Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 367 del 09/01/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 367 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 27802-2011 proposto da:
RIZZATTO GIORGIO (1ZZGRG51B08L4830) in proprio e quale
erede della Sig.ra Clementina

. Vriz, GIORGIO AMILCARE

MICHEITI (MCHGGI1412TO7L833N) elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio
dell’avvocato PORCACCHIA GIANGUIDO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MIRACOLO FABRIZIO giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ICONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA

PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 09/01/2013

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis ;
– controricorrenti nonchè contro

ADRIANA, VISENTINI TIZIANA;
– intimati avverso la sentenza n. 2138/2011 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 30/03/2011, depositata il 16/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNAB.AI ;
è presente il RG. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2011 n. 27802 sez. M1 – ud. 29-11-2012
-2-

RIZZATTO BRUNO, LENII IARDT BRUNO, RIZZATTO

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Con sentenza 28 luglio 2009 il Tribunale di Roma condannava il

Clementina, Rizzatto Giorgio, Michetti Giorgio Rizzato Adriana, Visintini
Tiziana, Lehnart Bruno e Rizzatto Sergio della somma complessiva di euro
1.369.480,08, oltre gli interessi legali e la rifusione le spese di giudizio, a titolo
di indennizzo per la perdita del patrimonio aziendale e immobiliare sito nei
territori ex-italiani entrati a far parte della Repubblica federale jugoslava a
seguito delle vicende belliche.
Il successivo gravame degli attori, volto ad ottenere la maggiorazione
dell’indennizzo, in misura corrispondente alla stima del consulente tecnico
d’ufficio ( parzialmente disattesa dal giudice di primo grado in ordine
all’avviamento dell’azienda), nonché la rivalutazione monetaria e gli interessi,
previa, occorrendo, rimessione degli atti alla Corte costituzionale sulla
questione di illegittimità dell’art.8 della legge 135/1985, era rigettato dalla
Corte d’appello di Roma, con sentenza 16 maggio 2011, che riteneva altresì
manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità.
Avverso la sentenza i sigg. Giorgio Rízzatto, in proprio e quale ered
della signora Clementina Vriz, e Giorgio Michetti proponevano ricorso per
cassazione, articolato in quattro motivi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resisteva con controricorso.
***

Così riassunti i fatti di causa, il ricorso sembra, prima facie,
inammissibile.
Il primo motivo, con cui si censura la determinazione dell’indennità per
la perdita dei beni aziendali, con riguardo al valore dell’avviamento, si risolve

i

Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di Vriz

in una difforme valutazione, volta ad introdurre un riesame nel merito che non
può trovare ingresso in questa sede. La corte territoriale ha motivato
congruamente il proprio dissenso dalle conclusioni peritali, rilevando
l’assenza di alcun riscontro probatorio concreto alla stima quantitativa del
legname lavorato nell’azienda in questione; mettendo altresì in evidenza

Nessuna carenza logica infirma tale iter argomenta tivo, che non può
essere sottoposto a sindacato in sede di legittimità, tanto meno sulla base di
un esame diretto delle risultanze istruttorie.
Gli ulteriori motivi, tendenti sotto vari profili ad ottenere la rivalutazione
monetaria e gli interessi in misura maggiore, contrastano con la costante
giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di indennizzo per la
perdita di beni situati all’estero, gli interessi moratori ed il maggior danno sulla
somma – già rivalutata mediante l’applicazione del coefficiente unico previsto
dalla legge 5 maggio 1985, n.135, a decorrere dal 4 maggio 1985, data di
entrata in vigore della medesima legge – sono dovuti dall’atto di costituzione
in mora (nella specie; dalla domanda giudiziale), non avendo la legge citata
determinato automaticamente il sorgere della relativa obbligazione (Cass.,
sez.1, 4 marzo 2011 n. 5212; Casa, sez.1, 11 settembre 2009 n. 19.687;
Cass., sez.1, 22 febbraio 2008, n. 4130). Il credito dei soggetti danneggiati
dalla perdita di beni non ha, infatti, natura risarcitoria, bensì indennitaria, in
applicazione di impegni di natura politica e solidaristica volontariamente

l’assenza di bilanci e di valida documentazione contabile.

assunti dallo stato, e come tali costituiscono debito di valuta e non di valore
(Cass., sez.1, 7 giugno 2007, n.13.359). Manifestamente infondata appare
poi la questione di legittimità costituzionale, stante la discrezionalità del
legislatore ordinario in materia, per l’inesistenza di diritti costituzionalmente
tutelati in capo agli indennizzati e l’impossibilità di assimilare a norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute – come tali, vincolanti ex art.
10 della Costituzione – agli accordi intercorsi tra lo Stato italiano e la ex

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I 4 p,z,6

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Al411.3)

NUTO IN FATTO
in cancelleria la segue e relazione, in ap pficazione

– che è stata deposit

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380-b cod. proc. civile:

notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;
– che all’udienza in camera di consiglio il P.G. ha chiesto la
conferma della relazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e

a7

conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in

dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessit4
`
delle questioni svolte.

P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla
rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.100,00, di cui €
4.000,00 per compenso, oltre gli accessori di legge.

Roma, 29 Novembre 2012
IL PRESIDENTE

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