Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3668 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

WYETH LEDERLE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 452/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 15.6.07,

depositata il 29/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto parzialmente l’appello della Wyeth Lederle s.p.a. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Latina. Ha ritenuto in motivazione che l’imposta sul patrimonio netto fosse in contrasto con la direttiva comunitaria 69/335 ed ha accolto la domanda di restituzione nei limiti della decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38.

Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si e’ costituita.

Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della direttiva 69/335 in relazione a quanto precisato dalla Corte di Giustizia delle Comunita’ europee con sentenza 27.10.1998 nella causa C-4/97 essendo l’imposta compatibile con la predetta direttiva.

Il motivo va accolto. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 16018/05 che:

posta sul patrimonio netto delle imprese, istituita dal D.L. 30 settembre 1992, n. 394, art. 1 (conv. nella L. 26 novembre 1992, n. 461) – e successivamente abolita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36 con effetto dall’1 gennaio 1998 – non contrasta con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969 n. 69/335/Cee (modificata dalla direttiva 10 giugno 1985 n. 85/303/Cee), la quale, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 27 ottobre 1998, in causa C-4/97, ed ord. n. 1573/2001, nelle cause riunite C- 279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 e C-336/99), non osta alla riscossione, a carico delle societa’ di capitali, di un’imposta come quella in esame, nemmeno quando questo tributo colpisce la componente del patrimonio netto costituita dal capitale sociale annualmente rilevato in bilancio, ed anche se tale componente sia stata in precedenza assoggettata all’imposta sui conferimenti. Ne’ puo’ ritenersi non manifestamente infondata l’eccezione di legittimita’ costituzionale della normativa, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto l’imposta, istituita per fronteggiare esigenze finanziarie transitorie e rimasta in vigore, inforza delle proroghe disposte, per sei anni, ha tuttavia conservato il carattere di manovra finanziaria di carattere straordinario, ha coinvolto tutte le societa’ e gli enti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, lett. a) e b), ed ha tenuto conto del principio di capacita’ contributiva, essendo stati previsti degli specifici limiti di applicabilita’ (D.L. n. 394 del 1992, art. 3, commi 2 e 3).

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata; che non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto la causa puo’ essere decisa con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

che in ordine alle spese le pregresse incertezze della giurisprudenza risolte al momento della proposizione del ricorso per Cassazione sono motivo per compensare le spese dei gradi di merito e per porre a carico della soccombente quelle del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro duecento/00 per spese vive ed Euro seimila/00 per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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