Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3668 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.10/02/2017), n. 3668
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1700/2016 proposto da:
RISCOSSIONE SICILIA SPA già SERIT SICILIA S.p.A. (P.I. (OMISSIS)) in
persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA,
19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI,
rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL
POPOLO 3, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DAGNINO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce all’atto di nomina
del difensore;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2544/24/2015, emessa il 13/05/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il
11/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
La Riscossione Sicilia s.p.a. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.L.C. avverso la cartella di pagamento per Euro 9.911,58, a titolo di IRAP, IVA addizionale regionale IRPEF, sanzioni ed interessi relativi al 2006.
Nella decisione impugnata, la CTR, dopo aver dato atto della regolarità della notificazione della cartella ha affermato che la mancata notifica della chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate – addebitabile al concessionario della riscossione aveva impedito di contrastare efficacemente l’eccezione sollevata dal contribuente in merito alla mancata comunicazione dell’esito della liquidazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e art. 269 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene la ricorrente che la CTR, pur avendo riconosciuto che Riscossione Sicilia già in primo grado aveva richiesto l’autorizzazione a chiamare in causa l’Agenzia, avrebbe affermato che – in mancanza dell’esame da parte della CTP sarebbe dovuto essere lo stesso agente per la riscossione a provvedere alla chiamata in causa. Invece, ai sensi dell’art. 23 cit., il concessionario sarebbe stato obbligato a chiedere l’autorizzazione alla Commissione Tributaria mediante istanza contenuta nelle controdeduzioni.
L’intimato non ha resistito.
Il motivo è fondato.
In tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi (Sez. 5, n. 6734 del 02/04/2015).
Nella specie, come dà atto la stessa CTR, Riscossione Sicilia s.p.a., nel suo atto introduttivo, aveva richiesto la chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate: tale istanza non era stata però presa in considerazione dai primi giudici. Sennonchè tale omissione – secondo quanto, del resto, avviene nel procedimento ordinario, ex art. 269 c.p.c. – non può essere superata attraverso la chiamata diretta da parte del concessionario (Sez. 1, n. 21101 del 19/10/2015).
Se, pertanto, non si può addebitare all’odierna ricorrente un adempimento che non avrebbe legittimamente potuto effettuare, si deve altresì prendere atto che la CTR ha falsamente interpretato il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3, impedendo la partecipazione al contraddittorio anche dell’Agenzia delle Entrate, fra l’altro in grado “in base ai dati indicati nella cartella di pagamento, di…efficacemente contrastare l’eccezione sollevata dal contribuente in merito alla mancata comunicazione dell’esito della liquidazione”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017