Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3675 del 14/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3675 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
ORDINANZA
sul ricorso 28098-2016 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso
lo studio dell’avvocato GERARD() RUSSILLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato SANTO FINOCCHIARO:
– ricorrente contro
FUI COST. \NZO SPA IN AS, CURATELA FALLIMENTO) FUI
COSTANZO SPA;
– intimati contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CI’. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROAIA, VIA DEI
Data pubblicazione: 14/02/2018
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELL()
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
–
resistente
–
avverso la sentenza n. 752/2016 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Rilevato che:
Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a., ricorre per
cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con la quale la
corte d’appello di Catania, rilevando la parziale duplicazione
delle somme ammesse al passivo della F.11i Costanzo s.p.a. in
amministrazione straordinaria, rideterminava l’effettivo
ammontare dei crediti tributari e compensava per 1/3 le spese
processuali, condannando la società di riscossione al
pagamento del residuo;
la procedura
(medio tempore
essendo stato dichiarato il
fallimento della F.11i Costanzo s.p.a.) non ha svolto difese;
l’agenzia delle entrate non ha depositato controricorso.
Considerato che:
la ricorrente, deducendo rispettivamente la violazione e falsa
applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e la
violazione e falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., oltre
che il vizio di motivazione sui singoli punti, si duole della
condanna alle spese processuali, le quali avrebbero dovuto
esser poste a carico dell’ente impositore titolare del credito,
appositamente chiamato in causa; tale ente, nonostante la
puntuale richiesta di chiarimenti in ordine ai crediti oggetto del
Ric. 2016 n. 28098 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-2-
CATANIA, depositata il 10/05/2016;
giudizio, aveva invitato la società di riscossione a insistere
nell’istanza di ammissione;
il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati
perché connessi, va dichiarato inammissibile secondo il
disposto ex art. 360-bis cod. proc. civ.;
di opposizione, risulti l’illegittimità dell’azione esecutiva per
ragioni ascrivibili all’ente creditore interessato, non integra
motivo di esclusione della condanna alle spese di lite nei
confronti dell’agente della riscossione; resta ferma la facoltà
dell’agente della riscossione di chiedere all’ente creditore di
essere semmai manlevato dall’eventuale condanna alle spese
in favore del debitore vittorioso (v. tra le più recenti Cass. n.
3105-17);
si tratta di principio consolidato, dal quale la ricorrente sembra
prescindere;
nel caso di specie, l’impugnata sentenza ha compensato,
richiamando l’esistenza di giusti motivi, le spese nei rapporti
tra la società di riscossione e l’agenzia delle entrate, e avverso
tale capo della decisione non sono state svolte censure.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12
in tema di esecuzione esattoriale, la circostanza che, a seguito