Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 367 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. II, 13/01/2010, (ud. 09/07/2009, dep. 13/01/2010), n.367

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13271/2004 proposto da:

COOP LIGURIA SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso lo

studio dell’avvocato ARNABOLDI LUIGI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GHIBELLINI ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS) in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 14, presso lo studio

dell’avvocato DIECI UMBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GENNA PIER GIUSEPPE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 912/2003 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 03/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/07/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito l’Avvocato ARNABOLDI Luigi, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Coop Liguris ha impugnato, nei confronti del Condominio (OMISSIS), con ricorso notificato il 4.5.04, la sentenza della Corte di Appello di Genova notificata l’8.4.2004, confermativa di quella di 1^ grado, che aveva rigettato la sua domanda di annullamento della delibera del 25.5.92, che aveva approvato l’intervento di straordinaria manutenzione sull’impianto di riscaldamento e respinto la sua richiesta di distacco dal medesimo.

Lamentali)la violazione degli artt. 1120, 1121 e 1136 c.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, dato che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, dagli atti di causa il C.T.U. aveva definito di “ristrutturazione” l’effettuato intervento all’impianto di climatizzazione, che per la sua “portata radicale” costituiva quindi un’innovazione di elevatissimo costo deliberata con un “quorum” inferiore ai 2/3 del valore dell’edificio, stabilito dall’art. 1136 c.c.; 2) la violazione dell’art. 1121 c.c., omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, dato che la Corte di Appello aveva respinto la sua istanza di rinnovo della C.T.U. senza entrare nel merito delle critiche mosse, precludendole così di dimostrare che il suo distacco dall’impianto non ne comportava pregiudizi alla funzionalità, e determinava un’effettiva proporzionale riduzione dei costi di esercizio; si che ai sensi dell’art. 1121 c.c., le andava riconosciuto il diritto al distacco e di sottrarsi quindi agli oneri derivanti da un’innovazione economicamente molto gravose e “inutile a risolvere taluni dei problemi dell’impianto”; 3) la violazione dell’art. 1136 c.c., dato che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, aveva richiamato l’art. 10 Reg. Cond., dove è previsto l’allaccio obbligatorio per tutti i condomini non “in quanto ostativo al distacco ma in quanto norma che avrebbe, a giudizio del Trib., confortato il voto reso dall’assemblea”; norma, in ogni caso, che non precludeva “la possibilità per il condominio, sussistendo le condizioni, di non voler trarre vantaggi dall’innovazione, rifiutando l’allaccio.

L’intimato resiste.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i motivi del ricorso, che per l’intrinseca connessione si esaminano congiuntamente, hanno come comune fondamento l’asserita ricorrenza nella specie di un’innovazione gravosa, riconducibile quindi nella precisione dell’art. 1121 c.c..

Evenienza, invece, esclusa con esaustiva motivazione, immune da vizi logici, dai giudici di merito che, con insindacabile accertamento in fatto, hanno evidenziato il carattere non innovativo dell’effettuato intervento all’impianto di climatizzazione, considerato che non comportava nè mutamenti di destinazione, nè alterazioni d’identità sostanziali, e per di più hanno rilevato come la spesa di L. 118.000.0000 non poteva comunque definirsi gravosa in rapporto alla vastità del complesso immobiliare, comprensivo di centri commerciali, che l’impianto era destinato a servire. Ciò determina il rigetto del ricorso e conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese in Euro 2.700,00 di cui 2,500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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