Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3676 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 13/02/2020), n.3676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17665-2018 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 25, presso lo studio dell’avvocato CHIARA BORROMEO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO COLONNELLO;

– ricorrente –

contro

LABORATORIO ANALISI CLINICHE GES.L.AN, in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso la sede

dell’AVVOCATURA REGIONALE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARLO D’AMATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1290/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. L’AUSL di Frosinone impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’appello di Roma, rigettandone il gravame, ha confermato la condanna in primo grado dell’odierno ricorrente a corrispondere in favore del Laboratorio di Analisi Cliniche GES.LAN le somme da essa indebitamente trattenute a titolo di “sconto tariffario” sulle prestazioni di analisi cliniche ed esami di laboratorio erogate in regime di accreditamento con il SSN per gli anni 2010-2013 e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso, ai quali replicano il Laboratorio, che ha depositato pure memoria, e la Regione Lazio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso – mercè il quale si deduce che il decidente avrebbe denegato l’applicazione della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o), istitutiva del predetto sconto, sull’erroneo presupposto che l’efficacia temporale di esso sarebbe limitata al triennio 2007-2009 – in disparte da ogni altra ragione preclusiva, si rivela infondato alla luce del principio, già affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è limitato al triennio 2007-2009” (Cass., Sez. III, 4/05/2018, n. 10582).

3. Il secondo motivo – in vista del quale si censura il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto legittimata passiva a resistere alla svolta pretesa l’odierna ricorrente, quantunque l’argomento da essa dedotto a conforto di ciò, ovvero la L.R. 23 settembre 1991, art. 1, riguardi i pagamenti nei confronti delle farmacie e non sia perciò estensibile agli altri soggetti convenzionati – non trova previamente ostacolo nelle preclusioni che vi oppongono le controparti.

Va invero osservato che la sua declinazione, per un lato, si uniforma ai canoni di deducibilità in cassazione dell’errore di diritto, sottoponendo la ricorrente a critica esattamente detta affermazione; per altro verso non è tardiva, come questa Corte ha già avuto occasione di sostenere in relazione ad una vicenda del tutto speculare a quella qui in esame, considerando che “da questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur attenendo al merito e non alla legittimazione “ad causam”, non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo, modificativo o impeditivo) non dedotto dall’attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall’attore (Cass., Sez. I, 9/07/2019, n. 21235).

4. La disamina di esso ne rivela al contrario la fondatezza essendosi più volte affermato da questa Corte – da ultimo con sentenze n. 21235/2019 e 17587/2018, cui non pone correttivo il precedente citato dal Laboratorio in memoria, riguardando esso la Regione Calabria – a partire dai fondamentali arresti del 31/08/2007 n. 18448 e del 30/06/2015 n. 13333, che “il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzichè l’unità sanitaria locale territorialmente competente”), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali”.

5. La norma costituisce invero – come si legge nell’arresto più recente – l’approdo di una complessa evoluzione normativa, “che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti i, soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell’ente “incaricato del pagamento”, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l’autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato”.

Quindi – si è ancora osservato (Cass., Sez. III, 2/12/2016, n. 24639) -“se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali – che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica – ai sensi della L.R. 16 giugno 1994, n. 18, art. 1, è l’ente “incaricato del pagamento, anzichè l’unità sanitaria locale territorialmente competente”, non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla Regione, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, conferisce “le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera”; in quest’ottica, è proprio la L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell’attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere “alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie”, rappresenta l’anello di chiusura del ragionamento, poichè la designazione operata con la D.G.R. n. 1761 del 2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell’Organo competente, di una modalità di finanziamento dell’Azienda odierna resistente, mediante l’incarico conferito all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata”.

Ne discende perciò “che la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall’Azienda sanitaria locale va risolta, per la Regione Lazio, alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con modd., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c). E’ quindi conforme a legge che la Regione Lazio, con la D.G.R. n. 1761 del 2002, abbia individuato nell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata il soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa, con conseguente esclusione della legittimazione passiva in capo all’odierna” ricorrente.

6. Va dunque rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo.

Cassata con ciò l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Roma che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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