Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3666 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EDOARDO

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 110/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 30.4.07, depositata il 20/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

udito per il ricorrente l’Avvocato Umberto Cassano che ha chiesto la

rimessione del ricorso alla pubblica udienza, riportandosi nei

motivi;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo, che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Roma nei confronti di L.A.. Nell’indicare lo svolgimento del processo ha in primo luogo esposto il contenuto del ricorso introduttivo, la mancata difesa dell’Amministrazione e per quanto concerne il processo di appello ha indicato l’Ufficio ha appellato chiedendo la riforma della sentenza impugnata e che il contribuente si era costituito chiedendo la conferma si essa.

Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo il contribuente, l’Agenzia delle Entrate non si e’ costituita.

Con il motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 perche’, come indicato nel quesito, la sentenza impugnata sarebbe completamente priva della esposizione sia pure concisa dello svolgimento del processo di appello.

La censura e’ infondata. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 6683/09 che: L’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ad integrare un motivo di nullita’ della sentenza allorche’ tale omissione impedisca totalmente – non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte normalmente dedicata alla motivazione -, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, nonche’ di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione.

Nella specie i tratti essenziali della lite sono indicati nello svolgimento del processo riportando i motivi del ricorso del contribuente, non contraddetti in primo grado, e condivisi dalla sentenza della CTP, sono indicate le scritture introduttive del giudizio di appello e quanto al loro contenuto esso e’ ricavabile dalla parte della sentenza dedicata alla motivazione. Inoltre il ricorrente non indica alcuna particolare vicenda del giudizio di appello che la predetta concisa esposizione non indichi, sicche’ si deve concludere che la concisione nella specie non integra un motivo di nullita’”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che non debba provvedersi in ordine alle spese non essendo costituita l’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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