Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3674 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17161-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDERICO CARLINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3287/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.S. ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato improcedibile l’appello da lui proposto avverso l’ordinanza di rigetto della sua domanda di protezione internazionale. Il Ministero ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 348 bis c.p.c., in quanto tale disposizione non è quella che disciplina il caso dell’inattività delle parti, ma è quella che regola l’inammissibilità del procedimento di gravame a seguito della valutazione preliminare d’infondatezza.

2. Col secondo motivo, si deduce l’erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per avere la Corte territoriale dato atto della spettanza del raddoppio del contributo, in dipendenza dell’erronea applicazione dell’art. 348 bis c.p.c.

3. I motivi sono inammissibili. Il ricorrente fa le mostre di non avvedersi che la declaratoria d’improcedibilità è stata assunta dalla Corte territoriale dopo aver dato atto che la causa, chiamata alla prima udienza del 4.6.2018, era stata rinviata ad udienza successiva per la mancata comparizione dell’appellante ai sensi dell’art. 348 c.p.c. e che pure a tale udienza nessuno compariva: risulta evidente che, nella specie, la disposizione applicata è quella dell’art. 348 c.p.c., comma 2, che prevede che: “Se l’appellante non compare alla prima udienza, benchè si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio”. Il richiamo, contenuto in seno al dispositivo, all’art. 348 bis c.p.c., che peraltro regola una specifica ipotesi d’inammissibilità dell’appello, va qualificato un mero error calami.

4. La seconda censura, che in modo non perspicuo richiama l’art. 348 bis citato, è per l’effetto fuori tiro, nè giova al ricorrente l’invocata sentenza n. 120 del 2016 della Corte Cost. che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della previsione della mancata spettanza del raddoppio del contributo nel diverso caso della cancellazione della causa del ruolo e l’estinzione del processo.

5. Non va provveduto sulle spese, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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