Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3675 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3675

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17263-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GENTILI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE di ROMA 2 – SEZ. ANCONA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2491/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.R. ricorre con un motivo, per la cassazione della sentenza, con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso l’ordinanza di rigetto della sua domanda di protezione internazionale. Il Ministero ha depositato un atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, il ricorrente afferma che la Corte d’Appello ha violato l’art. 347 c.p.c., comma 2, e l’art. 348 c.p.c. laddove, pur ritenendo che il mancato deposito del fascicolo di primo grado costituisca un onere per l’appellante e che il mancato deposto di copia della sentenza impugnata non precluda una decisione nel merito, laddove sia possibile decidere allo stato degli atti, non abbia a ciò provveduto nè abbia invitato esso appellante al deposito di copia integrale della decisione appellata.

2. Il ricorso è infondato. La Corte di Ancona ha affermato che le era preclusa la possibilità di pronunciare nel merito del gravame in ragione della mancata produzione del fascicolo di parte e di copia della sentenza impugnata, non potendo essa disporre di elementi sufficienti per decidere allo stato degli atti in suo possesso, che si identificavano, solo, nell’atto d’impugnazione dell’appellante.

3. Ora è bensì vero che parte della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 23395 del 2015; n. 16938 del 2006) ha ritenuto che, prima di definire in rito il gravame, il giudice deve assegnare alla parte un termine per provvedere al deposito di una copia completa della sentenza impugnata, ma, a parte che il principio è stato espresso in casi in cui, a differenza che in quello in esame, era stata depositata copia non completa della sentenza, va rilevato che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19675 del 2016, hanno affermato il principio secondo cui l’art. 347 c.p.c., comma 2, non prevede eccezioni alla regola che il deposito di copia (completa) della sentenza appellata vada effettuato dalla parte appellante mediante inserimento nel proprio fascicolo, per esser “palese che la prescrizione del deposito della copia autentica della decisione impugnata concerne la sentenza nella sua interezza e non può formalmente ritenersi adempiuta quando viene depositata una copia non completa”.

In base a tale principio, deve, perciò, ritenersi che il modello legale preveda a carico dell’appellante l’onere di depositare la sentenza completa, e che, diversamente, esso non può dirsi rispettato; dovendo, ad ogni buon conto, evidenziarsi che il ricorrente è rimasto, del tutto, silente circa le ragioni del mancato rispetto di tale onere.

4. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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