Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3668 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16439-2019 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENNIO CERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1523/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 18/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.L., destinatario di un provvedimento di diniego delle misure di protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione Territoriale, impugnava ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Campobasso il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, domanda che veniva trattata dal Tribunale in composizione collegiale e rigettata. Il richiedente propone ricorso con due motivi. Il Ministero non ha depositato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la “violazione e/o falsa applicazione di norme processuali che hanno determinato la nullità dell’ordinanza impugnata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 50 bis, 50 ter e 50 quater c.p.c.”, il ricorrente afferma che la controversia avrebbe dovuto essere trattata dal Giudice monocratico con rito sommario e decisa con ordinanza impugnabile ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., e non secondo il nuovo rito, applicabile solo alle controversie aventi ad oggetto le forme di protezione “tipiche”, ossia concernenti il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e della circolare n. 3716 del 30.7.2015 della Commissione Nazionale per il Diritto di asilo, il ricorrente si duole della mancata concessione della protezione umanitaria, nonostante la temporanea impossibilità di rimpatrio a causa della condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata in Nigeria.

3. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha già affermato (Cass. n. 16458 del 2019) il principio, che qui si condivide, secondo cui: “Nella vigenza del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 1, lett. d) e comma 4, convertito nella L. 46 del 2017, successivamente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, art. 1, comma 3, lett. a), conv., con modif., nella L. n. 132 del 2018, qualora sia stata proposta esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, la competenza per materia appartiene alla sezione specializzata del Tribunale in composizione monocratica, che giudica secondo il rito ordinario ex art. 281-bis c.p.c. e ss. o, ricorrendone i presupposti, secondo il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. e ss., e pronuncia sentenza o ordinanza impugnabile in appello, atteso che il rito previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, e a quelle relative all’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’Unità Dublino”

4. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, al Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in composizione monocratica.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in composizione monocratica.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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