Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3673 del 13/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3673
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16629-2019 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 2868/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il 18/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO
MARIA GIOVANNA C..
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008 ex art. 35 bis, P.S., cittadino nigeriano, impugnava innanzi al Tribunale di Campobasso il provvedimento di diniego delle misure di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, affermando di essere espatriato, perchè avendo subito il furto della merce che trasportava nel suo camion, temeva di esserne incolpato, in quanto quello specifico trasporto non era stato autorizzato dalla Ditta presso cui lavorava. Il giudice adito, con decreto del 18.4.2019, rigettava la domanda valutando non credibile il racconto del richiedente; considerando comunque non integrati i requisiti necessari per beneficiare di alcuna delle forme di protezione internazionale invocate e ritenendo, altresì, che il contesto di sua provenienza non era caratterizzato da violenza. Il richiedente propone ricorso con un motivo. Il Ministero non ha depositato difese.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col proposto ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e della Circ. 30 luglio 2015, n. 3716, della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo, il ricorrente si duole della mancata concessione della protezione umanitaria, nonostante la temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata in Nigeria.
2. Il ricorso è inammissibile: il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Ed, in concreto, il provvedimento impugnato ha escluso, sulla scorta di fonti specificamente indicate, che nella zona di provenienza del richiedente sussistano situazioni di violenza indiscriminata o di deprivazione dei diritti umani fondamentali, nè tanto meno il richiedente ha allegato situazioni di vulnerabilità tali da giustificare la misura di protezione umanitaria.
3. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensive, da parte del Ministero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020