Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3673 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.10/02/2017),  n. 3673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4412/2016 proposto da:

M.A., MA.GI., MA.LU. (o, in ricorso,

A.), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LOMBARDIA, 30

(SCALA A 4^ PIANO), presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DESTRO,

che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

288, presso lo studio dell’avvocato MICHELA REGGIO D’ACI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO PIZZATO,

MARIA DALLA SERRA, ANTONIO CIMINO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3008/2014 del TRIBUNALE di PADOVA del

4/10/2014, depositata il 06/10/2014, l’appello avverso la quale è

stato dichiarato inammissibile con ordinanza della CORTE di APPELLO

di VENEZIA in data 08/07/2015 in causa n. 436/2015 r.g.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Ma.Gi., A.L. (così indicato nell’epigrafe del ricorso, ma in ogni altro atto generalizzato come M.) ed M.A. ricorrono, affidandosi ad un unitario motivo articolato su almeno quattro distinti profili, spedito per la notifica il 2.2.16 – direttamente a questa Corte, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., per la cassazione della sentenza del tribunale di Padova indicata in epigrafe (l’appello avverso la quale è stato – con ordinanza della corte di appello di quel capoluogo – dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c.), di accoglimento della domanda della Banca Monte dei Paschi di Siena spa – creditrice del primo – per la declaratoria di non opponibilità – per simulazione assoluta o ai sensi dell’art. 2901 c.c. – dell’atto con cui erano stati costituiti in fondo patrimoniale in favore degli altri due ricorrenti alcuni immobili di proprietà. L’intimata, a mezzo di mandataria, resiste con controricorso.

2.- E’, stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; nessuna delle parti ha depositato memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis.

3.- Pare superflua la stessa illustrazione dei motivi di ricorso (“violazione e falsa applicazione di legge: art. 111 Cost., commi 1 e 6, art. 132, n. 4, anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; – art. 118 disp. att. c.p.c.”: “a) carenza del potere di rappresentanza sostanziale in capo a MPS Gestione Crediti spa parte attrice in primo grado”; “b) sulla pretesa nullità per simulazione assoluta dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto dal sig. Ma.Gi. in data 5 marzo 2009: insussistenza dell’accordo simulatorio;” “c) sulla pretesa inefficacia ai senso dell’art. 2901 c.c. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena spa dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale posto in essere dal sig. Ma.Gi. in data 5 marzo 2009. Insussistenza dell’elemento soggettivo della consapevolezza di arrecare danno ai creditori con riguardo alla causa di primo grado. Fondatezza e rilevanza”; “d) quanto alla inammissibilità dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.proposta nei confronti di Ma.Lu. e M.A. per carenza di legittimazione passiva in capo ai sigg.ri Ma.Lu. e M.A.”, come pure delle analitiche repliche della controricorrente, attesa l’evidente tardività di quello.

4.- Infatti, l’impugnazione – benchè correttamente rivolta avverso la sentenza di primo grado – è stata proposta con ricorso notificato a partire dal 2.2.16, a fronte della comunicazione dell’ordinanza di appello, certificata dal controricorrente (v. pag. 9 del controricorso) e desumibile dalla stessa copia del provvedimento prodotta dal ricorrente come avutasi il dì 8.7.15 a mezzo posta elettronica o in via telematica: e quindi ben oltre i sessanta giorni da quest’ultima data, in violazione dell’art. 348-ter c.p.c., comma 3, secondo quanto rimarcato da Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723, nonchè da Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526, alla cui motivazione ed alle cui conclusioni può qui bastare fare integrale richiamo, anche circa la conformità della disciplina ai parametri costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo o l’irrilevanza delle modalità di comunicazione (neppure rilevando se per estratto o integrale per via telematica).

5.- Resta assorbito ogni ulteriore profilo di ammissibilità – primi fra tutti, il rispetto del requisito della necessaria trascrizione o almeno dell’indicazione analitica dei motivi di appello, quale indispensabile parametro di verifica dell’ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (Cass., ordd. 17 aprile 2014, nn. 8940 a 8943; Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10722; Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass., ord. 18 marzo 2015, n. 5341; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. Sez. Un., 27 maggio 2015, n. 10876; Cass. 10 luglio 2015, n. 14496; Cass. 21 luglio 2015, nn. 15240 e 15241; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21322; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24926; Cass. 23 febbraio 2016, n. 3532; Cass. 24 febbraio 2016, nn. 3560 e 3678; Cass., ord. 18 marzo 2016, n. 5365; Cass., ordd. 10 maggio 2016, nn. 9441 e 9443; Cass., ordd. 12 maggio 2016, nn. 9799 e 9800), o quello della specificità dei motivi stessi, i cui quattro profili sono solo descrittivamente indicati in rubrica – o di merito.

6.- Il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile ed i ricorrenti, integralmente soccombenti e tra loro in solido per identità di posizione processuale, condannati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente; e dandosi infine atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione altresì del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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