Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3673 del 14/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3673 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 11187-2008 proposto da:
IRTI DINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PESCAGLIA 71, presso lo studio dell’avvocato FERRARA
CARMELO FABRIZIO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

2012
4312

POSTE ITALIANE S.P.A.;

intimata

sul ricorso 14690-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del

Data pubblicazione: 14/02/2013

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega
in atti;

contro
IRTI DINA;
– intimata avverso la sentenza n. 152/2007 della CORTE D’APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 13/04/2007 r.g.n.
382/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/12/2012 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato FERRARA CARMELO FABRIZIO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega GRANOZZI
GAETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso incidentale, assorbimento
del ricorso principale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

R.G. 11187+14690/2008
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 93/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Gela
respingeva la domanda proposta da Dina Irti (e da altra lavoratrice) nei

della apposizione del termine al contratto di lavoro concluso tra le parti, per il
periodo 1-6-1999/30-10-1999, per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ceni 1994
come integrato dati’ acc. az . 25-9-97 e succ., con le pronunce consequenziali,
per intervenuta risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito.
La Irti proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la
riforma con r accoglimento della domanda.
La società si costitutiva resistendo al gravame di controparte e proponendo
appello incidentale condizionato, rilevando la legittimità dcl contratto a
termine.
La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 13-4-2007,
rigettava l’appello della Irti e confermava integralmente la impugnata sentenza.
Per la cassazione di tale sentenza la Irti ha proposto ricorso con due
motivi.
La società ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale
condizionato con un unico motivo.
Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.
Ciò posto innanzitutto, i due ricorsi, principale e incidentale, devono
essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. eiv..
Con il primo motivo del ricorso principale la Irti, denunciando violazione
dell’art. 1372 c.c., in sostanza lamenta che la Corte d’Appello ha individuato

confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità

esclusivamente nell’inerzia l’elemento dal quale desumere la sussistenza di una
comune volontà delle parti di sciogliere un legame giuridico, in mancanza di
qualsiasi elemento o comportamento positivo.
Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia contraddittorietà

volti a costruire meccanismi di decadenza in una fattispecie, come quella in
esame, caratterizzata dalla imprescrittibilità, ha affermato che “dalla mancanza
della previsione esplicita di un termine entro il quale fare valere l’illegittimità
dell’apposizione di un termine al contatto di lavoro non può discendere, invero,
la possibilità per il lavoratore di fare valere, senza alcun limite temporale, gli
eventuali diritti connessi ad una simile violazione ex parte datoris”.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la società Poste Italiane nel
denunciare violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., censura la sentenza
impugnata per non avere pronunciato sull’appello da essa proposto per l’ipotesi
in cui la conferma della decisione di primo grado di rigetto della domanda della
lavoratrice fosse da considerarsi conseguenza del previo ed implicito
accertamento, nel merito, della nullità della clausola di apposizione del
termine.
Osserva il Collegio che, come affermato in un caso analogo (v. Cass. 163-2011 n. 6252), deve ritenersi prioritario l’esame del ricorso incidentale in
base al principio elaborato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza
6 marzo 2009 n. 5456, le quali hanno affermato: “Anche alla luce del principio
costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario
di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito,
il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di
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della motivazione, nella parte in cui la Corte di merito, ricercando argomenti

merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti
alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato,
indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere
esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di

implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito.
Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va
esaminato dalla Corte di Cassazione, solo in presenza dell’attualità
dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso
principale”.
Nella specie il giudice di primo grado si è implicitamente pronunciato
sulla nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro
stipulato tra le parti, posto che, affermandone la risoluzione consensuale per il
disinteresse mostrato dalla lavoratrice alla prosecuzione del rapporto di lavoro,
disinteresse ravvisato nell’inerzia prima di agire in giudizio, ha indirettamente
ritenuto che il rapporto non si era concluso alla scadenza prevista, ma
permaneva oltre la data indicata, ed il giudice di appello limitandosi a
confermare la pronuncia del Tribunale ha omesso di esaminare l’appello
incidentale della società, che aveva insistito per la legittimità del termine
apposto al contratto di lavoro in questione.
In relazione ai motivi proposti dalla lavoratrice, è noto l’indirizzo di
questa Corte che, proprio con riferimento alla risoluzione consensuale del
contratto per la ritardata reazione del lavoratore dopo la scadenza del termine
del contratto di lavoro, ha affermato che,per la configurabilità di tale ipotesi
risolutiva l è necessario che sia accertata, con valutazione rimessa al giudice del
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merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o

merito, sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione del
contratto a termine (o dell’ultimo di essi, allorché si siano succeduti più
contratti), nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali
circostanze significative, una chiara e certa comune volontà delle parti

precisazione che, a tal fine, non è sufficiente la mera discontinuità della
prestazione lavorativa (Cass. 18 novembre 2010 n. 23319, e vedi pure Cass. 11
novembre 2009 n. 23872, Cass. 10 novembre 2008 n, 26935).
A fronte di ciò, senz’altro sussiste per la società l’attualità dell’interesse
allo scrutinio, tralasciato dalla sentenza impugnata, delle questioni concernenti
l’illegittimità del termine.
In conclusione, deve essere accolto il ricorso incidentale, restando
assorbito il ricorso principale.
L’impugnata sentenza va pertanto cassata, in relazione al ricorso accolto,
con rinvio alla Corte di Appello di Palermo, che, statuendo anche sulle spese
del presente giudizio di cassazione, dovrà pronunciare sulla legittimità della
clausola di apposizione del termine al contratto in questione e quindi verificare
se sia intervenuta la risoluzione del rapporto per mutuo dissenso.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il
principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Palermo.
Roma 13 dicembre 2012
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, con la

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