Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3676 del 14/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3676 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: MANCINO ROSSANA

SENTENZA

sul ricorso 29712-2007 proposto da:
BORRANI ELENA, GIACHI MASSIMO, ORLANDI GIAMPIERO,
LOMBARDI SUSANNA, tutti già elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA GERMANICO 99, presso lo studio
dell’avvocato BIANCONI CINTHIA, rappresentati e difesi
dall’avvocato CAPIALBI MASSIMO, giusta delega in atti
2013
87

e da ultimo domiciliati presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrenti contro

– AZIENDA OSPEDALIERA – UNIVERSITARIA CAREGGI, in

Data pubblicazione: 14/02/2013

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI N.
37, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA ROBERTO,
rappresentata e

difesa dall’avvocato STOLZI

PAOLO,

giusta delega in atti;

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo studio
dell’avvocato GHERA EDOARDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARDILLO GIUSEPPE,
giusta delega in atti;
– UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i
cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI,
12;

REGIONE

TOSCANA,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio
dell’avvocato LORENZONI FABIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BALDI ENRICO, giusta
delega in atti;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 725/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 13/06/2007 R.G.N. 894/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

– A.S.L. N. 10 DI FIRENZE, in persona del legale

udienza del 10/01/2013 dal Consigliere Dott.

ROSSANA

MANCINO;

udito l’Avvocato CAPALBI MASSIMO;
udito l’Avvocato ROMEI ROBERTO per delega GHERA
EDOARDO;

delega LORENZONI

FABIO;
udito l’Avvocato STOLZI PAOLO;

udito il

P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso. —

udito l’Avvocato MELONI GUIDO per

r.g.n.29712/2007 Elena Borrani + 3 e Univergità degli tzrudi di Firenze -t 3
Ud 10 gennaio 2013

L

Con sentenza del giugno 2007, la Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame
svolto da Elena Borrani ed altri tre litisconsorti in epigrafe indicati avverso la
sentenza con la quale era stata rigettata la domanda tendente ad ottenere
l’accertamento del diritto – in qualità di dipendenti universitari inquadrati come
funzionari tecnici di 8° livello, operanti in regime di convenzione con l’azienda
ospedaliera di Gareggi – ad essere equiparati ai fini retributivi ai dipendenti
ospedalieri di 9° livello per il periodo fino al 31.12.2000, ed ai dipendenti di 10 0
livello dal 10 gennaio 2001, ai sensi dell’allegato D del decreto interministeriale
9.11.1982 e per la condanna dell’Università di Firenze alla ricostruzione
dell’equiparazione economica comprensiva, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 761/79, di
tutti gli assegni e compensi fissi ed in particolare dell’indennità di esclusività prevista
per i dirigenti del ruolo sanitario secondo le medesime cadenze.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:
Elena Borrani ed altri tre litisconsorti, tutti dipendenti universitari inquadrati
come funzionari tecnici di 8° livello ed operanti in regime di convenzione con
l’azienda ospedaliera di Gareggi, convenivano in giudizio l’ Università degli
Studi di Firenze, la Regione Toscana, l’Azienda Sanitaria n. 10 di Firenze,
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Gareggi per essere equiparati, ai fini
retributivi, ai dipendenti ospedalieri di 9° livello per il periodo fino al
31.12.2000, ed ai dipendenti di 10° livello dal 1° gennaio 2001, alla stregua
dell’allegato D del decreto interministeriale 9.11.1982 e per il riconoscimento
del diritto a percepire tutti gli assegni e compensi fissi previsti dall’art. 31 del
d.P.R. 761/1979 per i dirigenti del ruolo sanitario e, in particolare, l’indennità
di esclusività;
il priva
. o giudice respingeva le domande;
i litisconsorti proponevano gravame assumendo la persistente vigenza delle
tabelle equiparative del di. 9.11.1982 non abrogate dalla legge n. 23/86
istitutiva del ruolo speciale delle carriere direttive del personale tecnicoscientifico; le parti appellate resistevano al gravame eccependo l’inapplicabilità
della tabella D del d.i. del 1982 in quanto superata dalla L.23/86 che aveva
rivisitato l’intera materia e la rilevanza delle successive convenzioni e della
contrattazione collettiva, nonché l’inammissibilità della pretesa
all’equiparazione al personale ospedaliero laureato tenuto conto che all’epoca
del citato decreto interministeriale era questo il titolo di studio necessario per
l’accesso, in ambito universitario, alla qualifica di collaboratore tecnicoscientifico; negavano, inoltre, che gli appellanti svolgessero funzioni e compiti
del personale ospedaliero laureato; la Regione deduceva, inoltre, la carenza di
legittimazione quanto agli oneri economici; l’Azienda sanitaria evidenziava
l’estraneità al giudizio per non aver il gravame investito il capo della sentenza
relativo al difetto di giurisdizione per le pretese anteriori al 30.6.1998.
3. A sostegno del decisum la Corte territoriale osservava, in sintesi, che l’equiparazione
tra personale non medico ospedaliero e personale universitario operante in regime
di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale non poteva più essere operata
con riferimento a quanto previsto dal decreto interministeriale del 9.11.1982,
Roc tana _Mancino est.
r.g.n.29712/2007 Elena Borrani + 3 c Università degli studi di Firenze+3

Svolgimento del processo

4. Avverso tale senza ricorrono Elena Borrani e gli altri litisconsorti con ricorso
affidato a tre motivi. La Regione Toscana, FLTniversità degli Studi di Firenze,
l’Azienda Sanitaria n. 10 di Firenze, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Gareggi
hanno resistito con controricorsi, illustrati con memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione
5. Premette il Collegio che non può essere accolta la richiesta di rinvio della causa a
nuovo ruolo, formulata dalla difesa attrice nel corso della discussione orale.
6. Ritualmente e tempestivamente è stata eseguita la notifica dell’avviso di udienza
mediante deposito nella cancelleria della Corte, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 141, quarto comma e 366 secondo coi -rima, c.p.c., dovendosi ritenere parificato
il caso, attestato nella relata dell’ufficiale giudiziario, del trasferimento del
domiciliatario in luogo diverso da quello indicato nell’elezione di domicilio, al caso
di mancata elezione di domicilio (v., in fattispecie analoga, Cass. n. 7394/2008).
7. Passando all’esame delle censure, con il primo motivo i ricorrenti denunciano
violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 1 L.200/74, art. 31 D.P.R.
n. 761 del 1979, D.I. 9.11.1982, L.n. 23 del 1986, art.53 CCNL 1996/1998, art. 51
CCNL 1998/2001 Comparto Università, art. 15 disp prel c.c.) ed al riguardo
assumono che erroneamente la Corte di merito aveva supposto la tacita abrogazione
della tabella allegata al D.I. del 1982, non considerando che le qualifiche
universitarie preesistenti alla L. n. 23 del 1986 non erano state soppresse, ma solo
integrate, da quest’ultima; che il diritto all’indennità di equiparazione del personale
universitario non medico trovava la sua fonte diretta nella legge (d.P.R. n. 761 del
1979, art. 31 e relativo decreto ministeriale ch attuazione) indipendentemente dalla
stipulazione o meno delle convenzioni con l’ente delegato per legge al
finanziamento della spesa di cui all’art. 31, ed alla sola condizione dell’adozione, di
concerto tra i ministeri competenti, di un’apposita tabella di equiparazione senza la
quale non sarebbe stato possibile individuare la corrispondenza tra livelli retributivi
e che tale tabella era stata per l’appunto predisposta nel 1982.
8.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione sull’asserita
abrogazione del DI 911.1982 e la ritenuta avvenuta sostituzione di quanto dallo
stesso previsto in materia di equiparazione del personale universitario e quello de
USL con quanto indicato nelle convenzioni tra Università /Enti.

‘ fme, i ricorrenti denunciano un vizio di motivazione
9. Con il terzo motivo, in
del personale
sull’esistenza delle fonti normative regolanti l’equiparazione
universitario a quello USL negli anni dal 1986 al 1989.
2
ROICInti Altimillo

r.g.n.29712/2007 Elena Borrani + 3 c Uruversità degli studi di Fircnze+3

trattandosi di fonte espressamente prevista come provvisoria e, comunque,
tacitamente abrogata per effetto della riqualificazione professionale operata dalla L.
n. 23 del 1986 (che aveva istituito il ruolo speciale del personale tecnico-scientifico
delle università) ed, in ogni caso, incompatibile con il nuovo assetto del pubblico
impiego, ed in particolare con la rilevanza della contrattazione collettiva, la quale,
nel garantire temporaneamente la situazione retributiva in atto, aveva assegnato
esclusivo rilievo al raffronto fra la contrattazione collettiva dei rispettivi comparti e
alle esistenti convenzioni.

10. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento in conformità con la decisione delle

Sezioni unite di questa Corte, n. 8521 del 2012, il cui impianto argomentativo è
condiviso dal Collegio anche nella vicenda che ne occupa e non è risultato infirmato
o suscettibile di revisione, nel presente giudizio, alla luce delle deduzioni delle parti.

12. Le modalità dell’equiparazione del personale non medico, e le ricadute in
. materia di

inquadramento e trattamento economico, hanno suscitato notevoli difficoltà di
concreta applicazione dando luogo ad un rilevante contenzioso.
1.3. Se per il personale medico docente e ricercatore l’applicazione delle norme di

riferimento ha sempre, poi, visto raggiungere un accordo reciproco tra Università ed
Aziende Sanitarie coinvolte, per il personale tecnico-amministrativo del comparto
universitario la vicenda si è rivelata ben più complessa.
14. Ebbene, la norma che per prima sancisce il diritto del personale universitario a
vedersi riconoscere un’indennità che remuneri la prestazione assistenziale svolta dal
personale non medico, che opera nelle cliniche e negli istituiti di ricovero e cura

convenzionali con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente con le Università, è la L.
15 maggio 1974, n. 200, recante disposizioni concernenti il personale non medico
degli istituti universitari (cd. indennità piccola De Maria).
15. Il diritto è poi precisamente disciplinato dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31
(stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali), che al comma 1 prevede
che al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli
istituti universitari di ricovero e cura, convenzionati con le regioni e con le unità
sanitarie locali, è corrisposta un’indennità, non utile per la pensione (diviene
pensionabile a seguito di Corte Cost. 126/81), nella misura occorrente per
equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale

delle unita sanitarie locali, di pari funzioni, mansioni e anzianità; analoga
integrazione è corrisposta sui compensi per lavoro straordinario e per le altre
indennità previste dall’accordo nazionale unico, escluse le quote per le aggiunte di
famiglia.
16. Il comma 4 dell’art. 31 vincola la corresponsione di tale indennità (cd. indennità De
Maria) all’equiparazione del personale universitario a quello del S.S.N., a parità di
mansioni, funzioni e anzianità secondo apposite tabelle contenute negli schemi tipo
di convenzione di cui alla L. n. 833 del 1978, art. 39.
17. Con il decreto interrninisteriale 9 novembre 1982, recante l’approvazione degli
schemi tipo di convenzione tra Regione e Università e tra Università e Unità
Sanitaria Locale, tali schemi vengono approvati, e con l’art. 7 si introduce una
specifica disciplina per il personale universitario non medico, prevedendo che “…ai
fini previsti dalla presente convenzione la corrispondenza del personale universitario
a quello delle USL viene stabilita nell’allegata tabella D…”.
3
Roe
r.g.n.29712/2007 Elena Borrani 3 c ‘Università degli studi di Firenze+3

Alamino

La particolarità del servizio prestato dal personale universitario non medico
(tecnico) che presta servizio presso cliniche e istituti universitari – all’interno di
ospedali organizzati secondo le regole del Servizio sanitario nazionale – giustifica la
previsione legislativa di equiparazione dei profili professionali e dei trattamenti
economici a quelli, corrispondenti, del personale ospedaliero.

19. Occorre partire dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, (riproducente
precedenti norme di legge), secondo cui le disposizioni degli accordi sindacali
recepiti in d.P.R. in base alla L. n. 93 del 1983 e le norme generali e speciali del
pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 “sono inapplicabili a seguito
della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994- 1997, in relazione ai
soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso
di produrre affetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di
riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001”.
20. Sulla base di tale presupposto, e tenuto altresì conto di quanto disposto dall’art. 71,
comma 1, d.lgs. citato (secondo cui “ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo,
a seguito della stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997,
cessano di produrre effetti per ciascun ambito di riferimento le norme di cui agli all.
A e B al presente decreto, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le
disposizioni espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi”), occorre
procedere in primo luogo all’esame del C.C.N.L. di compatto relativo al primo dei
quadrienni indicati.
21. L’art. 53 del contratto stabilisce al comma 1 che “Fino alla ridefinizione
dell’ordinamento come previsto dall’art. 50, al personale che presta servizio presso le
Aziende policlinico, i policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti universitari
di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le Usi, ovvero al personale
incluso nominativamente nelle convenzioni tra le università e le regioni e le Aziende
policlinico, i policlinici e le cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, continua ad applicarsi il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art.
31”.
22. Il comma 2, dell’art. in esame aggiunge che “Al personale che presta servizio presso
le strutture di assistenza, ancorché non ricompreso fra quello previsto al comma 1,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319, art.
22, comma 7, con riferimento al C.C.N.L. nel tempo vigente per il compatto
sanità”.
23. All’art. 53 del C.C.N.L. così riprodotto è stato successivamente aggiunto il 25 marzo
1997, previa autorizzazione del Presidente del consiglio dei ministri 8 novembre
1996 (vedi G.U. 14 aprile 1997 n. 86, s.o.), un terzo comma del seguente tenore: “Le
parti si impegnano alla ridefinizione, entro tre mesi dalla stipulazione del presente
contratto, delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al
comma 1 e quello del personale del S.S.N., al fine di assicurare l’omogeneità dei
trattamenti sul territorio nazionale e l’inserimento delle nuove figure professionali.
Le parti si danno atto che, nelle more, vengano conservate le indennità di cui al
D.Lgs. n. 761 del 1979, art. 31, con riferimento alle collocazioni professionali alla
data 31 dicembre 1995 e alle corrispondenti figure del S.S.N., anche per coloro che
alla data della stipulazione del presente contratto svolgono funzioni assistenziali
mediche e odontoiatriche ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6,
comma 5, e successive modificazioni”.
4
Raowta A
r_gn.29712/2007 Elena Borrani — 3 e Università degli studi di Firen7e+3

18. L’efficacia della normativa precedente alla c.d.privatizzazione, in relazione alla
sopravvenuta disciplina contrattuale, è stata ampiamente ricostruita dalle Sezioni
unite (cfr. sentenze n. 6104 e 6105 del 2012, cit.) nei termini seguenti.

25. Dunque, per effetto delle disposizioni contrattuali citate, non solo continuava ad
applicarsi transitoriamente il d.lgs. n. 761 del 1979, art. 31, ma nelle more
dell’approvazione di una tabella nazionale per la ridefinizione delle corrispondenze
economiche tra il trattamento del personale addetto a strutture sanitarie
convenzionate e quello del personale del S.S.N., venivano conservate le indennità di
perequazione in godimento secondo le collocazioni in essere.
26. Mette conto rilevare che, all’epoca, le equiparazioni dovevano essere ampiamente
differenziate fra le diverse Università, dato il carattere non cogente – e comunque
senza sanzioni per il caso di inosservanza – del d.i. 9 novembre 1982 (peraltro non
esplicitamente indicato negli all. A e B al digs. n. 165) e considerata la ricaduta
dell’onere economico dell’indennità di perequazione sulle regioni e sulle ASL, con le
quali l’Università avrebbe dovuto stipulare in proposito apposite convenzioni.
27. La norma dell’art. 53 del C.C.N.L. citato aveva, pertanto, lo scopo di congelare
provvisoriamente i criteri di equiparazione in.atto utili per la determinazione
dell’ammontare delle indennità di perequazione nelle varie realtà geografiche, in
attesa di stabilire in proposito tabelle di equiparazione uniformi a livello nazionale,
che tenessero altresì conto dell’evoluzione delle professionalità e delle relative
classificazioni nei compatti considerati.
28. Siffatto assetto viene ribadito dall’art. 51 del C.C.N.L. 1998-2001 del compatto
sanità, secondo il quale: “… 2 – Ai fini di assicurare l’omogeneità dei trattamenti sul
territorio nazionale e di tenere conto delle evoluzioni delle professioni sanitarie, sarà
definita entro 12 mesi” (termine poi prorogato dall’art. 21 del C.C.N.L. relativo al
biennio economico 2000-2001 fino all’approvazione del C.C.N.L. relativo al
quadriennio 2002-2005) una tabella nazionale delle corrispondenze tra le figure
professionali previste dal presente contratto e quelle previste dal C.C.N.L. del
compatto sanità. Dalla data di definizione della tabella di cui al comma 1 verrà
corrisposta l’indennità di equiparazione di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31
calcolata con riferimento alle corrispondenze professionali definite dalla suddetta
tabella. 4 – Fino alla definizione della tabella di cui al comma 2, al predetto personale
di cui al comma l, in servizio alla data di stipula del presente C.C.N.L., continuano
ad essere corrisposte le indennità di cui al D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 con
riferimento alle collocazioni professionali in essere e alle corrispondenze M essere
con le figure del personale del servizio sanitario nazionale e con riferimento al
trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali nel tempo vigenti
del compatto sanità”.
5
ROCCOM ji lancino e.d.

r.g.n.29712/2007 Elena Bonari; + 3 c Università degli studi di Firenze+3

24. Infine nella dichiarazione congiunta n. 1, “Le parti concordano sulla necessità di un
progressivo adeguamento, in concomitanza e in linea con l’evoluzione del servizio
sanitario nazionale, dell’ordinamento professionale e del sistema retributivo
attualmente in essere presso le aziende universitarie policlinico, i policlinici
universitari e le strutture convenzionate di ricovero e cura. Ciò nel senso di
addivenire ad una ricollocazione professionale di tutto il personale ivi impiegato, che
nel salvaguardare le specificità del compatto, consenta anche di recuperare l’attuale
sistema retributivo fondato su indennità con funzione perequativa. Le parti si danno
reciprocamente atto che, nelle more, non possono che essere conservate le
collocazioni in essere e le connesse indennità, riferite ai trattamenti del compatto
sanità”.

30. Né, in proposito, assume rilievo pertinente la dichiarazione congiunta annessa al
C.C.N.L. di compatto relativo al biennio economico 2000-2001, secondo cui le parti
stipulanti “convengono di precisare che le collocazioni professionali e le
corrispondenze di cui all’art. 51, comma 4” del C.C.N.L. 9 agosto 2000 (quadriennio
1998-2001) “si intendono quelle effettuate sulla base di provvedimenti di ordine
generale assunti dalle Università nelle more della definizione della tabella di
corrispondenza di cui allo stesso art. 51, comma 2”.
31. Trattasi, infatti, di provvedimenti di ordine generale assunti quantomeno prima della
stipulazione del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998-2001 (contenente la norma di
salvaguardia dei livelli di equiparazione raggiunti, anche in maniera diversificata
rispetto agli schemi approvati col D.I. 9 novembre 1982) e con riferimento al futuro
ed eventuale trattamento perequativo, con finalità di conservazione dei trattamenti
perequativi già riconosciuti.
32. Conclusione obbligata è, dunque, che l’equiparazione è concretamente stabilita
nell’allegato I) del d.i. 9 novembre 1982, che contiene gli schemi tipo di
convenzione previsti dal d.P.R. n. 761 del 1979, art. 31.
33. Coronario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e
mansione del ruolo sanitario ex d.i. 9 novembre 1982 deve essere determinata in
base all’inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle
qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti
assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981.
34. E, inoltre, rilevano a tali fini le norme di legge particolari di cui ha beneficiato il
personale suddetto, e precisamente la L. n. 312 del 1980, art. 85, in base alla quale il
personale universitario in servizio alla data del 1 luglio 1979 è stato inquadrato nei
profili professionali di collaboratore e funzionario tecnico secondo le mansioni
svolte a prescindere dal titolo di studio.
35. In conseguenza, se si considera che la normativa primaria non recava una disciplina
specifica circa i criteri di equiparazione, si deve convenire con la consolidata
giurisprudenza amministrativa che il decreto in esame costituisce esplicazione di
discrezionalità normativa non suscettibile di sindacato in assenza di profili di chiara
illogicità; in quest’ottica non appare censurabile la decisione di attribuire rilievo
essenziale al dato fattuale dell’equivalenza delle mansioni proprie delle qualifiche e
delle posizioni funzionali coinvolte, a prescindere dall’elemento formale del titolo di
studio posseduto, o meno, dal dipendente che, comunque, quella determinata
posizione rivesta.
6
[uncino e.d.

ng_n_29712/2007 Elena Banani + 3 e Università degli studi di Firenze+3

29. Infine, il C.C.N.L. del quadriennio 2002-2005, nello stabilire, all’art. 28, la tabella di
equiparazione annunciata dai contratti precedenti, fece peraltro esplicitamente salve,
al comma 6, “le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del
personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente
C.C.N.L.” e dispose, al secondo comma, che le A.O.U. (Aziende ospedaliere
universitarie) provvedessero alla collocazione del personale nelle fasce di
equivalenza stabilite, “dopo l’applicazione del successivocomma 6…, con
riferimento al trattamento economico in godimento”.

36. Si deve ancora ribadire l’irrilevanza della sopravvenuta perdita di efficacia del di. 9
novembre 1982 cit. – con l’intervento del d.P.R. n. 348 del 1983 – o dal 1986 – a
seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medicoscientifico, posto che il nuovo contratto del personale USL succeduto all’accordo
del personale ospedaliero cui si richiama il citato di. non può avere altro effetto se
non quello di comportare l’adeguamento dell’indennità di perequazione in parola.

38. Alla stregua di ciò, poi, occorre chiarire che le mansioni di riferimento per
accertarne la corrispondenza sono quelle ricomprese nella qualifica professionale di
appartenenza – quelle, cioè, tipicamente svolte dal collaboratore tecnico – posto che
il raffronto è, appunto, fra le funzioni proprie di determinate qualifiche, sì che
essendo i dipendenti inquadrati all’ottavo livello del ruolo universitario come
funzionari tecnici la corrispondenza in base al predetto D.I. è con il dipendente del
ruolo sanitario inquadrati come funzionari tecnici.
39. Gli altri motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento del primo motivo dì censura.
40. Alla luce di tali conclusioni la sentenza impugnata, che si è discostata dai principi
sopra enunciati, va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla medesima
Corte d’appello, in
. diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di
diritto: “L’indennità perequativa (cosiddetta indennità De Maria), istituita dall’art. 4
della legge n. 213 del 1971 per equiparare il trattamento economico del personale
medico universitario- in servizio presso strutture convenzionate con Regioni ed
Unità sanitarie locali rispetto al trattamento economico del personale medico
ospedaliero di pari funzioni e anzianità, estesa al personale non medico dall’art. 1
della legge n. 200 del 1974 al fine di remunerare la prestazione assistenziale resa dal
personale universitario tecnico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e
cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, è
determinata – in assenza di criteri di equiparazione rispetto al personale del ruolo
sanitario evincibili dalla normativa primaria – sulla scorta del criterio fattuale
dell’equivalenza delle mansioni, posto dalla normativa secondaria, a prescindere
dall’elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente”.
41. Al Giudice del rinvio è rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di
legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in
via, anche per le spese del
relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia,
giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.
Così deciso

orna, il 10 gennaio 2013.

37. Allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione
delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico-scientifico non
comporta, come s’è visto, limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne
prospetta la perdurante operatività nel tempo.

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