Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3672 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.10/02/2017),  n. 3672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3705/2016 proposto da:

S.B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato MICHELE GIANNASIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO STURA, giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

F. PAULUCCI DE CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO

SANDULLI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.A., COOPERATIVA SCER IN LIQUIDAZIONE, C.G.,

P.C., VA.GI., v.g., SC.FE., BPL

SOC. GESTIONE CREDITI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2016/2015 del TRIBUNALE di LATINA del

5/05/2015, depositata il 29/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- S.B.E. ricorre a questa Corte, affidandosi ad un unitario motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale sono state rigettate le opposizioni agli atti esecutivi da lui proposte – quale debitore esecutato – contro l’ordinanza del 3.2.11 del g.e. del tribunale di Latina, resa in proc. es. imm. n. 180/05 (riunita a quelle recanti i nn. 269/85 e 188/05) r.g.e. e confermata da altra, di incarico al notaio delegato di predisporre la bozza del decreto di trasferimento dell’immobile staggito sito in (OMISSIS), dolendosi, tra molto altro e per quel che in questa sede ancora rileva, della sua aggiudicazione ad un prezzo notevolmente inferiore a quello giusto. Dei molti intimati – V.G.A., M.A., Cooperativa SCER in liq.ne, C.G., P.C., Va.Gi., v.g., Sc.Fe., BPL soc. Gestione Crediti – solo l’aggiudicatario V. resiste con controricorso.

2.- E stata formulata proposta di definizione in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; il controricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

3.- Si può tralasciare, in applicazione dei principi proclamati fin da Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, poi costantemente applicati anche alle ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ogni problematica in tema di ritualità della notifica del ricorso (ai procuratori non costituiti nel giudizio di cognizione) o di completezza del contraddittorio, per poi rilevare come il ricorrente si dolga di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 586 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, contestando sia l’interpretazione data della norma dalla qui gravata sentenza, sia la pretermissione dei plurimi elementi dedotti con la consulenza di parte, di cui riporta ampi stralci.

4.- A prescindere da seri dubbi sull’osservanza del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in relazione ai numerosissimi e disparati documenti richiamati dal ricorrente a sostegno delle sue tesi, in ordine a cui si rimette ogni valutazione al Collegio, deve rilevarsi che la sentenza qui gravata raggiunge conclusioni conformi a diritto, secondo l’elaborazione nel frattempo elaborata da questa Corte dei principi sul potere del g.e. di sospensione dopo la vendita.

5.- In particolare, di recente (comunque prima della proposizione del ricorso dello S.) e con orientamento rigorosamente ed ampiamente motivato al quale è doveroso assicurare continuità con un semplice richiamo in questa sede, si è chiaramente puntualizzato l’ambito di applicazione dell’art. 586 c.p.c. (Cass. 21 settembre 2015, n. 18451), precisandosi che “il potere di sospendere la vendita, attribuito dall’art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 203 del 1991, art. 19 bis) al giudice dell’esecuzione dopo l’aggiudicazione perchè il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento, ivi compresa la stima stessa; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo scoperto dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati, da una parte del processo esecutivo, fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione, non conosciuti nè conoscibili dalle altre parti prima di essa, purchè costoro li facciano propri, adducendo tale tardiva acquisizione di conoscenza come sola ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione”.

6.- Risulta evidente che, sia pure così integrata la motivazione della qui gravata sentenza (che pare arrestarsi ad uno solo dei profili sopra riassunti), nessuno degli elementi dedotti dall’odierno opponente risulta conoscibile o conosciuto soltanto dopo l’aggiudicazione o comunque deducibile con le modalità di cui alla lettera d) della massima sopra indicata, sicchè esso andava prospettato o valutato e fatto valere, anche al fine di conseguire la sospensiva delle operazioni ancora in corso, esclusivamente in tempo anteriore all’aggiudicazione stessa; in mancanza di tanto o anche solo ove sia mancato un positivo apprezzamento di quegli stessi elementi in quel frangente, è ormai precluso l’esercizio del potere del g.c. di sospendere la vendita.

7.- Ne conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, integralmente soccombente, alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente; ma non sussistono i presupposti per la condanna del primo ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non foss’altro che per la puntualizzazione degli esatti contorni di applicabilità dell’art. 586 c.p.c., soltanto con la richiamata sentenza n. 18451 del 2015 di questa Corte e in difetto di allegazione di specifici elementi sul punto da parte del controricorrente.

6.- Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-qualer, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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