Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3671 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3671 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

ORDINANZA
sul ricorso 27082-2016 proposto da:
INTESA SANPAOLO PROVIS SPA, ‘MEDIOCREDITO
ITALIANO SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLE, FORNACI 38,
Presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che le rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LEONARDO B(YTTAZZI;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO COTONIFICIO HONEGGER SPA IN
LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettiyamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MELLINI 7, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO
SILVETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIORGIO) EDOARDO STAUNOVO POLACCO;

i4

Data pubblicazione: 14/02/2018

-

controrícorrente

avverso il decreto del TRIBUNALE di BERGAMO, depositato il
27/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO _

Rilevato che:
Mediocredito Italiano s.p.a. proponeva opposizione allo stato
passivo del fallimento del Cotonificio Honegger s.p.a. al fine di
ottenere l’insinuazione di un credito per i canoni scaduti di una
locazione finanziaria;
per quanto rileva, l’adito tribunale di Bergamo rigettava l’
opposizione poiché il contratto in esame, qualificabile come
leasing traslativo, era stato risolto in epoca anteriore al
fallimento su iniziativa della stessa società di leasing, a ciò
dovendo conseguire l’applicabilità dell’art. 1526 cod. civ., con
conseguente obbligo della società di restituire i canoni percepiti
a fronte della avversa restituzione del bene, e salvo il diritto di
pretendere, a titolo risarcitorio, la somma corrispondente alla
differenza tra il corrispettivo contrattuale e il valore del bene al
momento della liquidazione;
in ogni caso, anche applicando il modello normativo di cui
all’art. 72-quater I. fall., la domanda di insinuazione avrebbe
dovuto essere, secondo il tribunale, disattesa per analoga
ragione, essendo invocabile unicamente il diritto alla
restituzione del bene e alla differenza tra l’ammontare del
credito alla data del fallimento e la minor somma derivante
dalla successiva allocazione del bene stesso;

Ric. 2016 n. 27082 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-2-

TERRUSI.

Mediocredito Italiano s.p.a. e Intesa San Paolo s.p.a.
(quest’ultima quale capogruppo esercente attività ,di direzione
e coordinamento sul Mediocredito Italiano) ricorrono per
cassazione con due motivi, illustrati da memoria;
la curatela resiste con controricorso.

le ricorrenti deducono: (i) violazione ed erronea applicazione
dell’art. 1526 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 113
cod. proc. civ., in quanto sarebbe mancata la risoluzione del
contratto di leasing, attesa l’irrilevanza, poiché riducibile a
mera clausola di stile, della diversa asserzione di cui al proprio
anteriore ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., e in quanto si
sarebbe dovuto applicare, in ogni caso, l’art. 72-quater legge
fall., da intendere alla stregua di norma generale riguardante
ogni ipotesi di cessazione del contratto di leasing; (li)
violazione e mancata applicazione degli artt. 72 e 72-quater
legge fall., avendo il tribunale omesso di considerare
giustappunto la portata generale della seconda norma e i
relativi effetti, determinativi della possibilità della società di
leasing di insinuare al passivo il credito relativo ai canoni non
corrisposti;
Intesa San Paolo non è stata parte del giudizio di merito,
donde il ricorso va dichiarato inammissibile

in parte qua,

poiché l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497 e seg.
cod. civ.) non rileva ai fini dell’estensione della legittimazione a
impugnare la sentenza;
il ricorso è peraltro inammissibile anche con riguardo alle
censure ritualmente prospettate da Mediocredito Italiano;
il tribunale ha affermato che il contratto de quo costituiva un
leasing traslativo ed era stato risolto prima della declaratoria di

Ric. 2016 n. 27082 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-3-

Considerato che:

fallimento, in base a clausola risolutiva espressa azionata dalla
società di leasing;
ha poi affermato che il contratto era cessato prima del
fallimento anche per scadenza naturale;
non essendo stata censurata sul versante della motivazione

in cassazione), e neppure sul versante della violazione delle
regole di ermeneutica contrattuale, simile ricostruzione devesi
ritenere intangibile siccome integrante a un accertamento di
fatto;
come questa Corte ha già affermato, l’art. 72-quater legge fall.
trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia
pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre,
ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a
seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo: per
quest’ultimo è da utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 cod.
civ., con l’ulteriore conseguenza che, in tal caso, il concedente
ha l’onere, se intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di
proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue
richieste nascenti dall’applicazione della citata norma (v. Cass.
n. 2538-16);
per i corollari che derivano, il concedente ha l’onere di
modellare la domanda sul presupposto della restituzione di
tutti i canoni all’utilizzatore e del bene alla società di leasing,
con la possiltlità di pretendere, a titolo di risarcimento ex art.
1453, primo comma, cod. civ. la differenza tra l’intero
corrispettivo contrattuale a carico dell’utilizzatore e il valore del
bene, secondo i prezzi correnti al tempo-della liquidazione;
in sostanza, l’art. 72-quater legge fall. non consente di ritenere
superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e
leasing traslativo, né le differenti conseguenze (nella specie,
Ric. 2016 n. 27082 sez. M1 – ud. 12-12-2017
-4-

(nei limiti in cui il vizio di motivazione è attualmente deducibile

l’applicazione in via analogica dell’art. 1526 cod. civ. al leasing
traslativo) che da essa derivano nell’ipotesi di risoluzione del
contratto per inadempimento dell’utilizzatore (v. già Cass. n.
8687-15);
a tale insegnamento si è attenuto il tribunale di Bergamo (art.

idonee a un mutamento di giurisprudenza;
il profilo è assorbente di ogni questione, sicché il ricorso va
dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le
ricorrente, in solido, alle spese.processuali, che liquida in euro
14.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e
rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12

360-bis cod. proc. civ.), e il ricorso non prospetta ragioni

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA