Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3666 del 10/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.10/02/2017), n. 3666
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1683/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.E.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2508/1/2014, emessa il 30/09/2013, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO, depositata il
23/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Cosenza. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di A.E.A. avverso l’avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA relativo al 2000.
Nella decisione impugnata, la CTR ha rilevato che la notifica dell’atto di impugnazione, nel domicilio eletto in calce al ricorso, non aveva tenuto conto della variazione dello stesso, in calce all’istanza di sospensione della cartella. L’attestazione di compiuta giacenza non sarebbe stata sufficiente, in mancanza dell’attestazione delle varie formalità rese necessarie dalla notifica a mezzo posta, nè l’appellante avrebbe provveduto alla ripetizione della notifica, ex art. 330 c.p.c., comma 1. Da ciò l’inesistenza della notifica e l’inammissibilità dell’appello.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 291 c.p.c., nonchè dei principi generali in materia di nullità degli atti processuali, L. n. 890 del 1982, ex artt. 8 e 9 e art. 330 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Sostiene la ricorrente che il vizio rilevato dalla CTR avrebbe comportato la nullità e non già l’inesistenza della notificazione, con il coevo obbligo del giudice di appello di ordinarne la rinnovazione.
L’intimato non ha resistito.
Il motivo è fondato.
La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l’inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario, altrimenti la notifica è affetta da semplice nullità (Sez. 2, n. 6470 del 21/03/2011; Sez. 1, n. 16759 del 29/07/2011).
Pertanto, la CTR avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., comma 1 (Sez. 5, n. 12785 del 21/06/2016).
Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017