Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3665 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3665 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

sul ricorso
ricorso 26548-2015 proposto da:
BARBARO S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della
CORTE DI CASSAZION E, rappresentata e difesa dall’avvocato CARL,0
DE MA10;

– ricorrentecontro
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in RONIA, via BANCO di SANTO SPIRITO 42.
presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI FIORE, che la rappresenta e
difende.,
– controricorrente nonché contro
L\LI ,1 -MINT O di BARBARO S.r.l.;
– intimatoavverso la sentenza n. 188/2015 della COWIE D’APPELLO di N AP( I
depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 14/12/2017 dal presidente dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO CHE:
Barbaro s.p.a. impugna con ricorso per cassazione affidato ad un unico
motivo la sentenza 30.9.015 della Corte d’appello di Napoli che ha respinto
il reclamo ex art . 15 i fillì (LI
proposto 11WertiC1 la sentenza dichiarativa
del suo fallimento.
creditrice istante, kuitalia s.p.a., resiste co)n controricíasíì.
11 Fallimento intimato) non svolge attività difensiva.

Data pubblicazione: 14/02/2018

Le parti costituite hanno ricevuto tempestiva notificazione della propOg’à
di definizione e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c.
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta che la corte del merito si sia
limitata ad affermare la ritualità della notifica dell’istanza di fallimento,
siccome eseguita al suo indirizzo PELC„ senza verificare se risultasse allegata
la ricevuta di accettazione di notifica telematica che, a suo dire, non era stata
prodotta.
Il motivo, che non chiarisce se, ed in quali esatti termini, la questione di
fatto in esso prospettata sia stata devoluta al giudice del reclamo (il quale ha
affermato che Barbaro non ha svolto alcun rilievo specifico in ordine alla
notificazione via PI C prodotta ex a(iven-o), va dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Equitalia, che si
liquidano in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali, che liquida in 3.100, di cui 100 per
esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 enter d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1,
17° comma, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
11 PresiNnte est.
Roma, 14 dicembre 2017.

CONSIDERATO CHE:

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