Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3671 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23946/2006 proposto da:

F.A. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GATTI Marco giusta delega in

atti;

– ricorrente –

e contro

CARALT CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA S.P.A., L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 610/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Prima Civile, emessa il 24/2/2006, depositata il 11/04/2006,

R.G.N. 1306/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, e ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che F.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 610/06, pubblicata addì 11.4.06, della Corte di Appello di Torino, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata l’opposizione dispiegata dall’odierna ricorrente avverso l’esecuzione immobiliare intrapresa dal concessionario dei tributi territorialmente competente – Caralt spa – sul bene in comunione col marito L.A. e compreso nel fondo patrimoniale costituito dai coniugi;

che nessuna delle controparti ha proposto controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

– che il debitore esecutato è litisconsorte necessario (giurisprudenza costante; per tutte, v. Cass. 21 luglio 2000 n. 9645, Cass. 29 settembre 2003 n. 14463);

– che la notifica del ricorso nei suoi confronti ha avuto luogo presso il suo procuratore domiciliatario in primo grado, nonostante egli sia rimasto contumace in secondo grado;

che pertanto la notifica stessa è irrituale, occorrendo invece, per la riscontrata circostanza, che essa avvenga ai sensi dell’art. 137 c.p.c., e segg., e non presso il procuratore originario, essendo venuti meno, per essere restato contumace in appello, gli effetti processuali della domiciliazione;

che, nel case di cause inscindibili, qualora l’impugnazione risulti proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che il ricorrente li abbia correttamente individuati e indicati come destinatari dell’impugnazione medesima, ma poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi, la notificazione sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento – come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso di giudizio di cassazione, è possibile fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza in Camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c.) – deve trovare applicazione l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 cod. proc. civ., da ritenersi prevalente, di regola, rispetto al principio della ragionevole durata del processo, e pertanto il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, e non può dichiarare inammissibile l’impugnazione (Cass. S.U. 11 giugno 2010 n. 14124);

– che comunque la notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l’atto, pur se viziato, poichè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., commi 1 e 3, può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto;

conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. S.U., ord. 29 aprile 2008 n. 10817).

P.Q.M.

la Corte ordina che sia rinnovata la notificazione del ricorso ad L.A., ai sensi dell’art. 137 c.p.c., e segg., entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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