Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3667 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.10/02/2017),  n. 3667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1696/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

WORK TEAM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2536/15/2015, emessa il 19/01/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il

10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Work Team s.r.l. avverso l’avviso di accertamento IRPEG, IRES e IVA relativo al 2006.

Nella decisione impugnata, la CTR ha dato atto che l’avviso di accertamento era stato basato su atti e fatti diversi da quelli che la Guardia di Finanza aveva posto a fondamento del processo verbale di constatazione, violando così lo statuto del contribuente.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo si denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 10 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene la ricorrente che, con riguardo alla situazione concreta, l’Amministrazione Finanziaria non aveva l’obbligo di avviare il contraddittorio ed, in ogni caso, lo aveva di fatto instaurato, come risultava dalla stessa sentenza della CTR, avendo invitato la contribuente a fornire la documentazione idonea a giustificare le movimentazioni bancarie.

Col secondo, si invoca la nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 61 e art. 36, comma 2, n. 49, con violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4).

La sentenza della CTR sarebbe nulla, non avendo spiegato quali “fatti ed atti” di cui all’avviso di accertamento sarebbero stati diversi da quelli del verbale di constatazione.

L’intimata non ha resistito.

Per ragioni di priorità logica, va dapprima esaminato il secondo motivo, che è infondato.

Infatti, sia pur succintamente, la CTR ha dato contezza delle ragioni del rigetto dell’appello, sottolineando, in particolare, la discrepanza fra i rilievi mossi dalla Guardia di finanza e gli elementi posti a base dell’atto di accertamento.

E’ per converso accoglibile il primo motivo.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Ires, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino” (Sez. U, n. 24823 del 09/12/2015).

In ogni caso, nella specie, l’avviso di accertamento è stato formato in esito all’invito, risultato vano, alla curatrice fallimentare, affinchè fornisse notizie e chiarimenti in merito alle movimentazioni bancarie, nonchè ad una rideterminazione della pretesa erariale, a cui aveva fatto seguito un procedimento di accertamento con adesione.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità

PQM

La Corte rigetta il secondo motivo, accoglie il primo, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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