Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3669 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 18/10/2016, dep.10/02/2017),  n. 3669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12866/2015 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE

MAGANUCO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore Speciale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO POMA 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

AGS PUBBLICITA’ SRL, P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 28/2015 del TRIBUNALE di GELA del 20/01/2015,

depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato Pilade Perrotti (delega avvocato Paolo Gelli)

difensore della controricorrente che si riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Giudice di Pace di Gela, pronunciando sulla domanda, proposta da T.S., di risarcimento dei danni riportati dallo stesso in un sinistro stradale in cui erano stati coinvolti il ciclomotore Piaggio Vespa, di proprietà di T.E. e condotto da T.S., e l’autocarro Fiat Strada, targato (OMISSIS), di proprietà di A.G.S. Pubblicità S.r.l., condotto da P.G. e assicurato dalla HDI Assicurazioni S.p.a., tra l’altro e per quanto ancora rileva in questa sede, dichiarò la corresponsabilità dei conducenti dei due veicoli nella verificazione del sinistro in parola, e, in considerazione del pregresso versamento, in fase stragiudiziale, della somma di Euro 5.000,00, nonchè del mancato uso del casco da parte dell’attore al momento dell’incidente, rigettò la domanda attorea e la domanda riconvenzionale proposta da HDI Assicurazioni S.p.a. nei confronti di A.G.S. Pubblicità S.r.l. e compensò tra le parti le spese di lite.

2. Il Tribunale di Gela, con sentenza emessa il 20 gennaio 2015, nell’esaminare l’appello principale, proposto da T.S. e quello incidentale, proposto da HDI Assicurazioni S.p.a nella parte relativa all’an, rilevato che in primo grado la predetta compagnia assicuratrice “aveva contestato specificamente l’esistenza del sinistro così come denunciato in citazione” e che l’attore non aveva dato prova neppure del fatto storico, essendosi limitato a produrre un modulo di constatazione amichevole in cui erano riportati i dati dei veicoli coinvolti e quelli identificativi dei proprietari e conducenti dei medesimi veicoli senza la menzione del luogo del sinistro e l’indicazione delle modalità dello stesso tramite rappresentazione grafica e della tipologia dei danni e nella quale era inclusa una succinta dichiarazione secondo cui “nell’effettuare inversione ad U ho investito il veicolo B che circolava regolarmente. A seguito del violento urto il conducente del veicolo B veniva trasportato presso l’ospedale (OMISSIS)”, rigettava l’appello proposto da T.S., accoglieva l’appello incidentale della HDI e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda avanzata in citazione in primo grado e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con la comparsa di costituzione e risposta, condannava l’appellante alla restituzione in favore della predetta società assicuratrice della somma di Euro 5.000,00 nonchè al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Gela T.S. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Ha resistito con controricorso HDI Assicurazioni S.p.a..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato.

5. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la decisione del Tribunale sia ultra perita, in quanto HDI Assicurazioni S.p.a. non avrebbe contestato l’esistenza del sinistro ma anzi aveva offerto la somma di Euro 5.000,00 a titolo di danni, pur in presenza di omessa denuncia del sinistro da parte dell’assicurata A.G.S. Pubblicità S.r.l. nei confronti della quale, proprio per tale omissione, aveva proposto domanda riconvenzionale di manleva, ed assume che, avendo egli provato il suo assunto, era onere della società assicuratrice dimostrare che la prova da lui offerta fosse falsa, incompleta o inesistente.

5.1. Il motivo risulta infondato, avendo la HDI Assicurazioni S.p.a. in comparsa dicostituzione evidentemente contestato anche il fatto storico del sinistro come rappresentato dall’attore, eccependo il “difetto” del “nesso di causa tra quanto rappresentato in citazione e lesioni riportate” ed evidenziando che al Pronto soccorso l’attore si era limitato a dichiarare “di essere caduto mentre era alla guida del proprio motorino…”, e che nessuno riferimento era stato fornito “sul coinvolgimento di un altro veicolo e sull’inversione di marcia del sig. P.G. che viene rappresentata solo in occasione della costituzione in mora del difensore dell’odierno attore”.

Inoltre va evidenziato che secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (v., ex plurimis, Cass. 23/05/2014, n. 11511 Cass. 24/05/2006, n. 12362). Inoltre, l’onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l’attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda sicchè la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell’avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall’onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa (Cass. 25/05/1998, n. 5192; Cass. 15/06/2000, n. 8164). Alla luce di quanto sopra evidenziato non sussistono le lamentate violazioni dell’art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c..

6. Con il secondo motivo, lamentando “violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, il ricorrente sostiene che il Tribunale, qualora avesse ritenuto non pienamente raggiunta la prova della responsabilità del sinistro in capo al conducente dell’autocarro, avrebbe dovuto “quantomeno operare il risarcimento in termini concorsuali”.

6.1. Il motivo va disatteso, in quanto nella specie il Tribunale, con decisione non censurata con esito positivo con il primo motivo di ricorso, ha ritenuto che “l’appellante non ha fornito alcuna prova neppure del fatto materiale dell’accadimento dell’incidente” e non che “non (sia stata) pienamente raggiunta la prova della responsabilità del sinistro in capo al conducente dell’autocarro”, come dedotto, sia pure in ipotesi, dal ricorrente e, pertanto, risulta corretta la conseguente statuizione del giudice di appello di non sussistenza nemmeno dei presupposti per il concorso di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c.”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, preso atto che non sono state depositate memorie, ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione.

2. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

4. Pur essendo stato il ricorso per cassazione proposto dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il ricorrente, essendo stato ammesso al gratuito patrocinio, risulta esente dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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