Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3665 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. GRECO GIORGIO, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio Lecce (OMISSIS)) in persona del

Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 375/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di BARI – Sezione Staccata di LECCE del 20.6.07, depositata

il 19/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Puglia rigettato l’appello di C.C. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Lecce Ha ritenuto in motivazione che l’Ufficio aveva correttamente applicato il c.d. redditometro, rilevando lo scostamento di oltre un quarto del reddito cosi’ calcolato da quello dichiarato.

Propone ricorso per Cassazione affidato a sei motivi il C., resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso e’ inammissibile in quanto i quesiti di diritto sono formulati genericamente e senza specifico riferimento alla fattispecie concreta e non consentono di decidere il motivo con una risposta positiva o negativa. Cosi’ il primo quesito asserisce la nullita’ della determinazione del reddito sintetico in base a parametri determinati successivamente e non conosciuti, norma primaria, e la cui retroattivita’ era prevista da norma secondaria.

Nella specie e’ evidente che dal quesito non e’ possibile desumere la questione prospettate, che solo la lettura della parte che precede consente di precisare che la questione che si sarebbe voluta prospettare e’ quella della applicabilita’ retroattiva del redditometro, peraltro ritenuta ammissibile da questa Corte.

Con il secondo e terzo quesito si contesta la valutazione delle prove, ma non si deduce l’illogicita’ della motivazione, ma inammissibilmente la nullita’ della decisione in assenza di prove o la violazione della norma di diritto applicata.

Di assoluta genericita’ e’ il quarto motivo con il quesito si afferma che non sarebbe stata applicata una normativa sopravvenuta favorevole al contribuente.

Il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione per la mancata considerazione di beni provenienti da una eredita’, ma non si forniscono al Collegio, cui e’ precluso l’esame degli atti, elementi essenziali, data della successione e consistenza e natura dei beni ereditati, perche’ la successione potesse incidere sulla valutazione parametrica del reddito. Il motivo quindi non e’ autosufficiente.

L’ultimo motivo contesta la valutazione ai fini dei parametri del possesso di alcune auto, ma non i rilievi decisivi, contenuti nella sentenza impugnata, che il contribuente avrebbe ammesso di provvedere al loro mantenimento”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata;

che in ordine alle spese debba seguirsi il principio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento/00 per spese vive ed Euro mille/00 per onorario.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA