Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3674 del 15/02/2011
Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 08/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3674
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 32694/2006 proposto da:
E.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, V.LE SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio
dell’avvocato TOMASSINI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCIOSI Giovanni giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ASSITALIA S.P.A. (OMISSIS), in persona del procuratore speciale
dell’amministratore delegato p.t., Avv. F.M.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo
studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che la rappresenta e difende
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
B.L.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5172/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Quarta Civile, depositata il 30/11/2005 R.G.N. 5651/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
08/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;
udito l’Avvocato CARCIONE RENATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.
Fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato E.L. conveniva innanzi al Tribunale di Roma B.L. e la S.p.A. Assitalia Assicurazioni, rispettivamente, proprietario e conducente dell’autovettura Seat Ibiza, e società assicuratrice per la r.c.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in (OMISSIS) tra la detta autovettura ed il pulmino FIAT 200 BF1 900 che egli conduceva.
Si costituivano i convenuti deducendo che il sinistro si era verificato a causa della condotta di guida dell’attore.
Il Tribunale, espletata consulenza cinematica e medico-legale, con sentenza n. 1039 del 2001 condannava i convenuti al risarcimento del 50% dei danni subiti dall’attore, ritenuta la pari responsabilità dei due conducenti nel determinismo dell’evento.
Avverso tale sentenza proponeva appello l’attore chiedendone la parziale riforma.
Si costituiva la Soc. Assitalia Assicurazioni che chiedeva il rigetto dell’appello e spiegava a sua volta appello incidentale chiedendo che la responsabilità della causazione del sinistro fosse addebitata alla condotta del solo attore.
La Corte d’Appello di Roma rigettava ambedue i gravami.
Ricorre per Cassazione E. con un unico motivo articolato in tre quesiti.
Resiste l’intimata INA Assitalia con controricorso e memoria.
Diritto
Con l’unico motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 148 C.d.S. (già art. 106 C.d.S.) comma 2 e art. 149 nuovo C.d.S. (già art. 107 C.d.S.), in relazione all’art. 360, comma 3; errata interpretazione e valutazione delle prove; violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 2045 c.c. e art. 2054 c.c., comma 1, nella sostanza si duole che non sia stata riconosciuta l’esclusiva responsabilità del B..
Ora, premesso che nella specie non devono formularsi i quesiti di diritto trattandosi di sentenza pubblicata il 30.11.2005, è agevole rilevare che la doglianza non è fondata. Essa si infrange, infatti, nell’accertamento del giudice di appello che, pur optando per una ricostruzione della vicenda diversa da quella del Tribunale, è giunto alla medesima conclusione del pari concorso di colpa dei conducenti, ritenendo: da un lato, l’inaccettabilità dell’ipotesi formulata dal C.T.U. circa un urto tra le due vetture precedente a quello del pulmino contro l’albero, in quanto era più convincente l’ipotesi di “un’autonoma fuoriuscita di strada del pulmino, a causa delle condizioni psicofisiche dell’ E., il quale in un barlume di coscienza tentò la timida manovra di emergenza lasciando le tracce di scarrocciamento riscontrate dai vigili intervenuti”;
dall’altro, che il B. non viaggiasse nel pieno rispetto dell’art. 107 C.d.S., vigente poichè costui, viaggiando da alcuni chilometri dietro l’ E., ne aveva apprezzato l’estemporaneità della condotta, tanto da ritenere che guidasse in stato di ebbrezza e, quindi, avrebbe dovuto mantenere una distanza di sicurezza particolarmente accorta e responsabile.
Trattasi di motivazione che fa buon governo delle norme che si assumono violate e che sotto il profilo logico-giuridico raggiunge un grado di ragionevolezza ed attendibilità da renderla incensurabile in questa sede. Del resto è noto che in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (Cass. 10.8.2004,, n. 15434).
Il ricorso va, pertanto, rigettato con le ovvie conseguenze in tema di spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011