Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3665 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/02/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 13/02/2020), n.3665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 941-2018 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO COGNINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso la sentenza n. 820/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A.M. ricorre avverso sentenza della Corte di appello di Ancona, in data 25 maggio 2017, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso l’ordinanza impugnata reiettiva della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, in quanto proposto con citazione notificata tempestivamente ma depositata oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, anzichè con ricorso depositato tempestivamente.

Il ricorso in esame merita accoglimento, alla luce del principio secondo cui, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f, l’appello ex art. 702 quater c.p.c., proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregres so, costituisce un overrulling processuale di cui il ricorrente può avvalersi, in dipendenza nell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c., risultava proponibile con citazione (Cass. SU n. 28575 del 2018, n. 29506 del 2018).

Nella specie, la citazione in appello è stata notificata tempestivamente il 15/16 novembre 2016, non rilevando che sia stata depositata oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza del Tribunale, comunicata il 17 maggio 2016.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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