Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3671 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3671

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16449-2019 proposto da:

B.S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENNIO CERIO;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 966/2019 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, B.S. (già generalizzato come S.O.) cittadino senegalese, impugnava innanzi al Tribunale di Campobasso il provvedimento di diniego delle misure di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, affermando di esser stato costretto ad espatriare perchè ricercato dalla polizia, avendo percosso la cognata, che in seguito era deceduta, per difendere la propria madre dagli attacchi della stessa. Il giudice adito, con decreto del 17.4.2019, rigettava la domanda valutando non credibile il racconto del richiedente, considerando non integrati i requisiti necessari per beneficiare di alcuna delle forme di protezione internazionale invocate. Il Tribunale riteneva, in particolare, insussistente la situazione di violenza indiscriminata nel Paese di origine e sussistente la causa di esclusione dallo status di protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, lett. b), tenuto conto delle affermazioni autoaccusatorie dello stesso ricorrente.

Il richiedente propone ricorso con due motivi. Il Ministero non ha depositato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per essere il provvedimento impugnato monco della valutazione, mediante il richiamo a fonti autorevoli, della situazione effettiva del suo Paese di origine.

2. Il motivo è inammissibile: a sostegno del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, il Tribunale, come si è esposto in narrativa, ha adottato due distinte rationes decidendi, ed il motivo non incide su quella relativa alla ravvisabilità della causa di esclusione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 16, comma 1, lett. b), talchè l’insussistenza del diritto a fruire della protezione sussidiaria è, ormai, irrevocabile.

3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in ragione della mancata concessione della protezione umanitaria nonostante la temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese di origine.

4. Anche questo motivo è inammissibile: a fronte dell’accertamento relativo all’insussistenza di una situazione di violenza nella regione del Baldè (Kolda), il motivo è totalmente generico, nè tanto meno il ricorrente ha allegato situazioni di vulnerabilità tali da giustificare la misura di protezione umanitaria.

5. Non va provveduto sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA