Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3665 del 24/02/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3665 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LONGO Giuseppina, rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giuseppe Gerbino,
con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Benito Paolo Panariti in Roma, via Celimontana, n. 38;
– ricorrente contro
SARCONA Pietra,

SARCONA Caterina e SARCONA Leonardo, rappre-

sentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Alfonso, con domicilio eletto nello
studio dell’Avv. Maria Francesca Corradi in Roma, via Francesco Denza, n. 27;
controri correnti

Data pubblicazione: 24/02/2016

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n.
1240/10 in data 21 settembre 2010.
Udita

la relazione svolta nell’udienza pubblica del 19

gennaio 2016 dal Consigliere relatore dott. Alberto Giusti;

curatore Generale dott. Alberto Celeste, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. – Con sentenza in data 20 dicembre 2004, il Tribunale di
Trapani dichiarò la falsità del testamento del 13 ottobre 1998
a firma apparente di Vincenzo P. Sarcona, pubblicato il 9 mar-

zo 1999 dal notaio Falcone, e ne ordinò la cancellazione totale; dichiarò che la convenuta Giuseppa Longo era indegna a
succedere al defunto marito Vincenzo Pietro Maria Sarcona; dichiarò che gli attori Anna Buccellato, Leonardo Sarcona, Pietra Maria Sarcona e Caterina Sarcona erano eredi
de cuius;

legittimi del

rigettò la domanda di condanna della Longo alla re-

stituzione dei frutti naturali e civili e di ogni somma di denaro alla stessa corrisposta, nella qualità di erede universale di Vincenzo Sarcona, da parte di istituti di credito, compagnie di assicurazioni o datori di lavoro del

de cuius;

com-

pensò tra le parti le spese di lite nella misura di un quarto
e condannò la convenuta al pagamento in favore degli attori
dei rimanenti tre quarti delle spese stesse.

– 2 –

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

2. – Pietra Sarcona, Caterina Sarcona e Leonardo Sarcona,
anche quali eredi legittimi della madre Anna Buccellato, hanno
proposto appello con atto del 25 novembre 2005, chiedendo la
condanna della Longo alla restituzione dei frutti ex art. 464
della

somma di euro 11.835,62

alla stessa indebitamente corrisposta da parte dell’INA o, in
subordine, alla restituzione di euro 3.951,21, pari a un terzo
dell’importo anzidetto, nonché all’intero pagamento delle spese processuali.
La Longo ha resistito al gravame, proponendo appello incidentale per ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle domande di merito formulate dagli attori.
3. – La Corte d’appello di Palermo, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 settembre 2010,
ha confermato la pronuncia del Tribunale di Trapani, compensando tra le parti le spese del giudizio.
3.1. – Per quanto qui ancora rileva, la Corte distrettuale
ha premesso che la Longo ricollega l’invocata pronuncia di
cessazione della materia del contendere al fatto che

essa il

15 aprile 2002 aveva fatto pervenire agli attori una proposta

di rinunzia ad ogni suo diritto ereditario in ordine ad un
fondo agricolo con annesso fabbricato, subordinata, fra
l’altro, alla rinunzia da partedei Sarcona alla pendente azione giudiziaria, e che costoro avevano accettato la propo-

– 3 –

cod. civ. e alla restituzione

sta, apponendo la loro sottoscrizione in calce al testo della
stessa, ritrasmessa alla proponente il 10 maggio 2002, pur effettuando una diversa specificazione delle particelle catastali del fondo in questione.

dere dal fatto che i documenti dimostrativi delle anzidette
circostanze, prodotti solo nella fase del gravame, non possono
essere presi in considerazione, stante il divieto di ammissio-

ne di nuove prove in appello posto dall’art. 345 cod. proc.
civ.
La Corte territoriale ha quindi osservato che “il presunto
accordo transattivo non ha mai avuto esecuzione”: “le parti,
infatti, non si sono accordate sulle concrete modalità di adempimento, con la conseguenza che un vero e proprio atto di
transazione non è stato sottoscritto e che da parte dei Sarcona non è mai stata avanzata una rinuncia alle domande o agli
atti del giudizio”.
In ogni caso – ha sottolineato la Corte di Palermo – la materia del contendere non può ritenersi cessata per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento
della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi: situazione, questa, che nella fattispecie non si è verificata.

– 4 –

Tanto premesso, la Corte d’appello ha affermato di prescin-

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Longo ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 ottobre 2011, sulla base di due motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso.

1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 345 cod.
proc. civ.) la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia ritenuto la non producibilità in grado di appello

degli

atti documentanti l’avvenuto perfezionamento inter pertes della composizione transattiva del contenzioso tra le stesse in
atto pendente.
1.1. – Il motivo è inammissibile, perché non investe una
statuizione decisoria della Corte d’appello, ma esclusivamente
una incidentale considerazione non trasfusa in alcuna

natio

decidendi.
La sentenza Impugnata contiene, infatti, la seguente, testuale affermazione:

“Orbene,

anche a prescindere dal fatto

che i documenti dimostrativi delle anzidette circostanze, prodotti solo in questa fase del giudizio, non possono essere

Considerato in diritto

presi in considerazione, stante il divieto di ammissione di
nuove prove in appello posto dall’art. 345 cod. proc. civ., va
rilevato che la stessa Longa

assume che

il presunto accordo

transattivo non ha mai avuto esecuzione”.
Risulta, pertanto, per tabulas che la Corte territoriale ha
prescisso dalla dichiarazione di inammissibilità della produ-

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cbt,

zione della documentazione in ragione del divieto scaturente
dall’art. 345 cod. proc. civ.: la inammissibilità è stata evocata, ma non dichiarata dal giudice del gravame, che ha fondato la propria statuizione esclusivamente sul rilievo che: (a)

scritto; (b) il presunto accordo transattivo non ha mai avuto
esecuzione; (c) da parte dei Sarcona non è mai stata avanzata
una rinuncia alle domande o agli atti del giudizio; (d) i contendenti non si sono dati reciprocamente atto dell’intervenuto
mutamento della situazione, non sottoponendo al giudice conclusioni conformi.
2. – Il secondo mezzo denuncia violazione per omessa e/o
erronea applicazione dell’art. 1326 cod. civ. nonché omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione per non avere la
Corte territoriale ritenuto l’avvenuto perfezionamento
dell’atto di transazione già al momento del ricevimento da
parte della Longo della nota dalla stessa rimessa agli eredi
Sarcona e da questi ultimi rispeditale con comunicazione di
accettazione. La ricorrente chiede che sia affermato il principio secondo cui la transazione è contratto suscettibile di
perfezionamento anche ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., di
talché ciascuna delle parti può pretenderne la produzione dei
conseguenti e già convenuti effetti negoziali, a nulla rilevando la circostanza del non intervenuto, o dell’omesso accordo, relativo alle modalità di concreta attuazione, trattandosi

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un vero e proprio atto di sottoscrizione non è stato sotto-

di attività di natura obbligatoria successiva al perfezionamento del contratto già verificatosi.
2.1. – Il motivo è infondato.
Emerge dallo stesso testo della proposta della Longo del 15

2002, che mentre la proposta riguardava la rinuncia ad ogni
diritto ereditario riferito al fondo con annesso fabbricato
identificato alle particelle “117, 280, 311, 315, 318, 319,
358, 392, 393, 395”, l’accettazione contiene una diversa specificazione delle particelle, che sono le seguenti: “117, 280,
311, 312, 316, 317, 318, 319, 394, 395 e 654 (ex 615)”. Quindi
non vi è integrale corrispondenza, perché nell’accettazione
degli eredi Sarcona vi è anche l’indicazione delle particelle
312, 316, 317 e 394, che invece mancano nella proposta della
Longo.
Correttamente la Corte d’appello ha escluso che un vero e
proprio atto di transazione sia intervenuto tra le parti: ciò
in quanto, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., l’accettazione
che nel suo contenuto non sia perfettamente identica alla proposta, indipendentemente dal valore più o meno secondario delle modifiche, va considerata come nuova proposta (Cass., Sez.
III, 28 dicembre 1973, n. 3464; Cass., Sez. Il, 24 ottobre
2003, n. 16016).
A ciò aggiungasi che il mancato raggiungimento dell’accordo
transattivo è confermato dalla stessa attività processuale

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aprile 2002, ritrasmesso dagli eredi Sarcona in data 10 maggio

svolta dinanzi al Tribunale successivamente a quello scambio
di missive. Infatti, all’udienza del 30 maggio 2002 i procuratori delle parti chiedevano un rinvio rilevando di non avere
ancora formalizzato in un atto di diritto sostanziale il rag-

difesa degli attori dichiarava a verbale che il bonario tentativo di conciliazione tra le parti non era andato a buon fine.
3. – Il ricorso è rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte

rigetta

il ricorso e

condanna la ricorrente al

rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500
per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19

giunto accordo bonario; e all’udienza del 15 maggio 2003 la

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