Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3674 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20922/2014 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL D’OSSOLA

25, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE LEONTI, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

COMUNE SIRACUSA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 196/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA del 26/11/2013, depositata

il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa – con sentenza n. 196/16/14, depositata il 21 gennaio 2014, non notificata, respinse l’appello proposto dall’avv. L.S. avverso la sentenza della CTP di Siracusa, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento per TARSU per gli anni dal 2005 al 2009 notificatigli dal Comune di Siracusa.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Comune intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, ovvero per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 e art. 118 disp. att. c.p.c..

Il motivo è manifestamente fondato, atteso che la stringata motivazione esprime l’adesione al pronunciamento del giudice di primo grado senza che ne sia riportato minimamente il contenuto, avendo d’altro canto, in estrema sintesi, riferito dei motivi di appello avverso la sentenza della CTP in termini di mera riproposizione del motivo concernente il difetto di motivazione degli atti impositivi e della contestazione della competenza della Giunta comunale sulla determinazione delle tariffe TARSU.

Questa Corte ha più volte espresso il principio che la motivazione della sentenza per relationem alla sentenza di primo grado è ammissibile, purchè il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (tra le molte, Cass. sez. 5, 1 aprile 2016, n. 6332; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7347; Cass. sez. 6-5, ord. 20 maggio 2011, n. 11138), di modo che deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che nell’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. n. 14595 e 14596 del 15 luglio 2016; Cass. sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483).

Ciò è quanto si ritiene si verifichi nella fattispecie in esame, nella quale non vi è alcun cenno al contenuto della decisione di primo grado, nè vi è indicazione sufficiente dell’articolazione dei motivi di appello, affinchè possa valutarsi se dei medesimi, in correlazione alle argomentazioni svolte dal giudice di prime cure, sia stata effettivamente valutata l’infondatezza, onde pervenire alla conferma della decisione della CTP.

Anzi, il passaggio motivazionale più specifico, che si concreta nel richiamo a pronuncia del Consiglio di Stato (la n. 2782 del 23 maggio 2003, resa in controversia amministrativa riguardante comune sito in regione a statuto ordinario), evidenzia proprio che dell’espresso motivo di censura, quanto all’eccepita incompetenza della Giunta in forza della sostenuta, da parte dell’allora appellante, inapplicabilità del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 42, trattandosi di Comune ubicato in Regione a statuto speciale, non si sia avuta contezza nella sua effettiva portata.

Quanto sopra determina l’assorbimento dei restanti motivi.

Il ricorso va dunque accolto per manifesta fondatezza in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Sicilia – sezione staccata di Siracusa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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