Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3674 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3674 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 27726-2016 proposto da:
SGROI FILIPPA MARIA, MURANO ANTONIETTA, miTRANo

PASQUALE, NIITRANO ALI NTIN A, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell ‘avvocato
FEDERICO MARIA CORBO ‘ , rappresentati e difesi dall ‘ avvocato
GIUSEPPE NIATARAZZO;
– ricorrenti contro
SGROI GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TAZZOLI 6, presso lo studio dell ‘ avvocato LUIGI CONDENTI
NIORABITO, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato MARIO PAONE;
– controricorrente avverso la sentenza n. 3093/2016 della CORTE D ‘APPELLO di
ROMA, depositata il 16/05/2016;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

Rilevato che:

Mitrano, e i restanti eredi di questi, Pasquale, Valentina e
Antonietta Mitrano, ricorrono per cassazione, con tre motivi,
avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Roma,
definendo il giudizio di opposizione avverso la liquidazione della
quota sociale del de cuius, conseguente all’esclusione da socio
della Panificio Calegna di Sgroi Giacomo & c. s.n.c., ha
dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (del tribunale
di Latina) per violazione del principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato, e ha dichiarato poi inammissibile, per
novità, la domanda di condanna della Panificio Calegna s.n.c.,
avanzata solo in sede di appello;
la Panificio Calegna di Sgroi Giacomo & c. s.n.c. si è costituita
resistendo all’impugnazione;
i ricorrenti hanno depositato una memoria.
Considerato che:
il primo motivo, col quale si deduce l’omessa motivazione su
fatto controverso, unitamente alla violazione degli artt. 112 e
113 cod. proc. civ., per non esser stata esaminata l’eccezione
pregiudiziale in ordine al non avvenuto esperimento della
mediazione secondo il disposto dell’art. 5, primo comma, del
d.lgs. n. 28 del 2010, è inammissibile;
da un lato’, infatti, non risulta adempiuto l’onere di
autosufficienza, dal momento che dalla sentenza non risulta
che una simile eccezione sia stata formulata nel giudizio a quo
e il ricorso niente evidenzia “al riguardo mediante apposita
Ric. 2016 n. 27726 sez. MI – ud. 12-12-2017
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Filippa Maria Sgroi, in proprio e quale erede di Benedetto

trascrizione delle modalità di proposizione e dei tratti salienti
dell’atto contenente; dall’altro, e comunque, il richiamo alla
norma è nella specie inconferente, sia per oggetto che ratione
temporis;

il processo di cui trattasi ha per oggetto una controversia

la declaratoria di incostituzionalità di cui a C. cost. n. 272 del
2012, la reintroduzione dell’istituto mediatorio è avvenuta, in
base all’art. 84, primo comma, lett. b), del d.l. n. 69 del 2013,
conv. con modificazioni in I. n. 98 del 2013, e poi ulteriormente
modificato dal d.lgs. n. 130 del 2015, prendendo a riferimento i
giudizi di primo grado successivamente instaurati, non anche
gli appelli al momento già pendenti: la mediazione, per i
processi di appello, è stata introdotta con la modifica del
secondo comma del citato art. 5 (in base all’art. 84, primo
comma, lett. c), del d.l. n. 69 del 2013), ma come mediazione
solo facoltativa;
consegue che l’eccezione de qua, ove anche prospettata nel
senso indicato nel primo motivo di ricorso, era infondata; e per
costante giurisprudenza il vizio di omessa pronuncia non rileva,
ai fini della cassazione della sentenza, ove la questione
sottostante, che avrebbe dovuto essere oggetto di pronuncia,
risulti per l’appunto infondata o inammissibile (v. ex aliis Cass.
n. 21257-14, Cass. n. 21968-15);
sono manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo di
ricorso, tra loro connessi e suscettibili di unitario esame;
in essi i ricorrenti, denunziando l’insufficienza e la
-contraddittorietà della motivazione della corte d’appello in
ordine all’interpretazione degli atti processuali e la violazione
degli artt. 116 e 112 cod. proc. civ., lamentano che sia stata
ritenuta la nullità della sentenza di primo grado in ordine alla
Ric. 2016 n. 27726 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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societaria, sottratta alla mediazione obbligatoria; inoltre, dopo

condanna della società; per conseguenza denunziano
l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto
inammissibile per novità la domanda medesima siccome
proposta per la prima volta in appello;
al riguardo l’impugnata sentenza ha affermato che la domanda

dei convenuti in giudizio, Giacomo Sgroi e Welsghizzi Maria”,
mentre la condanna del tribunale di Latina era stata
pronunciata nei confronti della società Panificio Calegna,
sebbene questa fosse stata chiamata in causa “solo per la
richiesta di manleva avanzata dall’altra chiamata in causa Sgroi
Maria Filippa”; ha aggiunto che la domanda originaria non era
stata “dall’attore estesa nei confronti del terzo chiamato in
causa Panificio Calegna s.n.c.”, essendosi Mitrano riportato, in
sede di conclusioni, all’atto introduttivo;
da tanto la corte d’appello ha desunto che la condanna della
società era stata dal tribunale pronunciata in difetto di
domanda e che la richiesta formulata in appello, di conferma
della decisione di primo grado, aveva costituito, nella parte
riferita alla (conferma della) condanna della società, domanda
nuova;
il ricorso è inteso a far valere un vizio processuale implicante
l’esatta interpretazione della domanda; vizio rispetto al quale
questa Corte è giudice del fatto, sicché il sindacato può
investire direttamente l’invalidità denunciata mediante
l’accesso agli atti sui quali il ricorso è fondato,
indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale
motivazionè esibita al riguardo dal giudice del merito (cfr.
Cass. n. 8069-16; Cass. n. 16164-15);
sennonché la stessa trascrizione del petitum, nel corpo del
ricorso per cassazione, conferma la ricostruzione del rapporto
Ric. 2016 n. 27726 sez. M1 – ud. 12-12-2017
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di Benedetto Mitrano era stata “formulata soltanto nei confronti

processuale così come fatta dall’impugnata sentenza, in quanto
risulta indicato che il Mitrano aveva convenuto in giudizio i
predetti soci chiedendo che quelli – e non la società – fossero
condannati, in solido, al pagamento della quota, nella somma
richiesta o in altra da determinare in causa;

dei soci, in via tra loro solidale, rende ragione della statuizione
della corte d’appello;
è infatti sufficiente ricordare che le sezioni unite di questa
Corte, risolvendo un contrasto di giurisprudenza
precedentemente sorto in argomento, hanno chiarito che
l’obbligazione di liquidare la quota di una società di persone in
favore del socio receduto o escluso, ovvero degli eredi del socio
defunto, fa capo non agli altri soci, bensì alla società, sicché la
relativa domanda va proposta nei confronti della società
medesima, quale soggetto passivamente legittimato, senza che
vi sia neppure necessità di evocare in giudizio anche detti altri
soci (Cass. Sez. U n. 291-00);
in particolare, non riveste alcun rilievo la circostanza che la
società di cui si discute sia composta da due soli soci, giacché
ciò non ne attenua in alcun modo l’autonomia patrimoniale e
non consente di confondere il patrimonio sociale con quello di
ciascun socio (v. nel solco delle sezioni unite Cass. n. 1040-09,
Cass. n. 816-09, Cass. n. 11298-01);
non rileva che questa Corte abbia altresì affermato che, in
tema di società in nome collettivo, con riferimento alla
domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del
sodo defunto ai sensi dell’art. 2284 cod. civ., il necessario
contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva
della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente

Ric. 2016 n. 27726 sez. MI – ud. 12-12-2017
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la proposizione di domanda di condanna delle persone fisiche

instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non
la società, ma tutti i suoi soci (Cass. n. 5248-12);
difatti ciò attiene, appunto, alle modalità in instaurazione del
contraddittorio, sempre che, quindi, l’interpretazione della
domanda consenta di dire che l’attore abbia proposto l’azione

vantato contro di essa;
ciò è nella specie da escludere, sicché la decisione della corte
d’appello è in tal senso aderente al

petitum

che risulta

formulato in base alle stesse difese dei ricorrenti;
le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in
solido, alle spese processuali, che liquida in euro 4.100,00, di
cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso
forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12

nei confronti della società, per far valere il proprio credito

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