Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3676 del 10/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23883/2014 proposto da:

CEP CONSORZIO ENTI PUBBLICI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 45,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO GABRIELLI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELLA FEDERICI,

SALVATORE GIGLIOTTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

Avvocati MASSIMO PIZZUTI, TINA CHIARELLI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1088/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/12/2013, depositata il 24/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1088/01/14, depositata il 24 febbraio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha respinto l’appello proposto da C.E.P. (Consorzio enti pubblici) S.p.A., concessionario della riscossione per il Comune di Gallicano nel Lazio, nei confronti della sig.ra S.P. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2003 per area fabbricabile. La sentenza della CTR, pur ritenendo, diversamente dalla pronuncia di primo grado, l’area in oggetto fabbricabile alla stregua dei principi espressi dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 25506 del 30 novembre 2006, confermò la pronuncia di annullamento dell’atto impositivo, in quanto ritenuto carente sotto il profilo motivazionale.

Avverso detta pronuncia C.E.P. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente, mentre il Comune di Gallicano nel Lazio non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando l’erroneità della pronuncia impugnata, che ha sostanzialmente riferito l’insufficienza dell’atto impositivo, in relazione al requisito motivazionale, alla circostanza che la quantificazione del valore attribuito sarebbe stata frutto di una stima indifferenziata contenuta nella perizia estimativa, che non avrebbe distinto tra suoli effettivamente edificabili e suoli solo potenzialmente edificabili in quanto interessati dalla variante del PRG adottato ed allora in corso di approvazione presso gli uffici regionali.

In primo luogo deve ritenersi infondata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, atteso che risulta adeguatamente riportata l’esposizione sommaria dei fatti di causa rilevanti per la decisione, contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente.

Risulta poi incontestato, con specifico riferimento alla natura del tributo in oggetto, che l’avviso di accertamento impugnato contenesse il puntuale riferimento alla delibera comunale di determinazione dei valori per aree omogenee e che a sua volta quest’ultima avesse recepito la stima operata da perizia demandata dal comune medesimo all’arch. P., il cui contenuto la contribuente è stata posta in condizione di conoscere.

A ciò consegue che è dato rilevare, diversamente da quanto statuito dalla CTR, che l’avviso di accertamento contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo giustificano, al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 24 luglio 2014, n. 16836).

Ciò è sufficiente ad integrare le condizioni di legittimità dell’atto in relazione all’osservanza dell’obbligo di motivazione, ed a consentire, quindi, la puntuale delimitazione del thema decidendum quanto alla pretesa impositiva dell’Amministrazione.

Altro, invece, ed attinente propriamente al merito della stessa, è il tema della dedotta, da parte della contribuente, incongruità della perizia di stima ai fini della determinazione del valore dell’area, che peraltro la sentenza impugnata ha desunto da un presupposto di fatto contestato dal concessionario, cioè che la perizia avesse attribuito valori identici tra suoli effettivamente edificabili e terreni astrattamente edificabili, in quanto interessati dalla variante di PRG ancora in corso di istruttoria presso gli uffici regionali.

Il motivo è, pertanto, da ritenersi manifestamente fondato.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.

Il ricorso va pertanto accolto per manifesta fondatezza in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio della causa a diversa sezione della CTR del Lazio per nuovo esame, quanto alla fondatezza o meno nel merito della pretesa impositiva con riferimento alla determinazione della base imponibile del tributo richiesto per l’annualità in oggetto.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA