Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 367 del 13/01/2020

Cassazione civile sez. I, 13/01/2020, (ud. 30/09/2019, dep. 13/01/2020), n.367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24169/2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Campobasso, via Mazzini

112, presso lo studio dell’avv. Ennio Cerio, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1304/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositata il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2019 da Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- O.F., cittadino (OMISSIS), ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Campobasso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno (Sezione di Campobasso) di diniego di riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria), come pure di quello di riconoscimento della protezione umanitaria.

Con decreto depositato in data 13 luglio 2018, il Tribunale molisano ha rigettato il ricorso.

2.- Con riguardo al tema del diritto al rifugio, il Tribunale ha osservato che il racconto del richiedente, relativo a certe “aggressioni/violenze subite dai giovani del villaggio confinante”, era “vago e stereotipato e, soprattutto, del tutto contraddittorio e inverosimile”.

Quanto al punto della protezione sussidiaria, il decreto ha rilevato che “nel territorio di provenienza, lo Stato dell’Edo, non è in atto una violenza indiscriminata dal momento che l’organizzazione terroristica jihadista (OMISSIS) opera nel nord del Paese (in particolare negli Stati del (OMISSIS), per i quali l’UNHCR ha dato indicazioni di non rimpatrio). L’Edo State non risulta segnalato per l’esistenza di conflitti armati in corso (cfr. Cass. ordinanza n. 5998/2018).

In relazione alla richiesta di protezione umanitaria, ha riscontrato che “non sono stati allegati o provati elementi che facciano ritenere particolarmente vulnerabile il richiedente in caso di rimpatrio”.

3.- Avverso questo provvedimento O.F. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente – riferito al tema della protezione sussidiaria, come a pure a quello della protezione umanitaria – assume violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

In particolare, il ricorrente rimprovera al decreto impugnato la mancanza di “valutazione, mediante fonti autorevoli, della situazione del paese di origine del richiedente, cui il giudice del merito era tenuto. La misura di protezione internazionale è stata negata sul rilievo che non in tutto il paese di origine del richiedente la situazione sarebbe caratterizzata da violenza indiscriminata. In particolare la carenza di indagine e la conseguente violazione del citato art. 8, si coglie dalla genericità delle informazioni relative alla condizione generale della Nigeria”. Aggiunge, altresì, che il richiamo alla pronuncia di Cass. n. 5998 è “del tutto fuorviante”: tale sentenza ha solo “dichiarato il motivo inammissibile perchè teso alla revisione di un giudizio di fatto”.

La segnalata violazione del dovere di cooperazione istruttoria precisa poi il ricorrente – non si verifica, peraltro, solo per il tema della protezione sussidiaria: il “Tribunale si è limitato a valutare solamente tre aspetti della protezione umanitaria”; tuttavia, tale protezione può essere riconosciuta anche “in caso di temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del paese o della zona di origine”.

5.- Il motivo di ricorso è inammissibile.

Quanto al tema della protezione sussidiaria, va rilevata, prima di tutto, l’improprietà del richiamo, operato dal provvedimento impugnato, alla decisione di Cass., 12 marzo 2018, n. 5998: sia perchè tale pronuncia si è limitata a riscontrare che “la corte di appello ha evidenziato, con motivazione completa ed esauriente, non sindacabile in questa sede, la ragione per la quale quel territorio della Nigeria non può ritenersi caratterizzato da condizioni di conflitto armato”; sia pure (e in via correlata) perchè non è funzione di questa Corte procedere ad accertamento di fatto relativi alla situazione politica e sociale dei Paesi extracomunitari.

Ciò posto, il Collegio ritiene tuttavia sufficiente a mostrare la mancata sussistenza delle condizioni prescritte dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, il riferito richiamo alla documentazione proveniente dall’ONU. Del resto, il ricorrente non illustra le ragioni per cui ritiene tale report proveniente da fonte “non autorevole”; e nemmeno contesta la pertinenza delle indicazioni ivi contenute alla zona della Nigeria dell’Edo State, nè l’attualità delle medesime.

Pertanto, il motivo appare in sostanza inteso alla richiesta di un nuovo esame del merito della situazione del Paese di origine del ricorrente.

6.- Con riferimento alla richiesta di protezione umanitaria, si deve in particolare rilevare che il ricorso non viene neppure a indicare la sussistenza di una situazione di vulnerabilità che sia specifica alla persona del richiedente.

7.- Quanto al controricorso presentato dal Ministero, il Collegio rileva che lo stesso si manifesta – ben al di là dell’estrema sua sinteticità – assolutamente generico e astratto, del tutto non attinente alla specifica fattispecie concreta a cui pure dovrebbe fare riferimento. Il controricorso va dunque dichiarato inammissibile.

8.- Posta l’inammissibilità anche del controricorso, non si deve procedere alle determinazioni relative alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2020

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