Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3672 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3672 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 27480-2016 proposto da:
NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA 211, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE FINOCCHIARO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ROBERTO EMILIO C(NTI;
– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTO) SAN GIORGIO SRL;
– intimata 91 43avverso il decreto del TRIBUNALE di FERMO, depositato il
24/10/2016;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
TERRUSI.

Rilevato che:

stato passivo del fallimento di San Giorgio s.r.I., attesa la
mancata ammissione, in privilegio, di un credito derivante da
un contratto di mutuo fondiario e la mancata ammissione, in
chirografo, di un credito relativo a scoperto di conto corrente;
il tribunale di Fermo rigettava l’opposizione osservando di non
essere in grado di deciderla altrimenti, stante la mancata
produzione della copia autentica del provvedimento del giudice
delegato;
avverso il decreto la banca ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 legge
fall. e degli artt. 347 e 116 cod. proc. civ.;
la curatela non ha svolto difese;
la ricorrente ha depositato una memoria.
Considerato che:
la ricorrente sostiene che la mancata produzione della copia
autentica del provvedimento del giudice delegato non
costituisce causa di improcedibilità del giudizio e che, in ogni
caso, il precetto enunciato dall’art. 347 cod. proc. civ. ha come
scopo soltanto la possibilità dell’esame di tale provvedimento
da parte del giudice; esigenza che sarebbe stata soddisfatta
nel caso di specie mediante la trascrizione del contenuto del
provvedimento nel ricorso depositato in opposizione, nonché
mediante il deposito della comunicazione pervenuta dal
curatore fallimentare;
il ricorso è inammissibile;
Ric. 2016 n. 27480 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-2-

Nuova Banca delle Marche s.p.a. proponeva opposizione allo

il tribunale si è uniformato all’insegnamento di questa Corte
che, in fattispecie esattamente sovrapponibile, ha reso il
seguente principio: “in tema di opposizione allo stato passivo,
la produzione di copia autentica del provvedimento impugnato,
sebbene non prevista a pena di inammissibilità della domanda
ratione temporis,

novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007), cionondimeno può
determinarne il rigetto, laddove il giudice, non potendo
valutare in mancanza di tale documento le censure prospettate
dall’opponente, sia nell’impossibilità di accertarne la
fondatezza” (Cass. n. 19802-15);
la censura prospettata dalla ricorrente, nel sostenere – in
stretta dipendenza da altre pronunce di questa Corte – che
nell’opposizione al passivo la mancata produzione di copia
autentica del provvedimento non costituisce causa di
improcedibilità, non coglie la ratio decidendi del tribunale, il
quale non ha dichiarato improcedibile l’opposizione ma l’ha
rigettata nel merito, giustappunto uniformandosi al sopra detto
principio;
né la ricorrente ha offerto argomenti per un ipotetico
mutamento di quell’orientamento;
l’ulteriore affermazione, secondo la quale il testo del
provvedimento impugnato si sarebbe dovuto ricavare dalla
trascrizione operata nel ricorso in opposizione, è assertoria in
prospettiva di autosufficienza, non essendo stato riportato, nel
ricorso per cassazione, il contenuto dell’atto di opposizione
nella parte che rileva.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 .
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
Rid. 2016 n. 27480 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-3-

dall’art. 99 I. fall. (nel testo, applicabile

versanto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12

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