Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3672 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4620/2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli Avv. GALEA Fulvia e IANNELLO PIER FRANCESCO in 95010

CATANIA, Via Canfora 43 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AMI DI PRIVITERA OTTAVIO DITTA (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in Roma presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’Avv. GIAMNERI Isidoro IN 95010 CATANIA,

Via Palermo 773 giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1111/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Prima Civile, emessa il 30/06/2004, depositata il 12/11/2004

R.G.N. 948/2000;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/12/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso con l’estinzione per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Dott. C.A. proponeva ricorso per la cassazione della sentenza emanata dalla Corte d’Appello di Catania specificata in epigrafe;

Che la ditta AMI di Privitera Ottavio resisteva con controricorso;

Considerato che il Dott. C.A., con atto scritto 22.12.2006, sottoscritto anche dai difensori, dichiarava di rinunziare al ricorso;

Considerato che la ditta AMI di Privitera Ottavio, con atto scritto 22.12.2006, sottoscritto anche dai difensori, dichiarava di rinunciare al controricorso e di accettare la rinuncia al ricorso;

Considerato che il P.M. chiedeva che la Corte di Cassazione dichiarasse l’estinzione del procedimento per rinunzia;

Considerato che la rinunzia comporta l’estinzione del giudizio di cassazione (art. 375 c.p.c.);

Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione per rinuncia al ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza, il 13 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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