Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3668 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3668 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA

sui ricorso iscrittO al n. 228/2017 R:G_ preposta da
CAROTI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO BISOZZIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO D’AMELIO;
– ricorrente contro

BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO DI CHIUSI E
MONTEPULCIANO SCARL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, ivi

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSIMO GROTTI;
nonché

LAPIC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILDEBRANDO GOIRAN 23,

Data pubblicazione: 14/02/2018

presso lo studio dell’avvocato UGO SARDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANDREA MUGNAI;
– controricorrenti nonché contro

CORBELLI ROBERTA PER MAGLIFICIO ROBY SRL, BANCA MPS,
EQUITALIA GERIT SPA 00410080584, BANCA MONTI PASCHI

RISPARMIO FIRENZE SPA;

intimati

avverso la sentenza n. 82/2016 del TRIBUNALE di SIENA,
depositata il 26/05/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO;
rilevato che:

Roberto Caroti ricorre, affidandosi ad un indifferenziato motivo
e con atto spedito per la notifica non prima del 20/12/6, per la
cassazione della sentenza n. 82 del 26/05/2016 del (ribunale di
Siena, con cui è stata dichiarata improponibile l’opposizione agli atti
esecutivi da lui proposta avverso l’ordinanza del g.e. dell’ora
soppresso tribunale di Montepulciano in data 11/02/2011, di revoca
dell’aggiudicazione in suo favore operata dal professionista
delegato alla vendita del 19/02/2010 e di indizione di nuova gara
senza incanto per l’immobile pignorato nella procedura a carico di
Maglificio Roby srl ed iscr. al n. 79/04 r.g.e. di quell’ufficio, in cui
avevano rivestito qualità di creditori pure la Banca di Credito
Cooperativo di Montepulciano, la Banca MPS spa, la Equitalia Gerit
spa, la Banca MPS – Serv. Riscossione Tributi spa, nonché la Banca
Cassa di Risparmio di Firenze;
in particolare, resosi il Caroti aggiudicatario per C 92.000 il
19/02/2010 davanti al Notaio delegato dott. Alfonso Amorosa ed a
seguito dell’estromissione, per vizi formali dell’offerta, ‘dalla gara
della sola altra offerente LAPIC srl, la successiva opposizione
Ric. 2017 n. 00228 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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SIENA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI SPA, BANCA CASSA

proposta da questa ex art. 617 cod. proc. civ. era stata
riqualificata, con ordinanza del g.e. 11/02/2011, quale reclamo ai
sensi dell’art. 591bis cod. proc. civ.: con cui era stata revocata
l’aggiudicazione del 2010 in favore del Caroti e fissata nuovamente
la gara sulle stesse offerte, esitata in aggiudicazione in favore del
medesimo odierno ricorrente, ma per il ben maggior prezzo di C
168.000 il 16/06/2011); ma questi aveva nel frattempo proposto

rigettata con la sentenza gravata per la ritenuta sussistenza dei vizi
nell’estromissione dell’altro offerente per integrare l’offerta di
questi mere irregolarità sanabili;
degli intimati resistono, con separati controricorsi, sia la LAPIC
srl che la Banca Valdichiana – Credito Cooperativo di Chiusi e
Montepulciano scan l (addotta la sua qualità di succeditrice per
fusione della Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano);
è formulata proposta di definizione – per inammissibilità per
tardività del ricorso per applicata sospensione feriale nonostante la
qualificazione della domanda come opposizione ad esecuzione – in
camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod.
proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e), dell’art. 1-bis d.l. 31
agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197;
sia il ricorrente che le controricorrenti depositano memorie ai
sensi di tale ultima norma, ma il primo produce pure un atto con
cui dichiara di «rinunciare, come rinuncia, al ricorso per Cassazione
… in via subordinata al suo rigetto»;
considerato che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in
forma semplificata;
va preliminarmente rilevato che la depositata rinuncia
condizionata al mancato accoglimento o al rigetto del ricorso per
cassazione (così esprimendosi il ricorrente, rispettivamente, nella
premessa – seconda facciata, seconda riga – e nel dispositivo seconda facciata, prima riga dopo il “P. Q. M.” di detto suo atto)
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opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza 11/02/2011,

non può avere alcun effetto estintivo del procedimento; sul punto,
la giurisprudenza di questa Corte già ha sancito tale risultato, alla
stregua dell’impossibilità di constatare il verificarsi della condizione
apposta (Cass. ord. 05/05/2017, n. 11)934; Cass. 16/02/1979, n.
1017); ma, più in generale, è chiaro come sia intrinsecamente
incompatibile ed inconciliabilmente contraddittoria una
contemporanea volontà di insistere nella disamina del ricorso,

della (non) ammissibilità di quello, con quella abdicativa di
desisterne: non può, in altri termini, ipotizzarsi un ricorso per
Cassazione, ma neppure alcun atto introduttivo di lite,
intrinsecamente condizionato alla sola possibilità di esito vittorioso,
tanto esulando dall’idea stessa di sottoposizione di una tesi ad un
vaglio giudiziale, inesorabile ove avviato ed a meno di una
inequivoca rinuncia; ne consegue che una rinuncia, formulata con
suo condizionamento al mancato accoglimento della domanda o
dell’impugnazione cui essa si riferisce,

vitiatur et vitiat,

così

restando preclusi gli effetti tipici della rinuncia stessa, i quali, nel
giudizio di legittimità e per la sua istituzionale ufficiosità, sarebbero
quelli di impedire – in difetto di impugnazioni incidentali e sempre
salva la facoltà della Corte di regolare comunque le spese in
ragione delle circostanze concrete – che ad una pronuncia, in rito o
nel merito, sul ricorso proposto si giunga in ogni caso;
ciò premesso, va poi, sempre in via preliminare, esclusa la
necessità di una compiuta verifica della ritualità della notifica del
ricorso a tutti i litisconsorti necessari: e tanto alla stregua dei
principi affermati, per il caso di evidente inammissibilità del ricorso,
fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826, seguita da
numerose altre, delle quali, tra le ultime, Cass. Sez. U.
22/12/2015, n. 25772);
infatti, il ricorrente si duole, con un unitario motivo, di
«violazione o falsa applicazione di norme di diritto», non altrimenti
specificate: e tuttavia è superfluo l’esame in rito (già a cominciare
Ric. 2017n. 00228 sez. M3 – ud. 14-12-2017

implicita nella subordinazione della rinuncia alla valutazione almeno

dalla dubbia specificità dei motivi di ricorso) e nel merito delle
doglianze, come pure delle difese articolate dalle controricorrenti,
dovendo il ricorso definirsi irrimediabilmente tardivo, in rapporto
alla ‘qualificazione, desunta dallo stesso svolgimento del processo
indicato dal giudice della sentenza gravata (che parla in modo
espresso di opposizione agli atti esecutivi), se non anche dal tenore
testuale del medesimo ricorso, dell’azione come opposizione ai

tanto sottrae la controversia alla sospensione feriale dei termini
(tra le innumerevoli, si veda affermato tale principio anche ai sensi
dell’art. 360-bis cod. proc. civ., n. 1, pure con riguardo alle
opposizioni a precetto: Cass. ord. 22/10/2014, n. 22484; Cass. n.
10874/05 4, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10, 20745/09,
ordd. n. 9997/10, 7072/15, 19264/15, nonché: Cass., ord.
07/04/2016, n. 6808; Cass., ord. 10/02/2017, n. 3670);
pertanto, nella specie è stato manifestamente violato il termine
– ormai semestrale, per essere il giudizio in primo grado iniziato
dopo il 04/07/2009 – ex art. 325 cod. proc. civ., essendo decorsi
più di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza qui
gravata (26/05/2016) e la notifica del ricorso per cassazione (non
prima del 20/12/2016);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardività, con
condanna del ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio di
legittimità in favore di ciascuna controricorrente ed in relazione al
valore della controversia;
infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra
le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U.
27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n.
228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di
impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito;
p. q. m.
Ric. 2017 n. 00228 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.;

dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore •di ciascuna
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
per ognuna di esse in C 7.300,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C
200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 14/12/2017.
Il Presidente

inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

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