Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3664 del 16/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 16/02/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 16/02/2010), n.3664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avv. MARCHETTI Alberto,

rappresentato e difeso dall’avvocato LO CASTRO Andrea (giusta nomina

di nuovo difensore) e giusta procura a margine della comparsa di

costituzione, con contestuale memoria;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 73/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di PALERMO – Sezione Staccata di MESSINA, depositata il 31/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2010 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La C.T.R. della Sicilia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Messina nei confronti di P.D. ed accolto l’appello incidentale di questi annullando una cartella esattoriale per IRPEF e contributo SSN del 1992. In motivazione riteneva che la mancanza del contraddittorio previsto dal D.L. n. 69 del 1989, art. 12 inficiasse di nullita’ l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la cartella impugnata.

Propone ricorso per Cassazione affidato ad un motivo l’Agenzia delle Entrate, resiste con controricorso il contribuente.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate formula il seguente quesito se in caso di mancato adeguamento del contribuente al reddito minimo determinabile ai sensi della L. n. 154 del 1989 sia legittima a sensi del D.L. n. 384 del 1992, art. 11 la liquidazione e riscossione delle maggiori imposte a sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e alla conseguente iscrizione a ruolo senza preventivo avviso di accertamento. La risposta al quesito deve essere positiva per un accertamento relativo al 1992, in quanto la nullita’ per omesso contraddittorio vige a decorrere dal 1993. Infatti come ha precisato Cass. n. 4387 del 2002: In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di determinazione induttiva dell’ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base di coefficienti presuntivi, disciplinata dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 12 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 154 del 1989), la sanzione della decadenza dal potere di accertamento, nel caso in cui l’ufficio avesse proceduto alla rettifica omettendo la previa richiesta di chiarimenti al contribuente, e’ stata introdotta dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 12 il quale ha integralmente sostituito l’art. 12 citato a partire dagli accertamenti relativi al primo periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 1991; a sua volta, il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 quater (convertito, con modificazioni, nella L. n. 427 del 1993) – il quale ha nuovamente sostituito il primo comma del suddetto art. 12 -, ha previsto la nullita’ dell’accertamento effettuato senza il menzionato adempimento, disponendo l’applicabilita’ della nuova disciplina a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione. Ne consegue che, poiche’ il legislatore, pur disciplinando l’attivita’ di accertamento, ha chiaramente stabilito l’applicabilita’ delle norme sopravvenute con riferimento non alla data di svolgimento di detta attivita’, bensi’ ai periodi d’imposta da sottoporre a controllo, va escluso che le suindicate sanzioni (decadenza e poi nullita’) per l’omessa richiesta di chiarimenti possano trovare applicazione per gli accertamenti relativi a periodi d’imposta diversi da quelli indicati, in particolare a quelli ricadenti sotto la previgente disciplina di cui al testo originario del D.L. n. 69 del 1989, art. 12 il quale non prevedeva alcuna sanzione al riguardo”.

Rilevato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite che il P. ha depositato memoria;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, rileva che dalla trascritta massima risulta che anche per il 1992 era necessaria la richiesta di chiarimenti con l’unica differenza formale che alla mancanza di essa conseguiva la decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo e non direttamente la nullita’ dell’atto; ritiene quindi che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro duecento/00 per spese vive ed Euro ottocento/00 per onorario.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2010

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