Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3664 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3664 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA

(4))

ORDINANZA

sul ricorso 21625-2015 proposto da:
G.B. s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in
ROMA, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv.
DAVIDE CAMPORESE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO di G.B. s.r.l. in liquidazione; MAGAZZINI CARTA RUMOR A.R.C.I.
s.r.1.; TINET s.r.1.; P.R. presso il TRIBUNALE di TREVISO; P.G. presso la C.A. di
VENEZIA;
in rima ti—

avverso la sentenza 11.1_171/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata
il 6/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
14/12/2017 dal presidente dott.ssa MAGDA CRISTIANO.
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Venezia ha respinto il reclamo proposto da G.B. s.r.l. in
liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che, ad istanza di Magazzini
Carta Rumor A.R.C.I. s.r.l. e di Tinet s.r.1., aveva dichiarato il suo fallimento.
La corte del merito ha ritenuto rituale la notifica dell’istanza di fallimento di Magazzini
Carta Rumor eseguita ai sensi dell’art. 15 1. faIl. dapprima, a cura della cancelleria, all’
indirizzo di posta elettronica della debitrice immesso presso il RI. ma risultato
inesistente e, successivamente, non essendo stata la società rintracciata neppure presso la
sede sociale, mediante deposito dell’atto presso la casa comunale.
La sentenza, pubblicata il 6.8.015, è stata impugnata da G.B. con ricorso per
cassazione affidato a due motivi.
Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.
La ricorrente ha ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del
decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c. ed ha depositato memoria.
,

Data pubblicazione: 14/02/2018

Con il primo motivo G.B. deduce la nullità della notifica eseguita ai sensi dell’art. 151.
fall. rilevando che, poiché essa ‘si era cancellata dal R.I., le istanze di fallimento avrebbero
dovuto essere notificate, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., nei confronti del suo legale
rappresentante.
Col secondo deduce la nullità della sentenza dichiarativa per il mancato rispetto del
termine a comparire.
Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis. n. 1 c.p.c. , in quanto la corte
del merito ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn. 601/017, 31/017, 17946/016) e l’esame della
censura non offre elementi per mutarne l’orientamento.
Il secondo motivo è infondato, atteso che, secondo quanto emerge dalla lettura della
sentenza impugnata, l’istanza di Magazzini Carta Rumor è stata notificata a G.B. nel
rispetto del termine a comparire e che tale termine non deve essere rinnovato per ogni
successiva istanza, che si innesta nel procedimento) per l’accertamento dello stato di
insolvenza già in corso.
Il ricorso va pertanto respinto.
Poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non v’è luogo alla
liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 cater d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, 17°
comma, della 1. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
est.
Roma, 14 dicembre 2017

CONSIDERATO CHE:

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