Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3675 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 08/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33199/2006 proposto da:

D.F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEI GONZAGA 37, presso lo studio dell’avvocato BATTAGLIA

SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato DI FRANCESCO Olindo

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

TORO ASSICURAZIONI S.P.A., DI.FR.GA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 939/2005 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, emessa il

07/10/2005, depositata il 07/10/2005 R.G.N. 777/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato D.F.G. conveniva davanti al Giudice di Pace di Agrigento la Toro Assicurazioni S.p.A. e Di.Fr.Ga., rispettivamente Compagnia assicuratrice per la r.c.a. e conducente dell’autocarro, chiedendo la condanna solidale dei convenuti alla rifusione dei danni alla persona subiti quale trasportato su detto automezzo in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS).

Esponeva l’attore che in tale data mentre viaggiava a bordo dell’autocarro guidato dal figlio a causa di una brusca manovra del predetto conducente riportava lesioni personali.

Si costituiva in giudizio la Toro Ass.ni contestando la domanda attrice.

Esperita l’istruttoria il Giudice di Pace rigettava la domanda.

Proponeva appello D.F.G. chiedendo la condanna in solido degli appellati all’integrale risarcimento dei danni.

Si costituiva la Toro Ass.ni chiedendo il rigetto dell’appello, nonchè il convenuto Di.Fr.Ga. dichiarando di ammettere la propria responsabilità nella causazione del sinistro.

Il Tribunale di Agrigento rigettava l’appello. Ricorre per Cassazione D.F.G. con due motivi.

Non resistono gli intimati.

Diritto

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 215, 228, 232, 115 e 116 c.p.c., all’art. 2733 c.c., comma 3, alla L. n. 990 del 1969, art. 1 ed alla L. n. 39 del 1977, art. 5; nonchè contraddittoria ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360, c.p.c., nn. 3 e 5, assume che il Tribunale di Agrigento ha erroneamente e immotivatamente ritenuto che non vi fossero agli atti elementi idonei a far ritenere provata la dinamica del sinistro per come dedotta dall’attore, non riconoscendo valore confessorio alla mancata risposta di Di.Fr.Ga. all’interrogatorio formale, alla denuncia di sinistro presentata dal medesimo conducente dell’autocarro alla Toro Assicurazione e agli altri documenti integrativi prodotti.

Si tratta nel caso di richieste dell’attore non provate secondo il giudice di merito. Si tratta in particolare di valutazione di fatto non censurabile in Cassazione: non vi sono elementi idonei a far ritenere provata la dinamica del sinistro, come dedotto dall’attore.

La mancata risposta all’interrogatorio formale, non ha valore confessorio. L’art. 232 c.p.c. citato dal ricorrente va interpretato nel senso che, se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il Collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio: quindi è nell’apprezzamento del giudice il fatto della mancata risposta all’interrogatorio (Cfr. Cass., 15055/2003).

Orbene, il giudice di appello, esaminando analiticamente le prove documentali acquisite agli atti, ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei a fare ritenere provata la dinamica del sinistro per come dedotta dall’attore (pag. 6 sent.).

In particolare: nè la nota INAIL del 13/1/1998, nè la nota del Posto di Polizia presso l’Ospedale di (OMISSIS) (richiamando dichiarazioni della stessa parte attrice) consentono di provare la verificazione storica del sinistro e, pertanto, di fare valutare la mancata risposta all’interrogatorio formale nel senso voluto dall’attore. E’ noto del resto che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, come nella specie, è certamente avvenuto.

Il motivo va pertanto rigettato.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 2730, 2731 e 2733 c.c., nonchè contraddittoria ed insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, assume che la sentenza impugnata, in violazione delle norme indicate in epigrafe, da un lato, non ha riconosciuto il valore di confessione alla dichiarazione del conducente Di.Fr.Ga. sottoscritta dal medesimo e presentata alla Toro Assicurazioni per denunciare l’incidente stradale e dall’altro, non ha riconosciuto valore di confessione alla comparsa di costituzione in appello sottoscritta dal difensore con procura a margine dell’appellato Di.Fr.Ga., in seno alla quale quest’ultimo ha esplicitamente confermato la ricostruzione dei fatti dedotta dall’attore e ha quindi consapevolmente reso confessione giudiziale sia sul fatto storico, sia sulla causalità e sui danni. Assume in particolare che tale confessione giudiziale fa piena prova contro lo stesso e costituisce prova legale che sfugge al prudente apprezzamento del Giudice a norma dell’art. 116 c.p.c..

Si osserva al riguardo che il giudice di appello ha ritenuto che “nell’ammettere a mezzo della costituzione in giudizio la propria responsabilità Di.Fr.Ga. non abbia voluto rendere dichiarazioni favorevoli, alla propria controparte ( D.F. G.) e sfavorevoli a se stesso” trattandosi di dichiarazioni “volte a far ricadere la responsabilità del sinistro sul proprio istituto assicuratore”, così escludendo qualsiasi “valore confessorio” a tali dichiarazioni. Del resto è noto che la mancata comparizione dell’interrogato costituisce un comportamento che è valutabile non come prova, ma come indizio e quindi è soggetto ad apprezzamento di fatto non valutabile in sede di legittimità (Cass., 13/11/1997, n. 11233, che afferma precisamente che la mancata risposta della parte all’interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo, cui il Giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione ed al quale, quindi, il Giudice può negare nel caso concreto quel valore quando ritenga i fatti dedotti non suffragati dagli altri elementi acquisiti al processo purchè dia conto del proprio convincimento con adeguata motivazione). (Cfr. Cass. n. 5240/2006).

Anche questo motivo va, pertanto, rigettato.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA