Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3666 del 14/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 3666 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 12271-2010 proposto da:
DI

BUONO

GIUSEPPE

ANTONIO

DBNGPP49L07F322G,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO
61 SC D INT 3, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO
ENNIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BIANCHINI MARIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2012
contro

3939

COMUNE LIMOSANO DI 00054500707, MINISTERO DELL’INTERNO
80185690585;
– dartimati

Data pubblicazione: 14/02/2013

Nonché da:
COMUNE DI LIMOSANO 00054500707, in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato GIUSTINIANI
GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, DI BUONO GIUSEPPE
ANTONIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 138/2010 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 19/03/2010, r.g.n.
274/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2012 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato PICCIANO MARIA GRAZIA per delega
MAZZOCCO ENNIO;
udito l’Avvocato TEDINO MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per
l’estinzione del procedimento.

TEDINO, giusta delega in atti;

4P

1.- Di Buono Giuseppe Antonio, dipendente del Comune di
Limosano, ivi transitato da Ferrovie dello Stato s.p.a. ex d.P.C.M.
5.08.88 n. 325, a seguito di procedura di mobilità volontaria, con
ricorso al giudice di lavoro di Campobasso, chiedeva la condanna di
detto Ente locale al pagamento del controvalore economico,
quantificato in € 25.074,84, delle c.d. “concessioni di viaggio” godute
nel precedente impiego.
2.- Costituitosi in giudizio, il Comune era autorizzato a chiamare
in causa il Ministero dell’Interno per essere garantito delle somme
eventualmente erogate all’attore. Autorizzata la chiamata e costituitosi
anche il Ministero, il Tribunale rigettava la domanda. Proposto appello
principale dal Di Buono ed appello incidentale dal Ministero e dal
Comune, la Corte di appello di Campobasso, con sentenza del
19.03.10 rigettava tutte le impugnazioni.
3.- Quanto all’appello principale del dipendente, la Corte
riteneva che le concessioni di viaggio gratuite per i dipendenti delle
Ferrovie, istituite dalla 1. 21.11.55 n. 1108, a seguito dell’art. 10 della l
25.02.86 n. 41 erano state ridimensionate e, per il personale transitato
ad altre Amministrazioni dello Stato ed in attuazione della legge da
ultimo citata, in forza del d.m. 15.04 87 erano conservate solo per
coloro che all’atto del passaggio avessero maturato il diritto a pensione.
Il godimento delle concessioni non era inoltre quantificabile e non
poteva essere ricompreso nell’assegno ad personam assegnato dal
d.P.C.M. n. 325 del 1988 al personale in mobilità per consentire il
mantenimento del “trattamento economico” in godimento presso
Ferrovie dello Stato, essendo il godimento stesso ricollegato non al
trattamento economico ma solo alla maturazione della pensione.
4.- Quanto agli appelli incidentali, riteneva infondata l’eccezione
di prescrizione quinquennale dedotta (in primo grado e ribadita in
appello) dai due appellanti incidentali, trattandosi di credito illiquido, e
riteneva, altresì, sussistente la legittimazione passiva del Ministero,
quale soggetto erogatore dei fondi messi a disposizione dal Tesoro in
favore dei Comuni per la mobilità del personale, come tale tenuto a
rivalere i Comuni stessi per le somme erogate a detto personale a titolo
di retribuzioni e di connessi accessori. Rigettava, infine, anche un terzo
motivo di appello del Ministero in punto di compensazione delle spese
del giudizio di primo grado.
5.- Propone ricorso per cassazione Di Buono, risponde con
controricorso e ricorso incidentale il Comune di Limo sano. Non
svolge attività difensiva il Ministero.
Motivi della decisione

Svolgimento del processo

Per questi motivi
La Corte dichiara l’estinzione del processo e l’inammissibilità del
ricorso incidentale, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in € 50 (cinquanta) per esborsi ed in € 2.250
(duemiladuecentocinquanta) per compensi, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2012
Il Presidenti

6.- Il ricorrente principale, che ha dedotto un unico motivo di
impugnazione, con formale dichiarazione scritta, depositata prima
dell’udienza pubblica e sottoscritta anche dai suoi difensori, ha preso
atto della sfavorevole giurisprudenza di legittimità intervenuta
successivamente al deposito del ricorso e ha dichiarato di non avere
più interesse alla decisione, chiedendo l’estinzione del procedimento e
la compensazione delle spese di giudizio.
7.- Il Comune di Lirnosano, ricorrente incidentale, impugna la
sentenza di appello nella parte in cui afferma che la prescrizione è
quinquennale e non decennale, precisando peraltro che l’impugnazione
incidentale è proposta in subordine all’accoglimento del ricorso.
8.- La dichiarazione di carenza di interesse presentata da Di
Buono e dai suoi difensori deve essere intesa quale rinunzia al ricorso
ai sensi dell’art. 390 c.p.c., atteso che di essa si chiede testualmente la
realizzazione dell’effetto processuale previsto dal codice di rito.
Conseguentemente, deve dichiararsi l’estinzione prevista dall’art. 306
c.p.c. e l’inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto detta
estinzione determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso
incidentale condizionato, la quale presuppone l’accoglimento del
ricorso principale, ora escluso dall’estinzione del giudizio (Cass. 3.10.05
n. 19295).
9.- Non risultando la difesa del controricorrente avere aderito
alla richiesta, il rinunziante deve essere condannato alle spese del
giudizio di legittimità. I compensi professionali vanno liquidati in €
2.250 sulla base del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati,
limitatamente alle sole prime due fasi (studio ed introduzione), con
riferimento allo scaglione superiore ad € 25.000.

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