Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3668 del 08/02/2017

Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2017, (ud. 04/10/2016, dep.08/02/2017),  n. 3368

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2122/2011 proposto da:

L’OREAL ITALIA S.P.A. (già l’OREAL SAIPO) C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA E. GIANTURCO 5, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

CARBONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VALERIANO FERRARI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VICOLO ORBITELLI, 31, presso lo studio dell’avvocato MARIA ELENA

RIBALDONE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/10/2010 r.g.n. 148/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato FERRARI VALERIANO;

udito l’Avvocato RIBALDONE MARIA ELENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza di questa Corte n. 23569 del 23/10 – 13/11/2007 veniva respinto il ricorso principale della S.p.a. L’OREAL SAIPO, dichiarando assorbito quello incidentale condizionato del controricorrente F.G., avverso la pronuncia della Corte di Appello di Torino n. 491/11-16 marzo 2005, secondo cui era corretto l’accertamento della sussistenza di un appalto di manodopera con la ricorrente, quando il lavoratore era formalmente alle dipendenze altra parte datoriale. Da ciò era quindi derivata, a norma della L. n. 1369 del 1969, art. 1, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con L’Oreal, rapporto mai interrotto per le ragioni indicate, nonostante la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato tra il F. e la S.r.l. CENTROGEST con decorrenza dal 1 gennaio 1996. I giudici di appello, quindi, condannavano la società L’Oreal Saipo al pagamento, in favore di F.G., della somma di Euro 13.323,59 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione ed interessi, ed oltre alle differenze successive al maggio 2001.

Peraltro, nelle more del suddetto giudizio di appello, in data 16 marzo 2004, la CENTROGEST intimava recesso al F., che a sua volta lo impugnava anche nei riguardi della società L’OREAL (con lettere del 27 maggio 2004 e del sei giugno 2005). Quindi, all’esito della pronuncia di appello il F. aveva invitato quest’ultima società a darvi ottemperanza, mediante il ripristino del rapporto di lavoro, ciò che però non era avvenuto di seguito al rifiuto opposto in via di fatto il 10 ottobre 2005, peraltro impugnato in pari data (cfr. in part. le pagine 5 e 6 della pronuncia n. 910/10, qui impugnata).

In seguito all’anzidetta pronuncia di questa Corte n. 23569/07, il F. aveva nuovamente inviato la società L’OREAL ad attenersi al giudicato ormai formatosi tra le parti, chiedendo quindi con lettera del 18 dicembre 2007 di essere riammesso immediatamente in servizio. A tanto la società provvedeva mediante formale assunzione, e con decorrenza dal 14 gennaio 2008, però con contestuale risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

Quindi, il F. con ricorso del 13 febbraio 2009 si rivolgeva nuovamente al giudice del lavoro di Torino chiedendo la condanna della società L’OREAL ITALIA (già L’OREAL SAIPO) al pagamento in suo favore della somma di Euro 92.688,88 oltre accessori, quali mancate retribuzioni, maturate dall’aprile 2004 (epoca del licenziamento intimato dalla CENTROGEST) sino al gennaio 2008 (con riferimento al suddetto recesso di cui alla separata missiva in data 14-01-2008).

Il tribunale con sentenza del tre dicembre 2009, pure all’esito di apposita c.t.u. contabile, aveva quindi condannato parte convenuta al pagamento di Euro 87,850,03 oltre accessori (al netto di quanto detratto per aliunde perceptum, considerando al riguardo l’indennità di disoccupazione corrisposta dall’I.N.P.S.), tenuto conto tra l’altro dell’anzidetta impugnativa avverso il licenziamento formalmente intimato il 16-03-2004 dalla CENTROGEST, da parte del F. anche nei confronti della società L’OREAL “a mò di messa in mora dell’effettivo debitore”.

Pure avverso tale decisione interponeva gravame la parte rimasta soccombente, però respinto dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 910/13-14 ottobre 2010, notificata il 10-122010, tenuto conto dell’anzidetto giudicato, in forza del quale il rapporto di lavoro doveva considerarsi a tutti gli effetti dipendente, sin dal gennaio 1991, dalla società L’OREAL (capo di sentenza peraltro non contestato da detta appellante), e considerato soprattutto che nella specie si era determinata la mora credendi, comportante a carico di parte datoriale l’obbligo di risarcire il danno, da determinarsi in relazione alle retribuzioni perdute a causa dell’illegittimo rifiuto della società di ricevere le prestazioni del lavoratore, rifiuto dipeso dalla pervicace volontà della società di non accettare l’esistenza del rapporto con il F. e quindi di non ammetterlo al lavoro, sicchè il conseguente danno era imputabile alla stessa. Per contro, il F., lungi dal restare inattivo più volte aveva chiesto di essere riammesso al lavoro. D’altro canto, sarebbe stato onere di parte datoriale provare i fatti riduttivi del risarcimento, sicchè la stessa parte avrebbe dovuto dimostrare l’aliunde perceptum, ovvero la negligenza del lavoratore nella ricerca di altra proficua occupazione, citando in proposito varia giurisprudenza di legittimità.

Per di più, il giudice di primo grado aveva interpellato l’I.N.P.S. circa eventuali rapporti di lavoro intrattenuti dal F. durante il periodo marzo 2004 – gennaio 2008. Dalle acquisite informazioni erano emersi soltanto il pagamento dell’indennità di disoccupazione, per i mesi da aprile a settembre dell’anno 2004, nonchè il fatto che l’attore risultava alle dipendenze de L’OREAL dal 13 novembre 2007 (data questa corrispondente al deposito della suddetta pronuncia di questa Corte n. 23569/07).

Quindi, le ulteriori richieste di esibizione e di informative, ribadite dalla società appellante, apparivano del tutto superflue e comunque di carattere meramente esplorativo, tenuto altresì conto di quanto dichiarato in senso negativo dal diretto interessato nel corso del libero interrogatorio da costui reso.

Avverso l’anzidetta pronuncia d’appello n. 910/10 ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a. L’OREAL ITALIA come da atto notificato il 14 gennaio 2011, affidato a quattro motivi, cui ha resistito il F. mediante controricorso notificato il 22 gennaio 2011.

Non risultano depositate memorie ex art. 378 c.p.c., mentre all’esito della discussione in pubblica udienza il difensore della società ricorrente ha prodotto brevi note scritte di replica alla requisitoria del pubblico ministero ed alle relative conclusioni (ex art. 379 c.p.c., secondo il testo nella specie ratione temporis applicabile)

Diritto

MOTIVI della DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, tanto sostanziale quanto processuale, segnatamente in ordine all’art. 1227 c.c., contestando l’affermazione del giudice di merito, secondo cui spettava alla società dare contezza di come il F. non avesse sopportato tutto il danno vantato, avendo omesso di considerare che il lavoro nero sfugge per la sua stessa definizione ad ogni possibilità di agevole accertamento, d’altro canto a fronte dell’onere probatorio ritenuto a carico di parte datoriale, era stato negato a quest’ultima la fase istruttoria che essa aveva chiesto, con conseguente evidente contraddittorietà logica. Infatti, solo attraverso i documenti di cui era stata fatta specifica richiesta sarebbe stato ipotizzabile avere la prova, positiva o negativa, dell’attivazione del F. alla ricerca di lavoro.

Con il secondo motivo è stata dedotta omessa, illogica e comunque insufficiente motivazione afferente ad un punto essenziale della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, partendo dalla considerazione secondo cui il lavoro nero non risulta di agevole prova, sicchè non è possibile imporre alla ricorrente una dimostrazione in tal senso – pur avendo i giudici dell’appello espressamente riconosciuto che, ove presente, l’aliunde perceptum avrebbe dovuto esser detratto dal montante risarcitorio, l’unico modo per dare spessore alla affettiva possibilità di detrazione rispetto alla domanda principale del F., sarebbe stata quella dell’onere imposto all’attore di dare quanto meno contezza della propria attivazione a ricercare un’attività di lavoro al di fuori dell’attea della emanazione della sentenza, donde la manchevolezza motivazionale:

Con il terzo motivo, la ricorrente si è doluta ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, della omessa pronuncia in ordine ad un capo essenziale di quanto sottoposto alla valutazione dei giudici di merito. La Corte di merito, da un lato aveva affermato il principio secondo cui in linea di massima il risarcimento del danno dovrebbe coprire tanto il mancato guadagno, quanto il pregiudizio contributivo, d’altro canto non era scesa nelle conseguenze dell’applicazione di tale principio nel caso di specie, soprattutto nel coordinamento, altrimenti incoerente, con la L. n. 300 del 1970, art. 18, nel senso che tale disposizione rappresenta una deroga ai principi generali in materia risarcitoria, attribuendo alle somme erogate in applicazione di essa (ma solo nei casi ivi espressamente previsti) una valenza retributiva, con le conseguenze contributive del caso: ciò però soltanto nell’ipotesi di licenziamento annullato, ma non altrimenti, quindi con l’esclusione di una fattispecie come quella dedotta, e con l’ulteriore conseguenza della ricomprensione nel c.d. montante capitale, senza esigenza di una separata corresponsione verso terzi pure del ristoro del preteso danno pensionistico, neppure desumibile in re ipsa.

Con il quarto motivo, inoltre, la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa motivazione sul punto della qualificazione delle somme erogabili, poichè l’affermare che il risarcimento di un danno dovrebbe risultare, nella prospettiva della sua quantificazione, corrispondente alla retribuzioni perdute, non equivale a conferire a tale importo natura propriamente retributiva. La Corte territoriale, invece, aveva omesso di considerare il concetto stesso di retribuzione, attinente ad una situazione di pieno sinallagma tra l’obbligazione datoriale e la prestazione effettiva del dipendente.

Secondo la ricorrente, andava rilevata la qualificazione normativamente risarcitoria di qualunque somma da corrispondere al F., di guisa che, alla luce delle vigenti disposizioni fiscali, se sottoposta ad una ritenuta alla fonte, sarebbe stata in ogni caso esente da qualsivoglia contribuzione, in forza di quanto previsto del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17, in tema di tassazione separata. Per contro, la Corte distrettuale, non aveva in alcun modo esaminato la questione, che pure le era stata sottoposta, facendo cattivo governo del principio, contraddetto dalla giurisprudenza di legittimità (invero non meglio individuata), in base al quale ogni somma a qualunque titolo connessa ad ogni rapporto di lavoro, non avrebbe potuto avere altra qualificazione, se non quella retributiva.

Tutte le anzidette censure, pur con i limiti della loro ammissibilità ex artt. 366 e 369 c.p.c., di cui si dirà, vanno comunque disattese poichè infondate ed inconferenti.

Invero, la ricorrente non coglie nel segno la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, che a sua volta si fonda in buona parte sul precedente giudicato, formatosi mediante la conferma della precedente sentenza di appello in data 11 – 16 marzo 2005, di modo che veniva definitivamente accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il F. e la convenuta, attuale parte ricorrente, sin dal gennaio 1991, con conseguente condanna, tra l’altro, della Società l’OREAL al pagamento della somma di Euro 13.223,59 a titolo di differenze retributive, OLTRE alle ULTERIORI RETRIBUZIONI da MAGGIO 2001. Stante la suddetta retroattiva decorrenza (0101-91), nessuna valenza giuridica può dunque riconoscersi al licenziamento medio tempore intimato il 16 marzo 2004 (perciò anche prima della sentenza d’appello n. 491/05) dalla interposta CENTROGEST S.r.l. (v. pag. 10 della pronuncia de qua: “… ritenendo pertanto privo di efficacia l’atto di recesso della CENTROGEST s.r.l.”).

Peraltro, tale licenziamento veniva impugnato dal F. con lettera del 27 maggio 2004 anche nei riguardi della società L’OREAL, quale effettiva datrice di lavoro, con conseguente messa in mora della stessa, anche perciò tenuta al pagamento di quanto previsto dal suddetto giudicato, donde pure la connessa obbligazione contributiva inerente alla posizione previdenziale in favore del diretto interessato.

Pertanto, non sussistono nella specie i presupposti della disciplina dettata dall’art. 1227 c.c., tenuto altresì conto di quanto accertato in punto di fatto dal competente giudice di merito, soprattutto circa la ritenuta mora credendi della società (già resistente e poi appellante).

Peraltro, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1227 c.c., comma 2, che esclude il risarcimento con riguardo ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, integra un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, che rimane sottratta al sindacato di legittimità se assistita da congrua motivazione (Cass. sez. un. civ. n. 12348 del 28/05/2007. In senso conforme, v. tra le altre Cass. nn. 2063 e 20283 del 2004).

D’altro canto, stando alla effettiva ratio decidendi dell’impugnata decisione, va rilevata la colpevole inerzia della società, che, sebbene ampiamente edotta della illegittima situazione, avendo partecipato al precedente giudizio instaurato dallo stesso lavoratore e nonostante pure la messa in mora formalizzata con la missiva del 27 maggio 2004, preferì rimanere in attesa degli eventi, ma a suo esclusivo rischio e pericolo in ordine alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato ripristino, in fatto, del rapporto con il dipendente, de jure inefficacemente estromesso da chi non vi era legittimato, tanto più poi che il titolo giudiziale di cui alla pronuncia n. 491/2005, successiva al recesso di marzo 2004, travolgeva evidentemente, anche nella sua testuale oggettiva portata, pure il precedente recesso.

Del resto, più volte questa Corte ha affermato che nelle prestazioni di lavoro, cui si riferiscono i primi tre commi della L. n. 1369 del 1960, art. 1 (nella specie ratione temporis applicabile, in virtù dell’anzidetto accertamento, coperto da giudicato, fin dal gennaio 1991), la nullità, per illiceità dell’oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell’u.c., dello stesso articolo – secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni – comportano che solo sul committente (o interponente), e non anche sull’appaltatore (o interposto), gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro, senza peraltro che la (concorrente) responsabilità di quest’ultimo possa essere affermata in virtù dell’apparenza del diritto e dell’affidamento dell’INPS nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass. n. 463/12; Cass. 23844/11; Cass., n. 5901/99; Cass. Sez. Un. civ. n. 22910/06; Cass. n. 2372/07). La giurisprudenza di questa Corte ha avuto, inoltre, modo di affermare che, in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali, rimanendo tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, nonchè dallo stesso datore di lavoro fittizio, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito, atteso che, nell’ipotesi di pagamento indebito dal punto di vista soggettivo, il coordinamento tra gli artt. 1180 e 2036 c.c., porta a ritenere che sia qualificabile come pagamento di debito altrui, ai fini della relativa efficacia estintiva dell’obbligazione (con le condizioni di cui all’art. 2036 c.c., comma 3), anche il pagamento effettuato per errore (cfr., tra le altre, Cass. n. 12509/04; Cass. n. 12735/06; Cass. nn. 1666/08; Cass. n. 3707/09). Più in particolare, si è ritenuto che “l’applicazione del principio ora esposto all’ipotesi dei contributi pagati dal datore di lavoro fittizio comporta l’irripetibilità da parte sua dei contributi già versati (così come delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori), poichè non può considerarsi scusabile l’eventuale errore sull’identità dell’effettivo debitore di chi è corresponsabile della violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, peraltro sanzionata come contravvenzione dall’art. 2” (cfr. Cass. n. 12509/04 cit., in motivazione, nonchè Cass. lav. n. 3707 del 16/02/2009 cit., secondo la quale resta tuttavia salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti dal datore di lavoro fittizio, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, senza che abbia rilevanza la consapevolezza dell’altruità del debito; ne deriva che, ove i contributi siano stati versati all’ente previdenziale dal datore di lavoro apparente, detto pagamento – come pure la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori – è irripetibile, non potendosi considerare scusabile l’errore sull’identità dell’effettivo debitore da parte di colui che è corresponsabile della violazione, sanzionata a titolo contravvenzionale dalla L. n. 1369 del 1960. V. ancora più recentemente, nei sensi anzidetti, Cass. lav. n. 17516 del 27/05 – 03/09/2015). Invero, in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, l’onere del lavoratore di offrire la prestazione presuppone necessariamente che non sia configurabile “mora credendi” del datore di lavoro come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto, siccome l’adempimento è appunto necessario per determinare la mora (Cass. lav. n. 7524 del 27/03/2009, secondo cui nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro, come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo costituisce in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di eseguire la prestazione.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 5711 – 11/04/2012, secondo cui la sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avere luogo solo nei casi previsti dalla legge, sicchè il datore di lavoro che unilateralmente sospenda il rapporto sulla base di proprie erronee convinzioni è tenuto a corrispondere le pertinenti retribuzioni, senza necessità di un atto di messa in mora da parte del lavoratore).

Per altro verso, deve osservarsi che non costituiscono cause giustificative del rifiuto della prestazione lavorativa, ovvero della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro – con la conseguente configurabilità della mora credendi, a carico del datore di lavoro il quale è pertanto tenuto, nei confronti del lavoratore, al risarcimento del danno, corrispondente alle retribuzioni dovute nel corrispondente periodo – le situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione e l’organizzazione dell’impresa quando queste non integrino un’ipotesi di assoluta impossibilità del datore di lavoro di collaborare all’adempimento della prestazione dovuta, non rilevando in contrario, in relazione al principio di corrispettività della retribuzione, la circostanza della mancata effettuazione della prestazione da parte del lavoratore. Infatti nel rapporto di lavoro, in base ad una lettura delle disposizioni di cui agli artt. 1206 e 1227 c.c., coerente con i principi di cui all’art. 4 Cost. (in tema di diritto al lavoro) e art. 36 Cost. (in tema di retribuzione equa e sufficiente), al fine di valutare la sussistenza “dell’an debeatur” della retribuzione nei periodi di sospensione unilaterale della prestazione lavorativa, non è sufficiente la considerazione del rapporto sinallagmatico tra obbligazione di lavoro ed obbligazione retributiva, essendo necessario un ulteriore accertamento volto a verificare se la mancata effettuazione della prestazione lavorativa sia dipesa da fatto imputabile all’una o all’altra parte del rapporto; qualora da tale accertamento risulti che vi sia stato un rifiuto della prestazione, senza legittimo motivo (art. 1206 c.c.), da parte del datore di lavoro, spetta al lavoratore il diritto al risarcimento del danno, previa intimazione a ricevere (art. 1217 c.c.), la quale non richiede requisiti formali e può, trattandosi di rapporto di lavoro in atto, considerarsi manifestata dalla disponibilità del lavoratore, salvo prova contraria del datore di lavoro, di proseguire l’attività lavorativa illegittimamente rifiutata (Cass. lav. n. 2232 del 13/03/1997. Cfr. altresì Cass. lav. n. 831 del 20/01/2001: non costituiscono cause giustificative del rifiuto della prestazione lavorativa, ovvero della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro – con le relative conseguenze in tema di “mora credendi” del datore di lavoro e dell’obbligo dello stesso di risarcire il danno corrispondente alle retribuzioni dovute nel periodo – le situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione o l’organizzazione dell’impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un’ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all’adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito.

V. ancora Cass. lav. n. 15372 del 09/08/2004, secondo cui la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall’obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all’allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell’impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell’impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla).

Orbene, la decisione di merito qui impugnata appare conforme agli enunciati principi di diritto, condivisi da questo collegio giudicante, laddove tra l’altro si accertava che il rifiuto di ricevere la prestazione del F. era imputabile alla sola parte datoriale, che pervicacemente non aveva inteso accettare l’esistenza del rapporto di lavoro di cui all’anzidetto giudicato, nonostante il quale l’attore non era stato riammesso al lavoro, con conseguente danno per lo stesso lavoratore, il quale, tuttavia, lungi dal rimanere inattivo più volte aveva reiterato la richiesta di ripristino in fatto del rapporto, sicchè era infondata la tesi di parte datoriale, secondo cui era il F. ad essere tenuto alla prova della involontaria sua disoccupazione, tanto più poi che quest’ultimo a stretto rigore non poteva considerarsi disoccupato, essendo formalmente in essere il suo rapporto con la società conventa, tenuta quindi a provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento.

Infatti, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'”aliunde perceptum” o dell'”aliunde percipiendum”, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. lav. n. 23226 del 17/11/2010; parimenti Cass. lav. n. 9616 del 12/05/2015, ancorchè pure in tema di licenziamento illegittimo.

V. altresì Cass. lav. n. 488 del 13/01/2009, secondo cui il datore di lavoro, che rifiuti ingiustificatamente di assumere il lavoratore avviato ai sensi della L. n. 482 del 1968, è tenuto, per responsabilità contrattuale, a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha consequenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore di lavoro medesimo. Tale pregiudizio può essere in concreto determinato, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità – quali salari e stipendi – che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, mentre spetta al datore di lavoro provare l'”aliunde perceptum”, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione.

Cfr. inoltre Cass. lav. n. 6205 del 15/03/2010: l’operatività delle regole sull’onere della prova, esclusa solo nella ipotesi in cui i fatti da provare risultino dagli elementi già acquisiti al processo, non trova, invece, alcun limite nella particolare difficoltà della dimostrazione dei fatti medesimi. Conformi Cass. n. 14361 del 2000 e n. 17702 del 2005).

Nè è ravvisabile la contraddittorietà logica prospettata dalla ricorrente, atteso che una volta correttamente applicati nella specie le menzionate regole, la Corte di merito, quanto al c.d. aliunde perceptum – con conseguenti oneri di allegazione e di prova a carico di parte datoriale, salvo quanto già emergente comunque dagli atti di causa in base al c.d. principio di acquisizione – ha osservato che le richieste istruttorie formulate dall’appellante in parte risultavano superflue in base alle informazioni scritte pervenute dall’I.N.P.S. (di modo che era stato anche detratto dal dovuto ammontare l’importo di 4220,11 Euro), ed in parte di natura meramente esplorativa, attesa la loro genericità (non superata dall’individuazione del soggetto direttamente interessato).

Orbene, in tema di poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro l’emanazione di ordine di esibizione (nella specie di documenti) è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa (Cass. lav. n. 24188 del 25/10/2013. Conformi Cass. nn. 17076 del 2004, n. 23120 del 2010.

Cfr. inoltre Cass. lav. n. 14968 del 07/07/2011 circa la funzione di strumento istruttorio residuale assegnata dall’ordinamento all’ordine di esibizione, che può pertanto essere utilizzato solo se la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde” e se l’iniziativa non abbia finalità meramente esplorative; la valutazione concernente la ricorrenza di tali presupposti è rimessa al giudice di merito e il mancato esercizio da parte di costui del relativo potere discrezionale non è sindaca bile in sede di legittimità.

In part. Cass. Sez. 6-L, n. 23120 del 16/11/2010 cit. ha osservato che il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte – nella specie, delle dichiarazioni dei redditi del lavoratore successive alla data del licenziamento – non è sindacabile in cassazione, perchè, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile “aliunde”, e l’iniziativa non presenti finalità esplorative – ravvisabili allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e del suo contenuto per verificarne la rilevanza nel giudizio – la valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. Conforme n. 4375/2010.

In senso analogo, v. altresì Cass. n. 12997 del 14/07/2004).

Per di più, le doglianze al riguardo di parte ricorrente appaiono assai carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, avendo del tutto omesso di riportare gli esatti termini in cui vennero formulate le richieste istruttorie de quibus, della cui mancata ammissione la stessa si duole.

Similmente, manchevoli risultano inoltre specialmente le censure di cui all’anzidetto quarto motivo, laddove per di più delle questioni ivi trattate non vi è traccia alcuna nel testo dell’impugnata sentenza, ciò che avrebbe dovuto in primo luogo dovuto indurre la ricorrente a fornire ampi ed esaustivi riferimenti, ancorchè sinteticamente, in particolare sui fatti della causa ex art. 366, comma 1, n. 3, nonchè n. 6, mediante la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti (e dei contratti o accordi collettivi) sui quali il ricorso si fonda. Tanto, soprattutto per quanto riguarda i motivi dell’appello dalla medesima società proposto, ai sensi dell’art. 434 c.p.c., il cui successivo art. 437, per giunta vieta l’ammissione di domande ed eccezioni nuove. Senza dire poi che l’omessa motivazione sul punto della qualificazione delle somme erogabili non integra di certo il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, in base al testo dell’art. 360, n. 5, nella specie vigente rispetto all’impugnata sentenza pubblicata il 14-10-2010.

Le complessive assorbenti considerazioni che precedono esimono, dunque, dalla particolareggiata disamina e confutazione delle singole anzidette doglianze, che vanno pertanto disattese, con conseguente condanna della soccombente alle spese.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso e condanna la Società ricorrente al rimborso delle relative spese, che liquida a favore del controricorrente in Euro 4500,00 (quattromilacinquecento/00) per compensi professionali ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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