Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3670 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 22/12/2016, dep.10/02/2017),  n. 3670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28119/2015 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

SAVORULLI 11, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PEVERINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO CAVALIERI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile Contenzioso

Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI, che la rappresenta e

difende giusta mandato in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PREFETTURA di LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 980/2015 del TRIBUNALE di LATINA del

9/04/2015, depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- B.M. ricorre a questa Corte, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale, accolto il suo appello avverso l’ordinanza del giudice di pace di Latina in data 1.3.11, è stato dichiarato insussistente il diritto della Prefettura di Latina di agire esecutivamente nei suoi confronti in base ad una cartella esattoriale emessa da Equitalia Gerit spa, con condanna delle appellate alle spese, liquidate in Euro 300,00, di cui Euro 250,00 per compensi, oltre accessori di legge. Delle intimate, la sola succeditrice dell’agente di riscossione, Equitalia Sud spa, resiste con controricorso, dispiegando altresì ricorso incidentale condizionato, basato su due motivi.

2.- li stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; ed il ricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

3.- Pare superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso principale (il primo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, D.M. n. 127 del 2004, nonchè omessa motivazione… relativo alla misura delle spese liquidate”; il secondo, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 e 96 c.p.c., nonchè omessa motivazione… relativo al risarcimento da responsabilità processuale aggravata”) e, di conseguenza, dei motivi di ricorso incidentale condizionato (il primo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”; il secondo, di “violazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c.”), per l’evidente tardività del primo.

4.- La sentenza qui gravata è stata infatti pubblicata il 20.4.15, mentre il ricorso principale è stato notificato il 20.11.15, cioè sette mesi dopo la pubblicazione, nonostante alla fattispecie si applichi il termine ordinario di soli sei mesi, essendo insorto il B. avverso cartella a lui notificata il 28.12.10, come si legge nel controricorso e quindi applicandosi il testo novellato dell’art. 327 c.p.c.; ed alla controversia non si applica la sospensione feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (nella durata di soli trentuno giorni in vigore a partire dall’anno 2015).

5.- In primo luogo, la sottrazione di tutti i termini processuali, compresi quelli nei gradi di impugnazione, alla sospensione feriale nelle opposizioni esecutive corrisponde a giurisprudenza a dir poco consolidata di questa Corte (per limitarsi, tra le più recenti, alla pronuncia recante affermazione del principio anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, pure con riguardo alle opposizioni a precetto: Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; tra le innumerevoli altre, v.: Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09, ord. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, ovvero Cass., ord. 7 aprile 2016, n. 6808).

6.- In secondo luogo, la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto, sia che attenga alla soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sulle spese e sulla loro misura, inerisce sempre alla ratio della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale le spese stesse si riferiscono (Cass. 14 giugno 2016, n. 12150).

7.- Nè può accedersi alla tesi, sostenuta dal ricorrente nella memoria, per la quale la causa cesserebbe di avere ad oggetto un’opposizione ad esecuzione o agli atti esecutivi, in quanto tale esente dalla sospensione feriale, sol perchè si controverte preliminarmente di questioni pregiudiziali di rito o di responsabilità aggravata o per altre ragioni: le prime delle quali, per scolastica nozione, non snaturano certamente l’oggetto della causa, ma anzi a maggior ragione lo connotano ed identificano, mentre le seconde dipendono intuitivamente da quell’oggetto e le altre non mutano le ragioni poste a presidio dell’esenzione della sospensione.

8.- Tanto comporta la declaratoria di inammissibilità, per tardività, del ricorso principale c l’assorbimento, attesa la sua espressa proposizione in via condizionata, del ricorso incidentale, con condanna del ricorrente principale, integralmente soccombente, alle spese del giudizio di legittimità; pure dandosi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna B.M. al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in Euro, 1.100,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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