Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3667 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AL CASTELLO DI DUCHINI MARIO e C. SAS, D.M.,

A.M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. Al/2001 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 22.2.07, depositata il 22/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:”La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Gallarate nei confronti di Al Castello di Duchini Mario s.a.s. e dei soci D. M., A.M.F. e l’appello incidentale dei contribuenti. Ha ritenuto in motivazione che per quello che ancora interessa che la non inerenza dei debiti alla societa’ ceduta doveva essere provata dall’Agenzia delle Entrate.

Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrale, i contribuenti non si sono costituiti.

Con l’unico motivo, formulando idoneo quesito di diritto, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere ritenuto che non gravasse sui contribuenti la prova dei componenti negativi del reddito.

La censura e’ fondata. Ha ritenuto questa Corte con sentenza 4218/06 che in tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilita’ di costi di impresa non registrali, l’onere della prova circa l’esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente. A tal riguardo, l’abrogazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 6 ad opera del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 5 comporta solo un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente, prova che puo’ essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purche’ costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dall’art. 75, comma 4), ma non certamente l’attenuazione della regola sulla ripartizione dell’onere della prova”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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