, atteso il difetto della

dall’amministratore di sostegno; da ciò sarebbe derivato il
passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
il motivo è manifestamente infondato;
la procura apposta in calce all’atto di riassunzione aveva il
seguente tenore: “il sottoscritto Renzo Aguzzi, quale
amministratore di sostegno [..], delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e grado del procedimento di
amministrazione di sostegno nei confronti della signora Rosalia
Prosper, gli atti inerenti, conseguenti e successivi […] l’Avv.
Silvia Toletti […]”;
la formula, per quanto non limpidissima, deve essere
interpretata – come sempre accade in tema di procura ad litem
– secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal
combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod.
proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di
conservazione, considerato il contesto dell’atto cui essa
accedeva (cfr. in generale Cass. n. 11326-04, Cass. n. 2192406, Cass. 1419-11);
quella di cui si discute è suscettibile di ricomprendere, per
l’estensione del mandato all’attività conseguente e successiva
al procedimento di amministrazione di sostegno, anche la
rappresentanza processuale relativa ai . giudizi tesi alla tutela
del soggetto sottoposto ad amministrazione; e tra questi
giustappunto il giudizio da riassumere dinanzi alla corte
bresciana, al quale era funzionale l’atto che la conteneva;
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procura difensiva rilasciata, in nome della Prosper,

al tale esito ermeneutico conduce d’altronde il richiamato
principio di salvezza degli atti processuali, considerata la
necessità di prediligere il criterio oggettivo di interpretazione
teso a rendere l’atto produttivo dei suoi effetti, piuttosto che
totalmente inefficace;

col secondo la BCC, denunziando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1, della I. 1 del 1991, e 23 del T.u.f.,
sostiene la tesi della validità del contratto di intermediazione
finanziaria, ancorché sottoscritto dal solo cliente e non
dall’intermediario, attesa la funzione di tutela dell’obbligo di
forma nei confronti del risparmiatore quale parte debole del
rapporto, nonché la predisposizione e l’esecuzione del contratto
da parte dell’intermediario;
col terzo mezzo, invece, la ricorrente denunzia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 21, primo comma, del T.u.f. e 29
del regolamento intermediari, poiché in ragione dei dati
specifici caratterizzanti l’acquisto, la corte d’appello avrebbe
dovuto ritenere adempiuti tutti i necessari obblighi informativi;
deve essere esaminato prioritariamente il terzo motivo, in
quanto l’impugnata sentenza contiene due autonome rationes
decidendi;

invero la domanda di condanna proposta dall’appellante è stata
accolta sia come conseguenza della nullità del contrattoquadro, sia come conseguenza della risolubilità dell’ordine di
acquisto per l’inadempimento degli obblighi informativi
discendenti dal T.u.f.;
la critica consegnata al terzo motivo di ricorso, volta a
rappresentare che nessun obbligo informativo gravava sulla
banca per la natura non speculativa, nell’anno 2000,
dell’investimento in titoli argentini, per l’avvenuto precedente
Ric. 2016 n. 28780 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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il secondo e il terzo motivo attengono alle statuizioni di merito;

acquisito di altri titoli maggiormente rischiosi e per la rilevanza
quantitativa dell’acquisizione rispetto all’ammontare del
patrimonio dell’investitore (1/3), è minata nel presupposto
giuridico, avendo questa Corte affermato il principio per cui
l’obbligo informativo sussiste in ogni caso, nella prestazione del

l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto
rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei
confronti del cliente, e quest’ultimo non rientri in alcuna delle
categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla
normativa di settore, non è configurabile neppure un concorso
di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, per
non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli
acquistati (v. Cass. n. 9892-16, Cass. n. 8394-16);
l’attuale censura della banca implica la revisione del giudizio di
fatto, che la corte d’appello ha espresso valutando in contrario
come sintomatiche della rischiosità intrinseca dell’operazione le
risultanze di rating dell’emittente i titoli nel periodo in
questione, le note Consob riepilogative del prospetto dei rischi
dell’obbligazione e le caratteristiche personali dell’investitore
(pensionato di 79 anni);
tale giudizio non è stato minimamente sindacato sul versante
della motivazione, donde il terzo motivo di ricorso si palesa del
tutto inammissibile, vuoi ex art. 360-bis cod. proc. civ., vuoi
perché implicante un sindacato di fatto;
ciò comporta l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche
del secondo motivo, poiché, qualunque ne sia la ,sorte, la
decisione sarebbe destinata a rimanere intatta nella

ratio

concorrente appena scrutinata (v. per tutte Cass. Sez. U n.
7931-13, Cass. n. 2108-12);

Ric. 2016 n. 28780 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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servizio di negoziazione di titoli; tanto che, qualora

ciò consente di rigettare il ricorso, senza necessità di attendere
l’esito della recente rimessione alle Sezioni unite della
questione se, a norma del T.u.f., il requisito della forma scritta
del contratto di investimento esiga, accanto a quella
dell’investitore, anche la sottoscrizione

ad substantiam

le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese processuali, che liquida in euro 7.100,00, di cleii euro
100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di
spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12

dell’intermediario (Cass. n. 10447-17);

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