Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3673 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3673 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 27508-2016 proposto da:
VEICOLI INDUSTRIALI PILATO LUCIA & FIGLI SAS, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONF, rappresentata e difesa dall’avvocato NICOLA
LOCONT[;

– ricorrente contro
FALLIMENTO SG TRASPORTI SRL, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO ALVINO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 1090/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO

Rilevato che:
la Veicoli Industriali s.a.s. ricorre per cassazione, sulla base di
tre motivi, avverso la sentenza della corte d’appello de L’Aquila
che, in data 19-10-2016, ha confermato la decisione del
tribunale di Lanciano, resa ai sensi dell’art. 702-bis e seg. cod.
proc. civ., di accoglimento dell’azione revocatoria fallimentare
:»- eposta dalla curatela del fallimento di SG Trasporti s.r.I., in
relazione a una rivendita di autoveicoli effettuata in luogo della
liquidazione di cambiali rilasciate per il saldo del prezzo;
la curatela ha replicato con controricorso;
la ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
col primo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio, poiché la compravendita era stata qualificata da
una clausola di riservato dominio a vantaggio del venditore: in
tal senso, secondo la ricorrente, la riconsegna dei veicoli non
sarebbe stata da qualificare come datio in solutum, e quindi
come mezzo anomalo di pagamento, ma come adempimento di
un’obbligazione avente a oggetto la consegna di beni
determinati;
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacché
non risulta che una simile questione sia stata consegnata al
giudizio di appello;

Ric. 2016 n. 27508 sez. MI. – ud. 12-12-2017
-2-

TERRUSI.

la corte distrettuale ha esplicitamente affermato che
l’appellante non aveva contestato la ricostruzione svolta dal
primo giudice in ordine all’esistenza della datio in solutum; per
cui era da considerare pacifico, in causa, che la società fallita
aveva infine rivenduto i veicoli perché non aveva potuto

acquisito;
onde sostenere la diversa tesi, la ricorrente ha richiamato un
passaggio della comparsa di costituzione dinanzi al giudice di
primo grado, recante l’inciso che la restituzione sarebbe stata
“conseguenza di una clausola contrattuale che le due parti
contraenti avevano stipulato e che per loro era imperativa”;
il rilievo è a tal punto generico da non permettere di sostenere
una deduzione del tipo di quella posta al fondo della odierna
censura; in ogni caso era onere della ricorrente assolvere al
fine di specificità in relazione a ciò che era stato devoluto in
appello mediante apposito motivo di censura, posto che dalla
sentenza emerge che già il tribunale aveva ritenuto esistente la
datio in solutum;

col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli
artt. 2727 e 2729 cod. civ. e il vizio di motivazione;
il motivo è inammissibile perché il ricorrente contesta la
ricostruzione, di asserito carattere indiziario, che il giudice
d’appello avrebbe svolto al fine di ritenere provata la
conoscenza dello stato di insolvenza;
viceversa, secondo costante orientamento (art. 360-bis, cod.
proc. civ.), in tema di revocatoria fallimentare, la restituzione
al venditore di merci acquistate e non ancora pagate, eseguita
dal compratore al fine di estinguere ogni pregresso rapporto,
costituisce per l’appunto una

datio in solutum qualificabile

come mezzo anormale di pagamento ai sensi dell’art. 67,
Ric. 2016 n. 27508 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-3-

onorare i titoli di credito emessi in pagamento dell’anteriore

primo comma, legge fall. (Cass. n. 193-01, Cass. n. 9690-00;
Cass. n. 5356-99); sicché, per sfuggire alla revocatoria, grava
in tal caso sul convenuto l’onere della prova della condizione di
inscientia decoctioniS;

col terzo mezzo è dedotta la nullità del procedimento per

all’equivalente monetario dei beni;
si sostiene che una tale statuizione avrebbe potuto conseguire
esclusivamente al caso di impossibilità di far luogo alla
restituzione del bene oggetto del mezzo di pagamento
anomalo;
anche il terzo motivo è inammissibile, poiché niente ha da
spartire con la prospettata censura di violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. e poiché, in ogni caso, non tiene conto di quanto
esplicitamente accertato dal giudice del merito circa il mancato
rinvenimento dei beni oggetto del contratto di compravendita;
è appena il caso di precisare che oggetto della domanda di
revocatoria fallimentare non è il bene in sé, ma la
reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei
creditori mediante l’assoggettabilità ad esecuzione e, quindi, la
liquidazione di un bene che, rispetto all’interesse dei creditori,
viene in considerazione soltanto per il suo valore (cfr. per tutte
Cass. n. 14098-09, Cass. n. 2883-07);
le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 7:100,00,
di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso
forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Ric. 2016 n. 27508 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-4-

violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quanto alla condanna

versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA