Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3667 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13978-2019 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO SOMALIA 53,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO PINTO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA CRISTINA TARCHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI BRESCIA COMMISSIONE TERRITORIALE, PUBBLICO

MINISTERO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1607/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 16.10.2018, la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la decisione con cui il Tribunale di quella Città aveva rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate da S.K. nato in Senegal. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un motivo. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, deducendo la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, il ricorrente lamenta che la Corte “non ha correttamente esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria”.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto è all’evidenza volto a sollecitare il riesame del merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del titolo di soggiorno in questione, addebitandosi alla Corte di non aver apprezzato la vulnerabilità connessa alla sua vicenda, e da lui esposta nella sua audizione ed in tutte le difese.

Inoltre, la valutazione della situazione di vulnerabilità, sulla quale il ricorrente insiste, si iscrive nel contesto delle tutele apprestate dallo Stato italiano che, in tanto il cittadino straniero ha il diritto di invocare, in quanto nel suo Paese di origine si registrino situazioni di guerra o sistematiche violazioni di diritti umani, e tanto è stato ritenuto non ricorrere dalla Corte territoriale, che, con giudizio di fatto in sè insindacabile, ha escluso nel merito la ricorrenza di siffatte situazioni nel Paese di origine del richiedente.

3. Non va provveduto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva della parte intimata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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