Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3672 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16455-2019 proposto da:

U.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2285/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, U.B., cittadino nigeriano, impugnava innanzi al Tribunale di Campobasso il provvedimento di diniego delle misure di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, affermando di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine per il timore di subire atti persecutori a causa della scoperta della sua omosessualità. Il giudice adito, con decreto del 18.4.2019, rigettava la domanda valutando non credibile il racconto del richiedente; considerando, comunque, non integrati i requisiti necessari per beneficiare di alcuna delle forme di protezione internazionale invocate e ritenendo, altresì, che il contesto di sua provenienza di non era caratterizzato da violenza. Il richiedente propone ricorso con un motivo. Il Ministero non ha depositato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 dell’art. 32 e della circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo, il ricorrente si duole della mancata concessione della protezione umanitaria, nonostante la temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata in Nigeria.

2. Il ricorso è inammissibile, per la sua genericità. Il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Ed, in concreto, il provvedimento impugnato ha escluso, indicando specificamente le fonti consultate, che nella zona di provenienza del richiedente sussistano situazioni di violenza indiscriminata o di deprivazione dei diritti umani fondamentali, nè tanto meno il ricorrente ha allegato situazioni di vulnerabilità tali da giustificare la misura di protezione umanitaria.

3. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva, da parte del Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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