Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3664 del 13/02/2020

Cassazione civile sez. I, 13/02/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 13/02/2020), n.3664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3980/2019 proposto da:

R.B., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini

n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Cristina Laura Cecchini, che la

rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Consuelo Feroci,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di

Ancona e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei

minorenni di Ancona;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA depositato il

23/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/12/2019 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale per i minorenni di Ancona rigettava l’istanza presentata da R.B. – cittadina (OMISSIS) e madre, separata dal marito, del minore M.V. – ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, al fine di ottenere un’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia.

2. La Corte d’appello di Ancona a seguito del reclamo presentato dalla R., una volta escluso che la rottura dell’unità familiare a causa l’espulsione del genitore irregolarmente soggiornante comporti sempre in maniera automatica un danno psichico per il minore: i) condivideva il giudizio espresso dal Tribunale dei minorenni secondo cui la permanenza del bambino in Italia non gli avrebbe assicurato uno sviluppo armonico in un ambiente che ne garantisse il benessere psicofisico, dato che questi si era trovato a vivere con la famiglia della zia, in locali inadatti alla convivenza di sette persone e in compagnia di una persona gravata da numerosi precedenti penali; ii) osservava che l’istante aveva dimostrato di non avere autonome capacità di farsi carico dei bisogni e dei problemi, anche materiali, del figlio, essendosi appoggiata completamente alla sorella e non avendo reperito alcuna occupazione in Italia; iii) reputava che un eventuale, volontario, allontanamento del minore dall’Italia non avrebbe provocato alcun pregiudizio, in quanto il contesto nazionale non costituiva l’ambiente in cui il bambino era cresciuto o aveva dei riferimenti; iv) riteneva infine che un’eventuale permanenza del minore in Italia non avrebbe arrecato a quest’ultimo alcun irreparabile nocumento a motivo dell’allontanamento dalla madre, non risultando dimostrata la sussistenza di ragioni di salute o di specifici motivi connessi allo sviluppo tali da trascendere il normale disagio connesso al rimpatrio del genitore.

In virtù di simili considerazioni la Corte di merito respingeva il reclamo proposto da R.B. con decreto depositato in data 23 novembre 2018.

3. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso prospettando quattro motivi di doglianza.

Gli intimati Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Ancona e Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 31, comma 3, T.U.I., in quanto la Corte d’appello avrebbe inteso il requisito dei gravi motivi in termini restrittivi, in senso contrastante con l’orientamento della Corte di legittimità: la Corte territoriale, concentrando la propria attenzione sulle condizioni di vita della madre e della famiglia ospitante piuttosto che sul minore stesso, avrebbe omesso di apprezzare la situazione futura che si sarebbe venuta a creare in caso di diniego dell’autorizzazione richiesta, non prendendo in particolare in esame la frequentazione scolastica del minore, il fatto che lo stesso fosse sempre rimasto in Italia accanto alla madre e le conseguenze derivanti da un provvedimento reiettivo, in termini di espulsione di fatto del minore o, in alternativa, di violazione del diritto all’unità familiare.

4.2 Il quarto motivo di ricorso, nel prospettare la violazione dell’art. 31 T.U.I. nonchè la carenza e l’illogicità della motivazione, assume che la corte territoriale avrebbe mancato completamente di effettuare un giudizio prognostico in ordine alla sussistenza di un potenziale danno grave e irreparabile allo sviluppo psico-fisico del minore nel caso di un suo allontanamento improvviso dal contesto in cui era inserito, omettendo di valutare le condizioni in cui questi si sarebbe trovato in caso di rimpatrio.

4.3 I motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè ambedue diretti a contestare le modalità con cui il collegio del reclamo ha accertato il ricorrere delle condizioni di legge per la concessione dell’autorizzazione richiesta – sono inammissibili.

4.3.1 La giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto (Cass., Sez. U., 21799/2010).

La norma tuttavia non può essere intesa in senso tanto estensivo da ricomprendere, nel concetto di grave danno, la mera possibilità che il minore cresca nel territorio nazionale separato dai genitori, all’esito della loro espulsione, posto che una simile interpretazione comporterebbe l’introduzione di un divieto di espulsione di stranieri con figli minorenni che il legislatore non ha invece inteso prevedere.

Il pregiudizio alla salute psico-fisica del minore, derivante dall’espulsione dei genitori dall’Italia e dalla conseguente eventuale separazione da loro ovvero dall’allontanamento del minore dal territorio nazionale, deve quindi essere dimostrato come effettivamente esistente.

4.3.2 La Corte di merito non si è sottratta a una simile indagine, compiendo un giudizio prognostico in merito alla possibilità di un peggioramento delle condizioni di vita del minore, con incidenza sulla sua personalità, in conseguenza dell’allontanamento della madre o di un suo rimpatrio al seguito del genitore espulso.

Nel fare ciò il collegio del reclamo ha preso in esame il contesto di vita del minore in Italia, constatando come lo stesso vivesse in un ambiente familiare inidoneo ad assicurargli il diritto a uno sviluppo armonico in un ambito che ne garantisca il benessere psicofisico; peraltro il bambino si era venuto a trovare in una situazione sociale diversa da quella in cui era cresciuto e priva di significativi riferimenti, da cui avrebbe potuto allontanarsi senza pregiudizio.

Le valutazioni di inidoneità dell’ambiente in cui il minore si era trovato a vivere o di mancato radicamento nel contesto italiano valgono per implicito a definire, a contradis e in termini di maggiore adeguatezza, il contesto di normalità, in assenza di specifiche allegazioni, in cui il minore era vissuto prima dell’espatrio.

A fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito – entrambe le doglianze intendono nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017).

5.1 Il secondo mezzo assume che la Corte di merito, nel negare l’autorizzazione richiesta, avrebbe decretato la violazione del diritto all’unità familiare omettendo di fornire una motivazione sulle ragioni per cui il nucleo familiare avrebbe potuto essere diviso o sradicato dal territorio nazionale, in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8 CEDU.

5.2 Il motivo è infondato.

I “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, devono consistere – come detto – in situazioni oggettivamente gravi comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa.

La normativa in esame non può invece essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori (Cass. 9391/2018).

Il diritto all’unità familiare non può quindi valere di per sè a fondare il rifiuto dell’espulsione di uno straniero irregolare, in quanto una simile interpretazione non trova conforto nel dato normativo, che non vieta l’espulsione dello straniero con figli minori.

Il richiedente l’autorizzazione ha perciò l’onere di allegare e provare la specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore; onere che non è stato assolto nel caso di specie, avendo la Corte d’appello constatato come non fosse stata dimostrata la sussistenza di eventuali ragioni di carattere sanitario o di specifici gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico del minore trascendenti il normale disagio dovuto al rimpatrio proprio o del familiare.

6.1 Con il terzo motivo il decreto impugnato è censurato per violazione dell’art. 19 T.U.I., in relazione agli artt. 9 e segg. della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con la L. n. 176 del 1991 e del divieto di espulsione di soggetti minori ivi disposto: la Corte distrettuale, laddove aveva considerato la possibilità per il minore di seguire la madre, avrebbe deliberato un allontanamento di fatto del minore dal territorio nazionale malgrado lo stesso non potesse essere espulso, neanche tramite un’indiretta costrizione a seguire il genitore; il decreto sarebbe quindi illegittimo, avendo esercitato una scelta di spettanza familiare per fondare il proprio diniego anche su questo aspetto.

6.2 Il motivo è inammissibile.

Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico in ordine al possibile peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla personalità, in caso di allontanamento dei genitori o di sradicamento dall’ambiente di nascita e crescita, nell’ipotesi in cui egli segua il genitore espulso nel luogo di destinazione.

In questa prospettiva il giudice di merito è chiamato quindi a investigare se l’esercizio di una delle due opzioni possibili (allontanamento del genitore con permanenza del discendente sul territorio nazionale o allontanamento del bambino al seguito del genitore) possa comportare un qualsiasi danno grave per il minore in termini di peggioramento delle condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità.

Il che è proprio quel che ha fatto la Corte di merito laddove ha valutato le conseguenze di un allontanamento del minore al seguito della madre (“qualora deciso, come è ovvio, in via del tutto volontaria”) o di una sua permanenza (“qualora questi decida di restare in Italia”).

Nessun esercizio di una scelta spettante alla famiglia e al minore nè alcuna espulsione di fatto possono essere evinti dal tenore del provvedimento gravato.

Ne consegue l’inammissibilità della critica, che non corrisponde alla ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata e muove contestazioni che non si correlano in alcun modo con il contenuto della decisione impugnata.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve esser pertanto rigettato.

Il procedimento è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2, di modo che non trova applicazione il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2020

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