Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3665 del 10/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/02/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/02/2017),  n. 3665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 3286-2016 proposto da:

L.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALLIA 2,

presso lo studio dell’avvocato LAURA BERTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO TITA, giusta procura in calce

all’atto di citazione introduttivo;

– ricorrente –

contro

CREDITO SICILIANO SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA MAROTTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIMONA PAVONE, giusta procura speciale per atto Notaio

D.A. del 13/06/2012, rep. (OMISSIS) in atti;

– controricorrente –

contro

L.M.A.S.;

– intimato –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. che si

esprime, dunque, il parere che il provvedimento impugnato debba

essere confermato;

avverso l’ordinanza n. R.G. 1225/2014 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE,

depositata il 24/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’i 1/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nel giudizio, instaurato dinanzi al Tribunale di Caltagirone da L.M.P. e da L.M.A.S. per opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di pagamento emesso (anche) nei loro confronti su ricorso di Credito Siciliano s.p.a., il giudice, con ordinanza a scioglimento di riserva depositata il 24 dicembre 2015, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale, ha respinto l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., disponendo il rinvio della causa previo invito alle partì ad esperire, entro il termine fissato, la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5.

Avverso tale provvedimento L.M.P. ha proposto regolamento di competenza, chiedendo dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Palermo.

Resiste con memoria il Credito Siciliano, che ha anche depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte con richiesta di conferma del provvedimento impugnato.

Il ricorso è inammissibile in quanto diretto contro un provvedimento che non ha pronunciato sulla competenza. Invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che ha sul punto modificato l’art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 c.p.c.. Tale principio, più volte affermato da questa Corte, è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20449/14), che hanno statuito l’inimpugnabilità con il regolamento ex art. 42 c.p.c., del provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi – come nel caso in esame – la propria competenza senza avere previamente rimesso la causa in decisione ed invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; con l’unica eccezione costituita dall’ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare, nel provvedimento, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sè) la declaratoria di competenza, sempre che però ciò faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità. Non è, in altri termini, a tal fine sufficiente che la sua valutazione sia motivata – perchè anche le valutazioni interlocutorie lo sono, essendo invece necessario che il giudice consapevolmente affermi -ignorando l’orientamento che esige la precisazione delle conclusioni oppure affermando di dissentirne- che quanto espresso circa la competenza non sarà più ridiscutibile in sede di decisione ex art. 187 c.p.c., comma 3 e art. 177 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. 6-3 n. 21561/13). Ipotesi, questa, che non è in alcun modo ravvisabile nella specie, sì che la declaratoria di inammissibilità del regolamento ne deriva di necessità.

Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte costituita delle spese di questo giudizio, in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2017

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