Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3670 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3670 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: DI PAOLA LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 9378-2016 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
DE RISO GERARDA, PISTOLESI LUANA, CIPRIANO MINUCCIA,
CAMMELLI ANTONELLA, DELLA ROSA ANTONELLA,
PECORELLA ANNA, MARCHETTI SIMONETTA, CIPOLLI MIRIA,
CRITELLI ROSINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA

Data pubblicazione: 14/02/2018

2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA B U CCEI LATO,
rappresentate e difese dall’avvocato NICOLA DA SETTIMO PASSETTI;

controricorrend

avverso la sentenza n. 110/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.
Rilevato che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice che aveva
accertato l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e condannato il
Ministero al pagamento, in favore delle lavoratrici indicate in epigrafe, a titolo
risarcitorio, di una somma pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto, nonché alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dal
calcolo dell’anzianità e della progressione stipendiale da determinarsi come se i
periodi lavorati fossero stati a tempo indeterminato e continuativi;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero, affidato a
quattro motivi;
le lavoratrici hanno resistito con controricorso;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto in data 11 dicembre 2017, ha insistito per
raccoglimento del ricorso, segnalando l’avvenuta stabilizzazione di tutte le
lavoratrici.
Considerato che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione della direttiva
1999/70/CE dcl 28.6.1999 e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo

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depositata il 02/02/2016;

determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES allegato alla citata
direttiva: clausola 5, dell’art. 4 della 1. n. 124 del 1999, dell’art. 36 del d.lgs. n.
165 del 2001, nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c. – ha censurato la statuizione di accertamento della nullità dei contratti
a termine, assumendo la legittimità degli incarichi per supplenze su organico di

riconosciuto dagli stessi giudici di Firenze, che le controparti non hanno mai
svolto supplenze su organico di diritto per il periodo considerato”;
inoltre – denunciando violazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c.,
in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la statuizione di
condanna al risarcimento, in difetto di prova dei danni ipoteticamente subiti
dai lavoratori;
ancora – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5,
della 1. n. 300 del 1970, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha
censurato la ritenuta operatività della citata disposizione ai fini della
quantificazione del danno;
infine – denunciando violazione e falsa applicazione della direttiva
1999/70/CE e dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ivi
allegato, degli artt. 485, 489 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994, degli artt. 6 e 10
del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, dell’art. 9, comma 18, del d.l. 13 maggio
2011, n. 70, come convertito dall’art. 1, comma 2, della 1. 12 luglio 2011, n.
106, dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999, n. 124, degli artt. 36 e 45 del d.lgs. 30
marzo 2001, n. 165, degli artt. 77, 79 e 106 del c.c.n.l. comparto scuola del 29
novembre 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – ha censurato la
statuizione di accertamento della lamentata discriminazione nel trattamento
retributivo, inferiore rispetto a quello riservato ai lavoratori titolari di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conseguente al meccanismo di
calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al

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fatto e brevi e rilevando che “nel caso di specie, è pacifico, in quanto

crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo
determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale,
sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal d.lgs. n.
368/2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive determinanti un
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differente con riguardo alla progressione economica legata

Ritenuto che:
non risulta, per come si evince dal controricorso – quanto alle posizioni di Anna
Pecorella, Rosina Critelli e Gerarda De Riso – la reiterazione dei contratti su

organico di diritto” per un periodo superiore a trentasei mesi;

la pronunzia della Corte territoriale non é pertanto conforme al principio di
diritto rinvenibile in Cass. n. 22552/2016, ove è affermato che “In tema di
reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, per effetto della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della 1. n. 124
del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n.
1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei
contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge
prima dell’entrata in vigore della 1. n. 107 del 2015, rispettivamente con il
personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano
prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto
durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi,
parametro idoneo in quanto riferibile al termine triennale previsto per
l’indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall’art. 400 del d.lgs. n.
297 del 1994 e successive modificazioni”;
il ricorso, con riguardo alle predette posizioni, deve essere, quanto al primo
motivo (assorbiti il secondo e il terzo), accolto e la sentenza cassata;

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all’anzianità di servizio.

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art. 384,
secondo comma, c.p.c., la causa va, pertanto, decisa nel merito con il rigetto
delle domande – volte al conseguimento della declaratoria di illegittimità della
reiterazione dei contratti a termine – proposte da Anna Pecorella, Rosina
Critelli e Gerarda De Riso;

contratti per incarichi di supplenze su organico di diritto per un periodo
superiore a trentasei mesi;
con riguardo a tali controversie, della segnalata “stabilizzazione”, non
adeguatamente documentata in memoria, non è stata data conferma ad opera
delle lavoratrici medesime; che l’accertamento di fatto si impone, ai fini della
decisione della controversia, perché la stabilizzazione del rapporto, seppure
avvenuta in corso di causa, cancella gli effetti dell’illecito (cfr. Cass. n.
8943/2017);
la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in
diversa composizione, che, una volta effettuato il predetto accertamento,
statuirà sulle domande proposte attenendosi ai principi di diritto sopra
richiamati, pronunciando anche sulle spese del giudizio di legittimità;
la quarta censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme
al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e
23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4
dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a
termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale
prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel
tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che,
prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la

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discorso diverso va fatto con riferimento alle altre lavoratrici, titolari di

retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico
iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;
la novità e la complessità delle questioni, diversamente risolte dalle Corti
territoriali, nonché la soccombenza reciproca, giustificano la compensazione
delle spese del giudizio di legittimità con riferimento alle controversie per le

PQM
accoglie, con riferimento alle controversie in cui sono parti Anna Pecorella,
Rosina Critelli e Gerarda De Riso, il primo motivo di ricorso (assorbiti il
secondo e il terzo); cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta le domande – aventi ad oggetto la declaratoria di illegittimità della
reiterazione dei contratti a termine – proposte dalle parti in questione.
Accoglie il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, con riferimento alle
controversie in cui sono parti le altre lavoratrici; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.
Rigetta il quarto motivo di ricorso.
Compensa le spese con riferimento alle controversie per le quali non vi è
cassazione con rinvio.

quali non vi è cassazione con rinvio

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